IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
  Visto  l'art. 10, comma 4 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla
procedura  a  livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP,
ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
  Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio  per  la  tutela del
formaggio  Vastedda  della  Valle  del  Belice, intesa ad ottenere la
registrazione della denominazione Vastedda della Valle del Belice, ai
sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;
  Vista la nota protocollo n. 22239 del 23 novembre 2007 con la quale
il   Ministero   delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
ritenendo  che  la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal
regolamento   comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario
competente  la  predetta  domanda  di  registrazione, unitamente alla
documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il  Consorzio  per  la tutela del
formaggio Vastedda della Valle del Belice, ha chiesto la protezione a
titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del
predetto  regolamento  (CE)  n. 510/2006, espressamente esonerando lo
Stato  italiano,  e  per  esso  il Ministero delle politiche agricole
alimentari  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita', presente e
futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata
istanza  della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa
esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo
provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello   nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6,  del  citato
regolamento (CE) n. 510/2006;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione  Vastedda
della  Valle del Belice, in attesa che l'organismo comunitario decida
sulla  domanda  di  riconoscimento  della  denominazione  di  origine
protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata dal Consorzio per la
tutela  del  formaggio  Vastedda  della Valle del Belice, assicuri la
protezione   a   titolo  transitorio  e  a  livello  nazionale  della
denominazione   Vastedda   della   Valle   del   Belice,  secondo  il
disciplinare  di  produzione  consultabile  nel sito istituzionale di
questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi  dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento
(CE) n. 510/2006, alla denominazione Vastedda della Valle del Belice.