IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito testo unico),
ed   in  particolare  l'art.  3,  ove  si  prevede  che  il  Ministro
dell'economia   e   delle   finanze  e'  autorizzato,  in  ogni  anno
finanziario,  ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro,fra
l'altro,  di  procedere,  ai  fini  della ristrutturazione del debito
pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli;
  Visto  il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato
in  attuazione  dell'art. 3 del citato testo unico, con il quale sono
stabiliti  gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento
del  tesoro  deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie
di  cui  al  medesimo articolo, e in cui si prevede che le operazioni
stesse  vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua
delega,  dal  direttore  della  direzione  seconda  del  Dipartimento
medesimo;
  Vista  la  determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale
il  direttore  generale  del  Tesoro  ha  delegato il direttore della
direzione  seconda  del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
  Visto  il  titolo I,  capo I,  sezione III  del  citato testo unico
concernente  la  disciplina  della  gestione accentrata dei titoli di
Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.A.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze
e  la  Monte  Titoli  S.p.A.,  stipulata  ai  sensi  dell'art. 26 del
ripetuto testo unico;
  Visto   il  decreto  ministeriale  del  5 maggio  2004,  n.  43044,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del  13 maggio  2004,  recante  disposizioni  in  caso di ritardo nel
regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in
particolare  il  comma 3, dell'art. 2, con cui e' stabilito il limite
massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato che e' stata accertata la necessaria disponibilita', in
termini  di  competenza  e  di cassa, nei capitoli su cui gravera' la
relativa spesa;
  Considerata la necessita' di modificare il profilo delle scadenze e
dei pagamenti cedolari in scadenza in mesi particolarmente critici;
  Considerata  la necessita' di procedere alle operazioni di acquisto
di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza
del debito pubblico;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Ai  sensi  dell'art.  3  del  testo  unico, nonche' del decreto
ministeriale  n.  1840 dell'8 gennaio 2007, citato nelle premesse, e'
disposta  l'operazione  di  acquisto  mediante  asta  competitiva dei
seguenti prestiti:
    a) buoni del Tesoro poliennali 15 marzo 200615 marzo 2011, codice
titolo IT0004026297, cedola 3,50%;
    b) buoni  del  Tesoro  poliennali  15 settembre  200615 settembre
2011, codice titolo IT0004112816, cedola 3,75%;
    c) certificati di credito del Tesoro 1° dicembre 2003-1° dicembre
2010, codice titolo IT0003605380;
    d) certificati  di  credito  del  Tesoro 1° maggio 2004-1° maggio
2011, codice titolo IT0003658009;
    e) certificati di credito del Tesoro 1° novembre 2004-1° novembre
2011, codice titolo IT0003746366;
    f) certificati di credito del Tesoro 1° marzo 2005-1° marzo 2012,
codice titolo IT0003858856.
  2. Le  suddette  operazioni  di  acquisto vengono effettuate con le
modalita' indicate nei successivi articoli.