IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
    Vista  la  legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e
dei tabacchi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
    Vista  la  legge  10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni
sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  13 maggio  1983,  n. 198, sull'adeguamento alla
normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
    Vista  le  legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
    Visto   il   decreto  ministeriale  22 febbraio  1999,  n.  67  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  2003,  n. 184 recante
l'attuazione della direttiva n. 2001/37/CE in materia di lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
    Visto  il  decreto  direttoriale  19 dicembre  2001  che fissa la
ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari e sigaretti
e successive integrazioni;
    Visto  il  decreto  direttoriale  25 ottobre  2005  che  fissa la
ripartizione  dei  prezzi  di vendita al pubblico del tabacco da fumo
trinciato;
    Visto   il  decreto  direttoriale  29 marzo  2007  che  fissa  la
ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;
    Viste   le  richieste  presentate  dalle  Societa'  International
Tobacco  Agency S.r.l., Altadis italia S.r.l., Cigars & Tobacco Italy
S.r.l.,  Gutab  Trading  S.r.l.  e  Diadema S.p.a. intese ad ottenere
l'iscrizione  nella  tariffa  di vendita di alcune marche di tabacchi
lavorati;
    Considerato che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio
1965,   n.   825,  e  successive  modificazioni,  occorre  provvedere
all'inserimento  di  varie marche di tabacco lavorato, in conformita'
ai  prezzi indicati nelle citate richieste, nelle classificazioni dei
prezzi  di  vendita  di  cui  alla  tabella  A,  allegata  al decreto
direttoriale  29 marzo  2007,  alla  tabella  B,  allegata al decreto
direttoriale  19 dicembre  2001  e  successive  integrazioni,  e alla
tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005;
    Considerato,  inoltre, che occorre provvedere, su richiesta della
Societa'  International Tobacco Agency S.r.l., alla radiazione di una
marca  di  trinciato  per  sigarette  dalla  tariffa  di  vendita  al
pubblico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Le  seguenti  marche  di  tabacco  lavorato sono inquadrate nelle
classificazioni  stabilite  dalla  tabella  A,  allegata  al  decreto
direttoriale  29 marzo  2007,  dalla  tabella  B, allegata al decreto
direttoriale  19 dicembre  2001  e  successive  integrazioni, e dalla
tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005, al prezzo
di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

            ---->  Vedere tabelle alle pagg. 9-10   <----