IL DIRETTORE GENERALE
                   per la protezione della natura

  Visto  il  decreto del direttore generale per la difesa del mare in
data  23 dicembre  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   n.   35  del  12 febbraio  2003,  recante  la
«Definizione  delle  procedure per il riconoscimento di idoneita' dei
prodotti  disperdenti  ed  assorbenti  da  impiegare  in  mare per la
bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi», cosi' come
modificato  dal decreto del direttore generale per la difesa del mare
in  data  24 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 58 del 1° marzo 2004;
  Vista  l'istanza  prodotta,  ai sensi dell'art. 2 del summenzionato
decreto  direttoriale 23 dicembre 2002, dalla societa' Hazard Control
Technologies  Europe  s.r.l.  in  data  20 settembre 2005, diretta ad
ottenere il riconoscimento di idoneita' tecnica per l'impiego in mare
del  prodotto  denominato F-500, per la bonifica della contaminazione
da idrocarburi petroliferi;
  Considerata  la  complessa istruttoria compiuta, articolata in piu'
fasi,  attraverso i molteplici pareri forniti dagli enti tecnici e la
vasta   documentazione   integrativa   fornita  dalla  ditta,  ed  in
particolare;
  Esaminata    la    documentazione    tecnica   necessaria   (scheda
d'identificazione  e test di stabilita', di efficacia e di tossicita'
del  prodotto),  fatta pervenire dalla societa' istante con la citata
nota  del  20 settembre  2005  e la documentazione integrativa di cui
alle note del 16 dicembre 2005 e del 6 marzo 2006;
  Visti  i pareri resi, ai sensi dell'art. 3 del decreto direttoriale
23 dicembre  2002, dall'Istituto centrale per la ricerca applicata al
mare  (nota  prot.  n.  6103/2006  del  4 luglio 2006 e dall'Istituto
superiore  di  sanita'  (nota prot. n. 37589 dell'11 luglio 2006) nei
quali,  sulla  base  della  suddetta  documentazione  tecnica, non si
esprime  parere  favorevole di idoneita' all'uso in mare del prodotto
F-500 in quanto:
    a)  l'esito  del  test  relativo alla stabilita' in condizioni di
calma  del  prodotto  non  rientra  nella  variabilita'  indicata dal
decreto direttoriale 23 dicembre 2002;
    b) i  dati riportati nella scheda di identificazione del prodotto
risultano  incompleti  per  quanto  concerne  le  informazioni  sulle
proprieta'  fisico-chimiche relative al punto di infiammabilita' e di
intorbidimento;
    c) non   sono   state   fornite  le  indicazioni  riguardanti  le
condizioni sperimentali di esecuzione adottate nelle prove, le misure
effettuate, i risultati grezzi e l'analisi statistica dei dati per il
test di inibizione della crescita algale, il test di tossicita' acuta
condotto su crostacei e i test di tossicita' acuta e cronica condotti
sui pesci previsti dal decreto direttoriale 23 dicembre 2002;
    d) non   sono  state  riportate  in  dettaglio  le  procedure  di
conduzione  del  previsto  test  di  tossicita'  cronica  condotto su
crostacei,  come  il  suo  allestimento, le metodologie applicate, le
condizioni sperimentali ed i dati grezzi ottenuti;
  Vista  la  propria  nota,  prot. n. DPN/6D/2006/17848 del 10 luglio
2006,   con  la  quale  si  comunica  alla  societa'  Hazard  Control
Technologies   Europe  s.r.l.  che  in  mancanza  delle  informazioni
aggiuntive   e   delle   precisazioni   di  cui  ai  suddetti  pareri
dell'Istituto   centrale   per   la   ricerca  applicata  al  mare  e
dell'Istituto  superiore  di sanita' questa direzione generale non e'
in  grado  di  riconoscere  l'idoneita'  all'uso in mare del prodotto
F-500;
  Viste  le note della C.I.E.R. - Compagnia importazioni esportazioni
rappresentanze  s.r.l., avente data 14 dicembre 2006, con la quale si
trasmettono le informazioni sulle proprieta' fisico-chimiche relative
al  punto di infiammabilita' e di intorbidimento relative al prodotto
F-500  e  della  societa'  Hazard Control Technologies Europe s.r.l.,
avente  data  23 dicembre 2005, con la quale si autorizza la suddetta
C.I.E.R.  s.r.l. a rappresentarla presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare;
  Esaminata  la  documentazione tecnica integrativa consegnata a mano
dai rappresentanti della Hazard Control Technologies Europe s.r.l. ai
rappresentanti  della  Direzione  generale  per  la  protezione della
natura,  dell'Istituto  centrale  per  la ricerca applicata al mare e
dell'Istituto superiore di sanita' nel corso di una riunione tenutasi
presso la sede del Ministero in data 23 gennaio 2007;
  Visti  i pareri resi, ai sensi dell'art. 3 del decreto direttoriale
