IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Visto  l'art. 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in
cui  e'  previsto che per il monitoraggio degli adempimenti del patto
di  stabilita'  interno  le  province  e  i  comuni  con  popolazione
superiore  a  5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria
generale  dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il
patto        di        stabilita'        interno       nel       sito
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it,  le informazioni riguardanti sia la
gestione  di competenza, sia quella di cassa, attraverso un prospetto
e  con  le  modalita'  definiti  con  decreto del predetto Ministero,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23
marzo  2007  con  cui  e'  stato  definito  il prospetto dimostrativo
dell'obiettivo  determinato  per  ciascun  ente ai sensi dell'art. 1,
commi 678 e 679, della stessa legge n. 296 del 2006;
  Visti  gli  articoli 1-bis  e 2 del decreto-legge 2 luglio 2007, n.
81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127,
concernenti  disposizioni  in  materia di patto di stabilita' interno
per l'anno 2007 delle province e dei comuni con popolazione superiore
a 5.000 abitanti;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  procedere  ora  -  al  fine  di dare
attuazione  alle  disposizioni  di  cui  all'art. 1, comma 685, della
legge   27 dicembre   2006,  n.  296  -  all'emanazione  del  decreto
ministeriale   relativo   al   prospetto  e  alle  modalita'  per  il
monitoraggio  degli  adempimenti  del  patto di stabilita' interno e,
successivamente,  all'emanazione del decreto ministeriale concernente
la  verifica  del  rispetto  degli  obiettivi del patto di stabilita'
interno;
  Sentita  la  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali che nella
seduta del 15 novembre 2007 ha espresso parere favorevole;

                              Decreta:


                           Articolo unico

  1.  Le  province  e  i  comuni  con  popolazione  superiore a 5.000
abitanti  forniscono  al  Ministero  dell'economia  e delle finanze -
Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni
di  cui  all'art. 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
con  le  modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente
decreto.  Detti  prospetti  devono  essere  trasmessi trimestralmente
entro  trenta  giorni dalla fine di ciascun trimestre, utilizzando il
sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno
nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it .
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 novembre 2007

                           Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio