IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito  del  presente  provvedimento,  di  intesa  con la Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e  di  intesa  con  il direttore
dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza:

                              Dispone:

1. Ambito di applicazione.
  1.1  In  sede  di  prima applicazione dell'art. 1 del decreto-legge
30 settembre  2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge
2   dicembre   2005,   n.   248,   la   partecipazione   dei   comuni
all'accertamento fiscale e' realizzata con le modalita' stabilite dal
presente provvedimento.
  1.2  Le  modalita'  di  partecipazione sono determinate nell'ambito
della  riorganizzazione  telematica  dei flussi di dati non sensibili
trasmessi  dai comuni, gia' disciplinati dall'art. 44 del decreto del
Presidente   della   Repubblica   29 settembre   1973,   n.   600,  e
nell'esigenza  che  detta  trasmissione  abbia luogo nel rispetto dei
principi  di  pertinenza  e  non eccedenza stabiliti dall'art. 11 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  1.3  Le  modalita' di partecipazione sono determinate tenendo conto
della   distinzione   dei   ruoli,  delle  competenze  e  dei  poteri
istituzionali rispettivamente riferiti ai comuni ed all'Agenzia delle
entrate,  nel condiviso intento di assicurare il progressivo sviluppo
di ogni utile sinergia per il contrasto all'evasione fiscale, secondo
criteri di collaborazione amministrativa.
  1.4  La  partecipazione  del  comune  all'accertamento fiscale puo'
essere attuata direttamente dall'ente locale ovvero dalle societa' ed
enti  partecipati  o comunque incaricati per le attivita' di supporto
ai controlli fiscali sui tributi comunali.
2. Criteri di partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale.
  2.1  I  comuni  partecipano  all'attivita'  di accertamento fiscale
nell'ambito  dell'ordinario  contesto  operativo di svolgimento delle
proprie  attivita'  istituzionali, fornendo informazioni suscettibili
di  utilizzo  ai fini dell'accertamento dei tributi erariali, diretti
ed indiretti.
  2.2 Le segnalazioni dei comuni sono primariamente riferite:
      alle annualita' d'imposta 2004 e 2005 oggetto di programmazione
operativa  dei  controlli  fiscali  sostanziali da effettuarsi a cura
dell'Agenzia delle entrate a partire dall'anno 2007;
      a  situazioni sintomatiche di fenomeni evasivi, con particolare
riguardo   all'economia   sommersa  ed  all'utilizzo  del  patrimonio
immobiliare in evasione delle relative imposte.
3. Tipologia di segnalazioni.
  3.1  Le  informazioni di cui al precedente punto 2 sono strutturate
in  termini  di  segnalazioni  qualificate,  intendendosi per tali le
posizioni   soggettive  in  relazione  alle  quali  sono  rilevati  e
segnalati  atti,  fatti  e  negozi  che  evidenziano, senza ulteriori
elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi.
  3.2   Le   informazioni   sono   altresi'   costituite  da  archivi
strutturati,  con  preminente riferimento ai cespiti immobiliari gia'
oggetto di accertamento definitivo ai fini dei tributi locali.
4. Ambiti di intervento e segnalazioni peculiari.
  4.1  Nell'attuale fase di avvio della collaborazione amministrativa
sono  individuati  i  seguenti  ambiti  d'intervento rilevanti per le
attivita'  istituzionali dei comuni e per quelle di controllo fiscale
dell'Agenzia delle entrate:
    a) commercio e professioni;
    b) urbanistica e territorio;
    c) proprieta' edilizie e patrimonio immobiliare;
    d) residenze fittizie all'estero;
    e) disponibilita' di beni indicativi di capacita' contributiva.
  4.2  Nell'ambito di cui alla lettera a) le segnalazioni qualificate
di cui al punto 3.1 hanno riguardo ai soggetti che:
      pur  svolgendo  un'attivita'  di impresa, sono privi di partita
IVA;
    nelle   dichiarazioni   fiscali   hanno  dichiarato  di  svolgere
un'attivita' diversa da quella rilevata in loco;
    sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive, in qualita'
di  imprese  utilizzatrici  e di soggetti che gestiscono gli impianti
pubblicitari abusivi;
      pur qualificandosi enti non commerciali, presentano circostanze
sintomatiche di attivita' lucrative.
