L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella sua riunione di Consiglio del 9 ottobre 2007;
  Vista  la  legge  31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni;
  Vista   la   delibera   n.   17/98   del  16 giugno  1998,  recante
«Approvazione  dei regolamenti concernenti la gestione amministrativa
e   la  contabilita',  il  trattamento  giuridico  ed  economico  del
personale  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni» e
successive  modificazioni  ed integrazioni, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998;
  Vista  la  delibera  n.  294/01/CONS  dell'11 luglio  2001, recante
«Cessazione  dell'efficacia  delle  disposizioni transitorie relative
alla  fase  di  avviamento  delle attivita' istituzionali» pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana dell'8 agosto
2001, n. 183;
  Vista  la  delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, con la quale
e'  stato  adottato il nuovo regolamento concernente l'organizzazione
ed   il   funzionamento  dell'Autorita',  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002;
  Vista  la  delibera  n.  336/04/CONS  del  19 ottobre 2004, recante
«Modifiche  ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento
giuridico  ed  economico  del  personale»,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 13 novembre 2004, n. 267;
  Vista  la  delibera  n.  337/04/CONS  del  19  ottobre, concernente
«Regolamento  recante  l'adozione  della  pianta  organica definitiva
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana dell'11 novembre 2004,
n. 265;
  Vista  la  delibera  n.  464/04/CONS  del 21 dicembre 2004, recante
«Modifiche  ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento
giuridico  ed  economico  del  personale»,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 5 gennaio 2005, n. 3;
  Vista  la  delibera  n.  506/05/CONS  del  21 dicembre 2005 recante
«Modifiche  ed  integrazioni  al  regolamento  di organizzazione e di
funzionamento dell'Autorita», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
14 gennaio 2006, n. 11, come successivamente integrata dalla delibera
n.  40/06/CONS,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio
2006, n. 25;
  Viste   le   delibere  n.  369/06/CONS  del  14 giugno  2006  e  n.
437/06/CONS  del 12 luglio 2006 recanti «Modifiche ed integrazioni al
regolamento   concernente   l'organizzazione   ed   il  funzionamento
dell'Autorita»  pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale
n. 151 del 1° luglio 2006 e n. 172 del 26 luglio 2006;
  Vista  la  delibera  n.  25/07/CONS  del  17 gennaio  2007, recante
«Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione
degli  uffici  di  secondo  livello  e  modifiche  ed integrazioni al
regolamento  di  organizzazione  e  di funzionamento», pubblicata per
estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 44 de1 22 febbraio 2007;
  Vista  la  delibera  n.  77/06/CONS  dell'8 febbraio  2007  recante
«Incarichi  dirigenziali  di  responsabilita' degli uffici di secondo
livello dell'Autorita»;
  Vista  la  legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art.
1, commi 519 e seguenti;
  Considerato  di dover prevedere, ai fini dell'accesso alla carriera
dirigenziale,  sia  l'attivazione  di  procedure  selettive  interne,
finalizzate  a  premiare  il  merito e le esperienze maturate, sia le
procedure  concorsuali,  idonee a consentire il reclutamento di nuove
risorse,  anche  provenienti  da altre amministrazioni di eccellenza,
quali:  autorita'  amministrative  indipendenti,  organi di rilevanza
costituzionale,  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, Ministeri,
enti nazionali di ricerca, istituzioni internazionali e comunitarie;
  Considerato  di disciplinare con propria deliberazione le modalita'
di  applicazione  delle  procedure  di stabilizzazione previste dalla
legge n. 296/2006;
  Considerato opportuno semplificare l'attuale articolazione in fasce
delineandola   corrispondentemente  all'assetto  organizzativo  degli
uffici,  ritenendo  che tale articolazione consenta un'organizzazione
del lavoro piu' flessibile ed efficiente;
  Ravvisata   l'opportunita'   di   inquadrare   conseguentemente  il
personale delle qualifiche di funzionario, operativo ed esecutivo, in
servizio  presso  l'Autorita' in base al nuovo ordinamento secondo il
livello retributivo in godimento alla data di entrata in vigore della
presente delibera;
  Considerata  la  necessita' di procedere alle conseguenti modifiche
regolamentari;
  Sentite  le  Organizzazioni  sindacali  FALBI-CONFSAL,  SIBC-FISAV,
FIBA-CISL e FISAC-CGIL;
  Vista  l'intesa  con  le  Organizzazioni  sindacali  FALBI-CONFSAL,
SIBC-FISAV, FIBA-CISL del 31 luglio 2007;
  Udita  la  relazione  dei  commissari  Gianluigi Magri e Sebastiano
Sortino,   relatori  ai  sensi  dell'art.  29,  del  regolamento  per
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

                              Delibera:

                               Art. 1.

Modifiche  ed integrazioni del regolamento concernente il trattamento
                giuridico ed economico del personale

  1.  Il  comma 2  dell'art.  23 - Classificazione del personale, del
regolamento  concernente  il  trattamento  giuridico ed economico del
personale e' cosi' modificato:
  «2.  La  qualifica  di  dirigente  e' suddivisa come segue in fasce
funzionali,   corrispondenti  a  diversi  gradi  di  autonomia  e  di
responsabilita':
    dirigente di seconda fascia, livelli da 0 a 32
    dirigente di prima fascia, livelli oltre il 33.».
  2. Il comma 2 dell'art. 24 - Dirigenti, e' cosi' sostituito:
  «2.  I  dirigenti  sono, di norma, preposti a corrispondenti unita'
organizzative di primo o di secondo livello.».
  3.  Dopo  il  comma 2  dell'art.  24  -  Dirigenti, sono inseriti i
seguenti commi:
  «2-bis.  I  dirigenti  di  prima fascia - oltre il livello 33 della
tabella  retributiva - possono essere incaricati dal Consiglio per la
direzione delle unita' organizzative di primo livello.
  2-ter.  I  dirigenti  di  seconda  fascia - da 0 a 32 della tabella
retributiva  -  sono,  di  norma,  assegnati  agli  uffici di secondo
livello, come individuati con delibera dell'Autorita'.».
  4. L'art. 25 - Funzionari, e' cosi' sostituito:
  «Art.   25   (Funzionari).   -   1.  Il  personale  della  carriera
funzionariale svolge compiti connessi all'attivita' procedimentale di
pertinenza  dell'Autorita',  nell'area giuridica, tecnica, economica,
sociologica  e  amministrativa;  effettua  attivita'  di  studio e di
ricerca  ed  assolve tutte le altre attribuzioni ad esso affidate dai
dirigenti,  esplicando  la  propria  attivita'  secondo  le direttive
ricevute,  in  relazione  all'esperienza  e alla competenza maturate.
Assumono, di norma la responsabilita' di procedimenti, fermo restando
il  potere  di  indirizzo  dei dirigenti; oltre la generale attivita'
procedimentale svolgono attivita' di coordinamento anche assumendo la
responsabilita'  di gruppi di lavoro o di studio. Possono collaborare
con  il  titolare  dell'ufficio  nelle  attivita'  di programmazione,
coordinamento, propulsione e controllo.
  2.   I   funzionari  esplicano  le  funzioni  assegnate  anche  con
assunzione  di  iniziative e con l'attribuzione della responsabilita'
delle   attivita'   relative  a  singole  materie  nell'ambito  delle
attivita'   di  competenza  dell'ufficio,  sempre  nell'ambito  delle
direttive impartite dai dirigenti.».
  5.  Al  comma 5  dell'art.  28 - Criteri e requisiti generali, sono
aggiunte  le seguenti parole: «incluso il personale di cui all'art. 4
del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita'.».