23 dicembre  2002, dall'Istituto centrale per la ricerca applicata al
mare  (nota  prot.  n.  1619/07 del 13 febbraio 2007) e dall'Istituto
superiore  di  sanita'  (nota prot. n. 8736 del 19 febbraio 2007) nei
quali,  sulla base della suddetta documentazione tecnica integrativa,
non  si esprime ancora parere favorevole di idoneita' all'uso in mare
del prodotto F-500, in quanto:
    a) non  sono stati forniti elementi aggiuntivi utili a modificare
la  valutazione  in  merito  al  test  relativo  alla  stabilita'  in
condizioni di calma del prodotto, sebbene si riconosca inevitabile il
mancato   superamento   di   tale   test   in   considerazione  delle
caratteristiche  chimiche  intrinseche  del  prodotto e dei requisiti
previsti dal decreto direttoriale 23 dicembre 2002;
    b) le  informazioni  integrative  fornite  in  merito  al test di
inibizione  della  crescita  algale  soddisfano  solo parzialmente le
carenze  evidenziate  con  i  pareri  sopracitati  del luglio  2006 e
l'analisi  statistica dei risultati del test non e' conforme a quella
raccomandata  dalla metodologia analitica di riferimento indicata nel
decreto direttoriale 23 dicembre 2002;
    c) le  informazioni  integrative  fornite  in  merito  al test di
tossicita'  acuta  condotto su crostacei soddisfano solo parzialmente
le carenze evidenziate con i pareri sopracitati del luglio 2006 e non
consentono di valutare l'affidabilita' dei risultati del test;
    d) le  informazioni  integrative  fornite  in  merito  al test di
tossicita'  cronica  condotto  su  crostacei non forniscono ulteriori
elementi  di  giudizio  rispetto  a  quanto  evidenziato con i pareri
sopraccitati del luglio 2006;
    e) le  informazioni  integrative  fornite  in  merito  ai test di
tossicita' acuta e di tossicita' cronica condotti su pesci soddisfano
solo  parzialmente  le  carenze  evidenziate con i pareri sopracitati
del luglio  2006  e  non  consentono  di valutare l'affidabilita' dei
risultati dei test.
  Vista la propria nota, prot. n. DPN-2007-4864 del 22 febbraio 2007,
con  la  quale  si comunica alla societa' Hazard Control Technologies
Europe  s.r.l.  che  gli Istituti Tecnici di riferimento indicati dal
decreto   direttoriale   23 dicembre   2002  non  hanno  ritenuto  la
documentazione  tecnica  integrativa  fornita  nel  corso  del citato
incontro  del  23 gennaio  2007  esauriente  al  fine di esprimere un
parere definitivo sull'idoneita' all'uso in mare del prodotto F-500 e
si  trasmettono  i  suddetti  pareri  del febbraio  2007,  rilasciati
dall'Istituto   centrale   per   la   ricerca  applicata  al  mare  e
dall'Istituto  superiore di sanita', ai fini degli ulteriori elementi
che la societa' vorra' rendere disponibili;
  Esaminata la documentazione tecnica integrativa relativa ai test di
tossicita'  sul  prodotto  F-500  trasmessa via posta elettronica dai
rappresentanti  della  Hazard  Control  Technologies Europe s.r.l. in
data 27 marzo 2007;
  Visto  il verbale dell'incontro convocato con propria nota prot. n.
DPN-2007-12753  del  9 maggio  2007,  tenutosi  presso  la  sede  del
Ministero   in   data   17 maggio   2007,  cui  hanno  partecipato  i
rappresentanti  della  direzione  generale  per  la  protezione della
natura,  dell'Istituto  centrale  per  la  ricerca applicata al mare,
dell'Istituto  superiore  di sanita' e della agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente dell'Emilia Romagna - sezione di Ferrara che
ha  eseguito tutti i test di stabilita', di efficacia e di tossicita'
sul   prodotto   F-500   per  conto  della  societa'  Hazard  Control
Technologies  Europe  s.r.l.,  e  nel corso del quale si e' convenuto
che:
    a) relativamente  al  mancato  superamento  da parte del prodotto
F-500 del test di stabilita' in condizioni di calma, l'autorizzazione
all'impiego  in  mare  del  prodotto  medesimo dovra' prevedere delle
limitazioni d'uso;
    b) relativamente  al test di inibizione della crescita algale sul
prodotto  F-500,  i tecnici della Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente  dell'Emilia  Romagna  -  sezione  di Ferrara avrebbero
provveduto a rielaborare i dati grezzi ottenuti in maniera conforme a
quanto  previsto  dalla metodologia analitica di riferimento indicata
nel decreto direttoriale 23 dicembre 2002;
    c)  relativamente  al  test  di  tossicita'  acuta  condotta  con
crostacei,   la   documentazione   integrativa  trasmessa  via  posta
elettronica  dalla societa' Hazard Control Technologies Europe s.r.l.
