IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle societa' da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie.»; Visto l'accordo in data 16 maggio 2006, intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza dei rappresentanti della societa' Volare S.p.a, interamente controllata da Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., nonche' delle organizzazioni sindacali, con il quale e' stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale per un numero massimo di 390 addetti, come previsto dall'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 14 aprile 2006, data in cui la predetta societa' ha rilevato il complesso aziendale del gruppo Volare in amministrazione straordinaria, con conseguente passaggio dei rapporti di lavoro afferente a 654 dipendenti, ai sensi dell'art. 2112 c.c.; Visto l'accordo in data 5 aprile 2007, intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza dei rappresentanti della societa' Volare S.p.a. nonche' delle organizzazioni sindacali, con il quale e' stata confermata la necessita' di ricorrere alla proroga di ulteriori 12 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per un numero massimo di 258 addetti, come previsto dall'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291, a decorrere dal 14 aprile 2007; Visto il decreto ministeriale n. 39969 dell'11 dicembre 2006, con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento in questione relativa alla societa' Volare S.p.a. per il periodo dal 14 ottobre 2006 al 13 aprile 2007; Visto il decreto ministeriale n. 41335 del 14 giugno 2007, con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento in questione relativa alla societa' Volare S.p.a. per il periodo dal 14 aprile 2007 al 13 ottobre 2007; Vista 1'istanza presentata in data 7 novembre 2007, con la quale la societa' Volare S.p.a, ha richiesto la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il quarto semestre decorrente dal 14 ottobre 2007 al 13 aprile 2008, in favore del personale dipendente, sia di terra che navigante; Ritenuto per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 14 ottobre 2007 al 13 aprile 2008, in favore del personale di terra e navigante, dipendente dalla societa' Volare S.p.a., ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 5 aprile 2007, in favore del personale di terra, per un numero massimo di 33 unita', dipendente dalla societa': Volare S.p.a. sede in Ferno - Aeroporto di Malpensa (Varese) unita' in: Ferno (Varese) Aeroporto Malpensa; Gallarate (Varese) via Carlo Noe'; Segrate (Milano) Aeroporto Linate; Thiene (Vicenza) Corso Garibaldi; Catania Aeroporto Fontanarossa; Cinisi (Palermo) Aeroporto Falcone Borsellino; Venezia Aeroporto Marco Polo; Bari Aeroporto Civile; Milano via G.B. Pirelli; per il periodo dal 14 ottobre 2007 al 13 aprile 2008.