  4.3  Nell'ambito di cui alla lettera b) le segnalazioni qualificate
di cui al punto 3.1 hanno riguardo ai soggetti che:
      hanno  realizzato  opere  di  lottizzazione,  anche abusiva, in
funzione  strumentale  alla  cessione  di  terreni  ed  in assenza di
correlati redditi dichiarati;
      hanno  partecipato,  anche  in  qualita'  di  professionisti od
imprenditori,  ad operazioni di abusivismo edilizio con riferimento a
fabbricati  ed  insediamenti  non  autorizzati di tipo residenziale o
industriale.
  4.4  Nell'ambito di cui alla lettera c) le segnalazioni qualificate
di  cui  al  punto 3.1 hanno riguardo ai soggetti persone fisiche nei
cui confronti risulta:
    la  proprieta' o diritti reali di godimento di unita' immobiliari
diverse  da  abitazioni  principali, non indicate nelle dichiarazioni
dei redditi;
    la  proprieta' o diritti reali di godimento di unita' immobiliari
abitate, in assenza di contratti registrati, da residenti diversi dai
proprietari  o  dai titolari dei diritti reali di godimento ovvero da
soggetti non residenti nelle stesse;
    la  notifica  di  avvisi di accertamento per omessa dichiarazione
ICI,  in  assenza  di  dichiarazione dei connessi redditi fondiari ai
fini dell'imposizione diretta;
    la  notifica  di  avvisi di accertamento per omessa dichiarazione
TaRSU  o  Tariffa  rifiuti  in  qualita'  di  occupante dell'immobile
diverso  dal  titolare  del diritto reale, in assenza di contratti di
locazione  registrati  ovvero  di  redditi  fabbricati dichiarati dal
titolare del diritto reale ai fini dell'imposizione diretta;
    revisione  di rendita catastale a seguito di procedura ex art. 1,
comma 336,  della  legge  n.  311  del  30 dicembre  2004  per unita'
immobiliari diverse dall'abitazione principale.
  4.5  Nell'ambito di cui alla lettera d) le segnalazioni qualificate
di cui al punto 3.1 hanno riguardo ai soggetti che:
    pur  risultando  formalmente residenti all'estero, hanno di fatto
nel  comune  il  domicilio ovvero la residenza ai sensi dell'art. 43,
commi 1 e 2, del codice civile.
  4.6  Nell'ambito di cui alla lettera e) le segnalazioni qualificate
di cui al punto 3.1 hanno riguardo ai soggetti persone fisiche che:
    risultano  avere  la  disponibilita',  anche  di fatto, di beni e
servizi   di  cui  alla  tabella  allegata  al  decreto  ministeriale
10 settembre   1992,   come   sostituita   dal  decreto  ministeriale
19 novembre  1992,  ovvero  altri  beni e servizi di rilevante valore
economico, in assenza di redditi dichiarati con riferimento a tutti i
componenti del nucleo familiare del soggetto.
5. Dati oggetto di comunicazione.
  5.1   Costituiscono  oggetto  di  comunicazione  all'Agenzia  delle
entrate  il  nome  e  cognome, il codice fiscale o la partita IVA dei
soggetti  in  relazione  ai  quali sono rilevati e segnalati i fatti,
atti  e  negozi  di  cui al punto 3, che evidenziano, senza ulteriori
elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi.
6. Modalita' di trasmissione delle segnalazioni.
  6.1  Le  segnalazioni  di  cui al precedente punto 3 sono trasmesse
all'Agenzia   tramite  il  sistema  S.I.A.T.E.L.  in  modalita'  web,
nell'ambito  del  quale sara' resa disponibile apposita funzionalita'
di   trasmissione   secondo   le  specifiche  tecniche  definite  con
successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  6.2  Il  flusso  delle  informazioni e' assicurato tramite supporto
cartaceo  in  presenza  di  segnalazioni di contenuto particolarmente
complesso non riconducibile alle specifiche tecniche definite, ovvero
nelle more di attuazione della previsione di cui al precedente punto.
7. Trattamento dei dati.
  7.1   I   dati   e   le   notizie   raccolti,  che  sono  trasmessi
nell'osservanza  del  decreto  legislativo  n. 196 del 30 giugno 2003
(Codice  in  materia di protezione dei dati personali), sono trattati
secondo   i  principi  di  necessita',  pertinenza  e  non  eccedenza
stabiliti dalla medesima normativa.
  7.2  Il trattamento dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate e'
riservato  esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le
cui transazioni sono compiutamente tracciate.
8. Sicurezza dei dati.
  8.1  La  sicurezza  nella  trasmissione  dei  dati e' garantita dal
sistema  telematico  S.I.A.T.E.L.,  gia' utilizzato per lo scambio di
informazioni  tra  comuni  e  Anagrafe  tributaria, le cui specifiche
tecniche e di sicurezza sono analiticamente descritte nell'allegato 1
del presente provvedimento.
9. Collaborazione amministrativa in sede locale
  9.1  Al fine di adattare alle condizioni locali ulteriori strumenti
di  partecipazione  comunale,  oltre  alle  disposizioni  di  cui  al
precedente punto 3, possono essere definiti dalle Direzioni regionali
dell'Agenzia  delle entrate appositi protocolli d'intesa con i comuni
interessati,  volti  alla definizione di programmi locali di recupero
dell'evasione.
10. Disponibilita' di informazioni per i comuni.
  10.1  L'Agenzia  delle  entrate,  entro  tre  mesi  dalla  data  di
pubblicazione del presente provvedimento, rende disponibili ai comuni
che ne faranno richiesta i flussi informativi relativi a:
    bonifici bancari e postali per ristrutturazioni edilizie;
    contratti  di  somministrazione di energia elettrica, gas e acqua
disponibili in Anagrafe Tributaria;
    contratti di locazione di immobili.
  10.2  L'Agenzia  delle  entrate si impegna a ricercare soluzioni al
fine  di  rendere disponibili ai comuni che ne facciano richiesta, le
informazioni  relative  alle  denunce  di  successione che abbiano ad
oggetto immobili.
11. Attivita' dell'Agenzia delle entrate.
  11.1 Le segnalazioni trasmesse in attuazione dei precedenti punti 6
e  9  sono  oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio dell'Agenzia
competente  in  relazione  al  domicilio  fiscale  del  contribuente,
secondo   gli  ordinari  criteri  di  proficuita'  comparata  per  la
predisposizione  del  piano annuale dei controlli, tenuto conto degli
obiettivi  fissati dalla convenzione tra il Ministero dell'economia e
delle finanze e l'Agenzia delle entrate.
  11.2  Gli  avvisi di accertamento notificati e gli accertamenti con
adesione perfezionati, riferiti in tutto o in parte alle segnalazioni
trasmesse  dai comuni, sono tracciati sino alla fase della definitiva
riscossione  delle  maggiori  imposte, interessi e sanzioni correlati
agli  specifici elementi di rettifica o accertamento. A seguito della
definitiva  riscossione,  il  30%  degli  importi  di  riferimento e'
destinato ai comuni che hanno contribuito all'accertamento.
  11.3  L'Agenzia  delle  entrate fornisce trimestralmente ai comuni,
mediante  collegamento  telematico,  gli elementi tracciati secondo i
criteri del precedente punto 11.2, unitamente alla informazione sullo
stato di ciascun atto.
  11.4  In esito agli elementi ed informazioni, di cui al punto 11.3,
con   successivo   provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate,  potranno  essere  definiti  i criteri di ripartizione della
quota   spettante   ai   singoli  comuni  che  abbiano  eventualmente
partecipato  all'accertamento  nei confronti della medesima posizione
soggettiva.
12.   Materie   di   accertamento   di  competenza  dell'Agenzia  del
territorio.
  12.1   L'ambito   di   intervento,   rilevante   per  le  attivita'
istituzionali   dei   comuni   e  per  quelle  di  controllo  fiscale
dell'Agenzia del territorio, e' costituito dalle richieste dei comuni
rivolte  ai contribuenti ai sensi dell'art. 1, comma 336, della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
  In tale ambito possono essere ricomprese le richieste dei comuni ai
contribuenti   finalizzate   alla   presentazione   di  documenti  di
aggiornamento  catastale per gli immobili di cui all'art. 2, commi 36
(fabbricati rurali che hanno perso i requisiti di ruralita' o che non
risultano  dichiarati in catasto) e 41 (individuazione delle porzioni
a  destinazione  commerciale,  industriale,  studi  privati  o ad usi
diversi,  presenti in unita' censite in categorie E1, E2, E3, E4, E5,
E6 ed E9), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella
legge  24 novembre  2006,  n.  286,  oltre alle richieste relative al
completamento  dell'accatastamento  per le unita' immobiliari censite
nelle categorie F3 e F4, che risultino ultimate.
