IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in cui e' previsto che per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2007 con cui e' stato definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dell'art. 1, commi 678 e 679, della stessa legge n. 296 del 2006; Visti gli articoli 1-bis e 2 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, concernenti disposizioni in materia di patto di stabilita' interno per l'anno 2007 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; Ravvisata l'opportunita' di procedere ora - al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - all'emanazione del decreto ministeriale relativo al prospetto e alle modalita' per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno e, successivamente, all'emanazione del decreto ministeriale concernente la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali che nella seduta del 15 novembre 2007 ha espresso parere favorevole; Decreta: Articolo unico 1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni di cui all'art. 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi trimestralmente entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it . Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 novembre 2007 Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio