IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista  l'istanza  con  la  quale  il  sig.  Solis  Jose', cittadino
italiano,   ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  di  «Medico
Cirujano»  conseguito  in  Paraguay, ai fini dell'esercizio in Italia
della professione di medico chirurgo;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art.  1,  comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  ultimo  il  decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare   il  comma 7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione
agli  impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  che  estende  l'applicazione  delle  norme in esse contenute ai
cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12
del  decreto  legislativo  n 115/1992  ed  all'art.  14  del  decreto
legislativo  n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha
ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi
di   quanto   disposto   dall'art.  6,  comma 1  del  citato  decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto  l'esito  della  prova  attitudinale  effettuata in data 10 e
19 ottobre  2007,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 1, del gia' citato
decreto  legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Solis
Jose' e' risultato idoneo;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

                              Decreta:

  1.  Il  titolo  di  «Medico Cirujano» rilasciato in data 12 gennaio
2004  dalla  «Universidad  Catolica  Nuestra Señora de la Asuncio¨n -
Sede  Regional  de  Guaira¨»,  Asuncio¨n (Repu¨blica del Paraguay) al
sig.  Solis Jose¨ Montanaro nato ad Asuncio¨n (Paraguay) il 14 agosto
1972,  e'  riconosciuto  quale  titolo  abilitante per l'esercizio in
Italia della professione di medico chirurgo;
  2. Il  dott.  Solis  Jose¨  e' autorizzato ad esercitare in Italia,
come  lavoratore  dipendente  o  autonomo,  la  professione di medico
chirurgo,  previa  iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri territorialmente competente.
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art, 50, comma 8-bis, decreto
del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il
sanitario  non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale, perde
efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 novembre 2007

                                      Il direttore generale: Leonardi