IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto   il   regolamento  (CE)  n.  1782/2003  del  Consiglio,  del
29 settembre  2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno  diretto  della politica agricola comune e istituisce taluni
regimi   di   sostegno  a  favore  degli  agricoltori,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il   regolamento  (CE)  n.  2200/1996  del  Consiglio,  del
28 ottobre  1996,  relativo all'organizzazione comune dei mercati nel
settore   degli   ortofrutticoli,   e   successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto   il   regolamento  (CE)  n.  2201/1996  del  Consiglio,  del
28 ottobre  1996,  relativo all'organizzazione comune dei mercati nel
settore   dei  prodotti  trasformati  a  base  di  ortofrutticoli,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il   regolamento  (CE)  n.  2202/1996  del  Consiglio,  del
28 ottobre  1996,  che istituisce un regime di aiuti ai produttori di
taluni agrumi;
  Visto   il   regolamento  (CE)  n.  1182/2007  del  Consiglio,  del
26 settembre   2007,   recante   norme   specifiche  per  il  settore
ortofrutticolo, ed in particolare l'art. 52, punto 8, con il quale e'
stato  modificato  l'art.  51  del  regolamento  (CE) n. 1782/2003, e
l'allegato II, recante integrazione dell'allegato VII del regolamento
(CE) n. 1782/2003;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  795/2004  della  Commissione, del
21 aprile  2004,  recante  modalita'  d'applicazione  del  regime  di
pagamento unico, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1444/2002  della Commissione, del
24 luglio  2002,  concernente  definizione  ed  elenco  dei  prodotti
agricoli;
  Visto  il  decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni
per  l'attuazione  della  riforma  della  politica agricola comune, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  4,  comma 3  della  legge  29 dicembre 1990, n. 428,
concernente  disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria  per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1,
del   decreto-legge   24 giugno   2004,   n.   157,   convertito  con
modificazioni  nella  legge  3 agosto  2004,  n. 204, con il quale si
dispone  che  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,
nell'ambito  di sua competenza, provvede con decreto all'applicazione
nel  territorio  nazionale  dei  regolamenti  emanati dalla Comunita'
europea;
  Considerato  che  l'art.  33  e  l'allegato  VII,  lettera  M,  del
regolamento  (CE)  n.  1782/2003  consentono  agli  Stati  membri  di
attribuire ai produttori di ortofrutticoli, di patate da consumo e di
vivai  un  aiuto  ai  sensi  del Titolo III del regolamento medesimo,
prevedendo  altresi'  la possibilita' di rinviare fino al 31 dicembre
2010 ogni decisione in tal senso;
  Considerato  che, ad eccezione dei prodotti rientranti nel campo di
applicazione del regolamento (CE) n. 2201/1996 e del regolamento (CE)
n. 2202/1996, le produzioni ortofrutticole, le patate da consumo ed i
vivai  non  sono attualmente oggetto di aiuti diretti, e che pertanto
non  sussiste  l'esigenza di assicurare, nel quadro del nuovo regime,
continuita' al sostegno destinato alle imprese;
  Considerato,  pertanto,  che  appare  preferibile  rinviare fino al
31 dicembre  2010  ogni  decisione  in merito alla assegnazione di un
aiuto  ai  sensi  del  Titolo  III del regolamento (CE) n. 1782/2003,
anche  al  fine  di  verificare  le  condizioni  di  mercato  che  si
determineranno nei prossimi anni;
  Considerato  che  tale  soluzione  non e' tuttavia opportuna per le
colture  di  agrumi,  nonche'  di  pere,  pesche,  prugne  e pomodoro
destinati   alla  trasformazione,  in  relazione  alle  quali  appare
necessario  dare  continuita' al sostegno finora erogato ai sensi dei
regolamenti  (CE)  n.  2201/1996  e  n.  2202/1996,  disponendo,  con
separati  provvedimenti,  l'attribuzione  di  un  aiuto  ai sensi del
Titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003;
  Considerato   che   la  sopraindicata  modifica  dell'art.  51  del
regolamento  (CE)  n.  1782/2003  rimuove  il  divieto  di  coltivare
prodotti  ortofrutticoli,  patate da consumo e vivai, sulle superfici
dichiarate ai fini del pagamento unico, ma consente agli Stati membri
di rinviare fino al 31 dicembre 2010 l'efficacia di tale misura;
  Considerato  che  la rimozione del predetto divieto di coltivazione
potrebbe provocare una crescita eccessiva del volume della produzione
e  dell'offerta delle patate da consumo, dei vivai e della frutta, ad
eccezione  degli  agrumi,  con gravi conseguenze per gli equilibri di
mercato e per i redditi dei produttori;
  Considerato, pertanto, che appare preferibile, a tutela del reddito
dei predetti produttori, mantenere in vigore il divieto sopraindicato
per  la frutta, ad eccezione degli agrumi, per le patate da consumo e
per  i  vivai  fino  al  31 dicembre  2010,  in modo da consentire ai
produttori di prepararsi al cambiamento del quadro produttivo;
  Considerato  che  la normativa comunitaria impone agli Stati membri
di  assumere  entro  il  1° novembre  2007  le eventuali decisioni in
deroga al disposto dell'art. 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  avvalersi  della facolta' prevista al
2° sottoparagrafo  dell'art.  51  del  regolamento (CE) n. 1782/2003,
rinviando  al 31 dicembre 2010 la rimozione del divieto di coltivare,
sulle superfici dichiarate ai fini del pagamento unico, la frutta, le
patate da consumo ed i vivai;
  Ritenuta l'opportunita' di escludere, fino al 31 dicembre 2010, dal
calcolo  dell'importo  di  riferimento  di  cui  al  Titolo  III  del
regolamento  (CE)  n. 1782/2003, i prodotti ortofrutticoli, le patate
da  consumo  ed  i vivai, con la eccezione degli agrumi nonche' delle
pere, pesche, prugne e pomodoro destinati alla trasformazione;
  Sancita  l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato  e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella
seduta del 18 ottobre 2007.

                              Decreta:

                               Art. 1.
                             Definizioni

  Ai fini del presente decreto si intende per:
    «ortofrutticoli»:  i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2, del
regolamento   (CE)  n.  2200/1996  e  all'art.  1,  paragrafo 2,  del
regolamento (CE) n. 2201/1996;
    «patate  da  consumo»:  le  patate  del codice NC 0701 diverse da
quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate, per le quali
e'  concesso  l'aiuto  di  cui  all'art.  93  del regolamento (CE) n.
1782/2003;
    «agrumi»: i prodotti di cui al codice NC 0805;
    «pomodoro,  pere, pesche e prugne destinati alla trasformazione»:
i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 2201/1996;
    «vivai»  le  coltivazioni  di cui all'allegato I, lettera G/5 del
regolamento (CE) n. 1444/2002.