  12.2  Le  segnalazioni  di  cui  al precedente comma sono trasmesse
all'Agenzia   del  territorio  tramite  il  sistema  di  veicolazione
definito  dal provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio
del   16 febbraio  2005  e  sono  oggetto  di  valutazione  da  parte
dell'Ufficio   provinciale   dell'Agenzia   competente  in  relazione
all'ubicazione  dell'immobile. Gli avvisi di accertamento notificati,
riferiti  alle segnalazioni trasmesse dai comuni, sono tracciati fino
alla   fase   della  definitiva  riscossione  dei  relativi  tributi,
interessi   e   sanzioni   correlati   agli   specifici  elementi  di
accertamento.  A  seguito  della definitiva riscossione, il 30% degli
importi  di  riferimento e' destinato ai comuni che hanno contribuito
all'accertamento.  L'Agenzia  del territorio fornisce trimestralmente
ai  comuni,  mediante collegamento telematico, gli elementi tracciati
secondo i criteri del precedente periodo.
  12.3   L'Agenzia  del  territorio  facilita  l'accesso  ai  comuni,
nell'ambito  delle  relative attivita' istituzionali di accertamento,
alla  consultazione della banca dati delle conservatorie dei registri
immobiliari  e,  nel  rispetto della vigente normativa, predispone le
procedure  di  estrazione  dei dati, da rendere disponibili ai comuni
che  ne  faranno  richiesta,  utili  per lo svolgimento dei controlli
fiscali.
  Le  modalita' per la fruizione di tali informazioni e di quelle che
i  comuni  dovranno  interscambiare  con  l'Agenzia del territorio, a
seguito   delle  attivita'  di  accertamento,  vengono  definite  con
determinazione  del  direttore  della stessa Agenzia da emanare entro
sei mesi dalla data di esecutivita' del presente provvedimento.
13. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali.
  13.1 Il  Garante  per  la  protezione  dei  dati personali e' stato
consultato  all'atto della predisposizione del presente provvedimento
ai  sensi  dell'art.  154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
Motivazioni.
  Il presente provvedimento, di intesa con la Conferenza Stato-citta'
ed  autonomie  locali e con il direttore dell'Agenzia del territorio,
da'   attuazione   a   quanto  disposto  dall'art.  1,  comma 1,  del
decreto-legge  n.  203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla
legge  2 dicembre  2005,  n.  248,  che prevede la partecipazione dei
comuni all'accertamento ed il conseguente riconoscimento di una quota
pari al 30% delle maggiori somme relative a tributi erariali riscossi
a  titolo  definitivo a seguito di interventi che abbiano contribuito
al buon esito dell'accertamento stesso.
  Il  provvedimento  individua gli ambiti di intervento rilevanti per
le  attivita'  istituzionali  dei  comuni  e  per quelle di controllo
fiscale  dell'Agenzia  delle  entrate,  definendo,  nel  contempo, la
tipologia e le modalita' di trasmissione delle segnalazioni.
  Il provvedimento prevede, altresi', forme di collaborazione in sede
locale  da  attuarsi  mediante  protocolli  d'intesa  definiti  dalle
direzioni regionali con i comuni interessati.
  Vengono  inoltre  individuate le modalita' che consentono ai comuni
di  disporre  delle  informazioni  necessarie relative agli avvisi di
accertamento  la  cui  pretesa tributaria sia stata determinata anche
con l'apporto dei comuni stessi.
  Il  provvedimento  definisce, infine, gli ambiti di intervento e le
modalita'  di  partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi
di  competenza  dell'Agenzia  del  territorio  ai  sensi dell'art. 1,
comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 203 del 2005.

Riferimenti normativi.
  Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300  recante la riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
15 marzo  1997,  n.  59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
  Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  42  del  20 febbraio  2001  (art.  5, comma 1; art. 6,
comma 1).
  Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1).
  Decreto  del  Ministro  delle  finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  9  del  12 gennaio  2001, concernente
disposizioni  recanti  le  modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione   del   ruolo   speciale   provvisorio   del  personale
dell'amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e
74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento.
  Decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(art.  44)  recante  disposizioni  comuni  in materia di accertamento
delle imposte sui redditi.
  Decreto-legge   30 settembre   2005,   n.   203   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 2 dicembre 2005, n. 248 (art. 1) recante
norme  in  materia  di  partecipazione  dei  comuni alle attivita' di
accertamento tributario.
  Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 istitutivo del Codice in
materia di protezione dei dati personali.
  Decreto   del   Ministro  delle  finanze  10 settembre  1992,  come
modificato  dal  decreto  19 novembre  1992,  recante  norme  per  la
determinazione,  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche,  degli  indici  e  coefficienti  presuntivi  di reddito o di
maggior  reddito  in  relazione agli elementi indicativi di capacita'
contributiva.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 3 dicembre 2007

                                    Il direttore dell'Agenzia: Romano