IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il  decreto  legislativo del Presidente della Repubblica del
5 giugno  2001,  n.  328, contenente «Modifiche ed integrazioni della
disciplina  dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle
relative  prove  per l'esercizio di talune professioni, nonche' della
disciplina dei relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Adler  Alexandra  nata a Vienna il
10 maggio  1961,  cittadina  austriaca, diretta ad ottenere, ai sensi
del   decreto   legislativo   n.  115/1992,  modificato  dal  decreto
legislativo  n.  277/2003, il riconoscimento del titolo professionale
austriaco  di  «Psychotherapeutin»  ai  fini  dell'accesso all'albo e
l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta in Italia;
  Considerato  che  l'istante e' in possesso del titolo accademico di
«Magistra     der    Philosophie»,    rilasciato    dall'«Universitat
Leopold-Franzens  Innsbruck (Austria) in data 15 settembre 1997 e che
detto  titolo  accademico risulta essere stato reso equipollente alla
laurea  italiana  in  pedagogia  dall'Universita' dell'Aquila in data
27 maggio 1999, a norma dell'accordo bilaterale italo-austriaco;
  Preso   atto  che  la  sig.ra  Adler  ha  maturato  una  formazione
comprendente  un  corso  di  studi  svolti presso la «Osterreichische
Gesellschaft  fur  wissenschaftliche» di Linz, un corso di formazione
in   psicoterapia   svolto   presso   la  «Aerztliche  Akademie  fuer
Psychotherapie von kindern und jugendlichen ev.» di Benediktbeuern;
  Considerato  che  la richiedente e' stata autorizzata ad esercitare
autonomamente  l'attivita'  di  psicoterapia  e  a  usare  il  titolo
professionale   di  «psychotherapeutin»  e  i  titoli  aggiuntivi  di
qualifica  in  «klientenzentrierte  psychotherapie»  in  Austria come
attestato   in   data   18 giugno   1997,  data  di  iscrizione  alla
«Psychotherapeutenliste»  come  attestato  dal  Ministero federale di
sicurezza sociale e delle generazioni austriaco;
  Preso  atto  delle  determinazioni delle conferenze dei servizi del
22 novembre  2005,  15 dicembre  2005,  26 ottobre  2006, 14 dicembre
2006, 9 marzo 2007 e del 25 ottobre 2007;
  Considerato  il  parere  espresso  dal rappresentante del Consiglio
nazionale  degli psicologi nelle sedute sopra indicate e come da nota
scritta in atti allegata;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio dell'attivita' di
psicoterapeuta  e  quella  di  cui  e'  in possesso l'istante per cui
appare  necessario applicare delle misure compensative sulle seguenti
materie:  1)  psicologia  generale,  2)  psicologia  fisiologica,  3)
psicologia  sociale  e  di  comunita',  4)  psicologia  dinamica,  5)
legislazione   e   deontologia   professionale   oppure,   a   scelta
dell'istante   un   tirocinio   di   ventiquattro   mesi  nelle  aree
professionali   carenti   consistenti   in:  dodici  mesi  presso  un
consultorio  familiare,  dodici  mesi  presso  un  centro  di  salute
mentale;
  Visto  l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Adler  Alexandra,  nata  a  Vienna il 10 maggio 1961,
cittadina austriaca, e' riconosciuto l'attivita' professionale di cui
in  premessa  quale  titolo  valido per l'esercizio dell'attivita' di
psicoterapeuta in Italia.