IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il  decreto  legislativo del Presidente della Repubblica del
5 giugno  2001,  n.  328, contenente «Modifiche ed integrazioni della
disciplina  dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle
relative  prove  per l'esercizio di talune professioni, nonche' della
disciplina dei relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Bisi Angelucci Sonia Maria, nata a
Silandro  (Italia)  il  25 marzo 1949, cittadina italiana, diretta ad
ottenere,  ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992,
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
titolo   professionale   austriaco  di  «Psychotherapeutin»  ai  fini
dell'accesso  all'albo e l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta
in Italia;
  Considerato  che  l'istante  e'  in  possesso dei titoli accademici
«Laurea  in  Lettere»  conseguita presso l'«Universita' di Padova» in
data 19 dicembre 1974, della «Laurea in Pedagogia», conseguita presso
l'«Universita'  di  Verona»  in  data  5 luglio 1993 e del «Diplom in
Analytischer Psychologie» conseguito presso il «C.G. Jung Instituttes
Zurich»  e  che detto corso e' stato riconosciuto a livello nazionale
come equipollente alla formazione tecnica impartita nella metodologia
psicoterapeutica  in  Austria,  come attestato dal «Bundesministerium
fur  Arbeit,  gesundheit  und  soziales;  e'  in  possesso inoltre di
dichiarazione di un attestato di iscrizione e di frequenza a un corso
di  perfezionamento  universitario «la consulenza tecnica-psicologica
in ambito giudiziario», Universita' del Sacro Cuore di Bolzano;
  Considerato  che  la richiedente e' stata autorizzata ad esercitare
autonomamente  l'attivita'  di  psicoterapia  e  a  usare  il  titolo
professionale   di  «psychotherapeutin»  e  i  titoli  aggiuntivi  di
qualifica  in  «Analytische Psychologie» come attestato dal Ministero
federale  di  sicurezza sociale e delle generazioni austriaco in data
20 maggio 1999;
  Preso  atto  delle  determinazioni delle conferenze dei servizi del
25 ottobre  2005,  11 aprile  2006,  22 maggio  2007 e del 25 ottobre
2007;
  Considerato  il  parere  espresso  dal rappresentante del Consiglio
nazionale  degli Psicologi nelle sedute sopra indicate e come da nota
scritta in atti allegata;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio dell'attivita' di
psicoterapeuta  e  quella  di  cui  e'  in possesso l'istante per cui
appare  necessario applicare delle misure compensative sulle seguenti
materie:  1)  psicologia  generale,  2)  psicologia  fisiologica,  3)
valutazione  psicometrica,  4)  psicologia sociale e di comunita', 5)
psicologia  dinamica,  6)  legislazione  e  deontologia professionale
oppure,  a scelta dell'istante un tirocinio di trenta mesi nelle aree
professionali   carenti   consistenti   in:  dodici  mesi  presso  un
consultorio  familiare,  dodici  mesi  presso  un  centro  di  salute
mentale,   sei  mesi  presso  un  servizio  di  psicologia  dell'eta'
evolutiva;
  Visto  l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla  sig.ra,  Bisi  Angelucci Sonia Maria, nata a Silandro (BZ) il
25 marzo   1949,  cittadina  italiana,  e'  riconosciuto  l'attivita'
professionale  di cui in premessa quale titolo valido per l'esercizio
dell'attivita' di psicoterapeuta in Italia.