in data 27 marzo 2007 risulta essere esaustiva;
    d) relativamente  al  test di tossicita' acuta condotta su pesci,
l'Agenzia  regionale  per  la  protezione  dell'ambiente  dell'Emilia
Romagna  -  sezione  di  Ferrara  avrebbe  provveduto  a  fornire  le
informazioni   mancanti   eseguendo   degli   ulteriori  accertamenti
analitici   oppure,   qualora  tali  accertamenti  non  fornissero  i
risultati attesi, avrebbe provveduto a ripetere il test variandone la
procedura    analitica   conformemente   a   quanto   suggerito   dai
rappresentanti degli Istituti presenti all'incontro;
    e) relativamente al test di tossicita' cronica condotta su pesci,
l'Agenzia  regionale  per  la  protezione  dell'ambiente  dell'Emilia
Romagna  -  sezione  di  Ferrara  avrebbe  provveduto a comunicare al
Ministero le informazioni mancanti con dati in suo possesso;
    f) relativamente  al  test  di  tossicita'  cronica  condotto  su
crostacei, preso atto della impossibilita' di considerare equivalente
ad  un  effettivo  test  di  tossicita'  cronica  su crostacei quello
eseguito  dall'Agenzia  regionale  per  la  protezione  dell'ambiente
dell'Emilia  Romagna  -  sezione  di  Ferrara,  detta Agenzia avrebbe
provveduto,  in  via  provvisoria, a ripetere il test utilizzando una
diversa  specie  di  crostaceo  e  adottando  un protocollo analitico
conforme   a  quanto  suggerito  dai  rappresentanti  degli  Istituti
presenti all'incontro;
  Esaminata la ulteriore documentazione tecnica integrativa trasmessa
via  fax  dalla  Hazard  Control  Technologies  Europe s.r.l. in data
19 luglio 2007 ed elaborata dalla Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente dell'Emilia Romagna - sezione di Ferrara in accordo con
quanto convenuto nel sopraccitato incontro del 17 maggio 2007;
  Visti  i pareri resi, ai sensi dell'art. 3 del decreto direttoriale
23 dicembre  2002, dall'Istituto centrale per la ricerca applicata al
mare  (nota  prot.  n.  8147/2007  dell'8 agosto 2007 e nota prot. n.
10428/07  del  24 ottobre  2007) e dall'Istituto superiore di sanita'
(nota  prot.  n. 48593 del 25 settembre 2007), che riconoscono, sulla
base  della  documentazione tecnica allegata alla nota della societa'
Hazard  Control  Technologies  Europe  s.r.l.  del 20 dicembre 2005 e
della intera documentazione integrativa successivamente fornita dalla
societa'  medesima,  l'idoneita'  tecnica  e l'efficacia del prodotto
denominato F-500;
  Considerato che nel suddetto parere l'Istituto superiore di sanita'
ha raccomandato che il prodotto F-500 non sia impiegato in condizioni
di «mare calmo» e/o «quasi calmo», come definite nella scala Douglas,
indicativa dello stato del mare;
  Considerato  altresi'  che  nel suddetto parere del 24 ottobre 2007
l'Istituto  centrale  per la ricerca applicata al mare, segnalando la
«esigenza  di  un  approccio particolarmente cautelativo nell'impiego
del  prodotto F-500 alla luce dell'esame complessivo delle risultanze
dei  test  biologici»,  ritiene  opportuno  «di  diluire  quanto piu'
possibile  il  prodotto nell'ambiente, ad esempio evitando di operare
in  condizioni  di basso fondale, cosi' come definito dalla direttiva
n.  2000/60/CE,  annesso 2,  paragrafo  1.2.4,  ovvero  in  acque con
batimetria inferiore ai 30 metri»;
  Ritenuto  necessario  tenere  conto delle indicazioni dell'Istituto
superiore   di  sanita'  e  dell'istituto  centrale  per  la  ricerca
applicata  al  mare  sulle cautele nell'impiego del prodotto F-500 in
condizioni  di  mare  calmo e/o quasi calmo e in acque con batimetria
inferiore ai 30 metri;
  Preso  atto che il prodotto F-500 e' ascrivibile alla categoria dei
disperdenti  la  cui  autorizzazione  all'uso  e'  regolamentata  dal
suddetto decreto direttoriale 23 dicembre 2002;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Il   prodotto   denominato  F-500  della  societa'  Hazard  Control
Technologies  Europe  s.r.l.  e'  riconosciuto  idoneo  come prodotto
disperdente da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione
da idrocarburi petroliferi.
  L'effettivo  impiego  in  mare  del  prodotto  F-500  dovra' essere
preventivamente   autorizzato   dalla   Direzione   generale  per  la
protezione della natura ai sensi della normativa vigente.
  L'impiego del prodotto F-500 e' vietato in condizioni di mare calmo
e/o  quasi  calmo come definite nella scala Douglas, indicativa dello
stato del mare.
  L'impiego  del  prodotto  F-500  e' vietato in acque con batimetria
inferiore ai 30 metri.