  6.  L'art.  29  -  Concorso  per dirigenti: ammissione e titoli, e'
cosi' modificato:
    al  comma 1  le  parole  «terza  fascia  - dirigente di III» sono
sostituite dalle seguenti parole «seconda fascia - dirigente di II»;
    al   comma 2   la  parola  «terza»  e'  sostituita  dalla  parola
«seconda»;
    il punto c) del comma 2 e' cosi' sostituito:
    «c)  abbiano un'anzianita' di ruolo nella qualifica funzionariale
non inferiore a 5 anni, maturata, senza demerito, presso l'Autorita',
presso   altre   Autorita'  amministrative  indipendenti,  Organi  di
rilevanza  costituzionale,  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri,
Ministeri,  enti  nazionali di ricerca e istituzioni internazionali e
comunitarie»;
    al   comma 3   la  parola  «terza»  e'  sostituita  dalla  parola
«seconda»;
    al  comma 6  le  parole «per il livello iniziale» sono sostituite
dalle parole «per livelli superiori al livello iniziale»;
    al  comma 7  dopo  le  parole  «Possono  partecipare  al concorso
pubblico» inserire le parole «per livelli superiori.».
  7.  L'art.  30  -  Concorsi per funzionari: ammissione e titoli, e'
cosi' modificato:
  «1.  I  concorsi  per  funzionario  sono,  di norma, banditi per il
livello iniziale della qualifica di funzionario.
  2.  Possono  partecipare al concorso pubblico per l'assunzione alla
qualifica  di  funzionario  coloro  che, muniti del diploma di laurea
specialistica  indicato  nel  bando  di  concorso  con  la  votazione
richiesta,  siano  in possesso di uno dei seguenti requisiti, oltre a
quelli di carattere generale di cui al precedente art. 28 e di quelli
eventualmente   previsti  dal  bando  in  relazione  alle  specifiche
esigenze dell'Autorita':
    a) abbiano  un'esperienza  documentata  di  almeno  tre  anni  in
settori e materie di interesse dell'Autorita' maturata:
      attraverso  l'impiego,  nella carriera direttiva, presso uffici
della  pubblica  amministrazione,  o  di enti o istituti o imprese di
rilievo nazionale, comunitario o internazionale;
      in  significative  e  continuative esperienze di formazione, di
studio  e ricerca, in primarie istituzioni di ricerca o universitarie
o presso istituzioni pubbliche nazionali o internazionali;
      nell'attivita' professionale presso studi legali, commerciali o
tecnici  valutando anche il tempo minimo di pratica necessario per il
conseguimento  del  titolo abilitativo qualora quest'ultimo sia stato
conseguito;
    b)  abbiano prestato servizio, in qualita' di funzionario, presso
l'Autorita'  per  un  periodo  non  inferiore  ad  un  anno in base a
contratto a tempo determinato ovvero in seguito a comando, distacco o
fuori ruolo;
    c) abbiano maturato i requisiti di cui all'art. 45.
  3.  L'Autorita'  puo'  bandire  concorsi  per un livello diverso da
quello  iniziale  di  funzionario, qualora, all'esito di verifica, le
competenze  richieste non possano essere individuate tra il personale
di   ruolo.   I  requisiti  di  professionalita'  e  competenza  sono
specificati dai singoli bandi.».
  8.  L'art.  32  -  Concorsi  per operativi: ammissione e titoli, e'
cosi' modificato:
  «1. I  concorsi  per operativo sono banditi per il livello iniziale
della qualifica di operativo.
  2. Possono partecipare al concorso pubblico per il livello iniziale
della  qualifica  di  operativo  coloro  i quali siano in possesso di
diploma  conclusivo  di  corso  di  studio  di  istruzione secondaria
superiore e di almeno uno dei seguenti requisiti:
    a)  abbiano  svolto  per  almeno  due  anni attivita' debitamente
documentata nelle mansioni del personale operativo in uffici pubblici
o privati;
    b)  abbiano  prestato  servizio  presso  l'Autorita' con analoghe
funzioni  per  almeno un anno in base a contratto a tempo determinato
ovvero a seguito di comando, distacco o fuori ruolo;
    c) abbiano maturato i requisiti di cui all'art. 46».
  9.  All'art.  45 - Accesso alla qualifica di funzionario, le parole
«da  almeno  tre  anni,»  sono  eliminate; dopo le parole «diploma di
laurea» e' inserita la parola «specialistica.».
  10.  All'art.  51 - Disciplina del praticantato, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente comma:
  «1-bis)  L'Autorita'  consente inoltre lo svolgimento di un periodo
di  pratica anche a giovani diplomati nelle discipline attinenti alle
materie di interesse dell'Autorita'.».