IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  1-bis  della  legge  3 dicembre  2004,  n.  291,  di
conversione,  con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249,  che  stabilisce  che  «il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali  puo'  concedere,  sulla  base  di  specifici accordi in sede
governativa,  in  caso  di  crisi  occupazionale, di ristrutturazione
aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento
di  cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi,
al  personale  anche  navigante dei vettori aerei e delle societa' da
questi   derivanti  a  seguito  di  processi  di  riorganizzazione  o
trasformazioni societarie.»;
  Visto  l'accordo  in  data  14 febbraio 2006, intervenuto presso il
Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, alla presenza dei
rappresentanti  della  societa'  Italy  First  S.p.a.  nonche'  delle
organizzazioni  sindacali, con il quale, considerata la situazione di
crisi,  nella  quale  si  e'  trovata  la predetta societa', e' stato
concordato  il  ricorso  al trattamento straordinario di integrazione
salariale, come previsto dal citato art. 1-bis della legge 3 dicembre
2004  n.  291,  per  un periodo di 24 mesi a decorrere dal 16 gennaio
2006,  in  favore di un numero massimo di 28 unita', dipendenti dalla
societa'  di  cui  trattasi,  compresi  i lavoratori con contratto di
formazione e lavoro.
  Visti  i  decreti ministeriali n. 38723 del 9 giugno 2006, n. 40379
del  26 febbraio  2007  e  n. 40604 del 3 aprile 2007, con i quali e'
stato   autorizzato  il  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale in favore del personale dipendente dalla predetta societa',
per il complessivo periodo dal 16 gennaio 2006 al 15 luglio 2007;
  Vista 1'istanza presentata in data 8 novembre 2007, con la quale la
societa' Italy First S.p.a, ha richiesto la concessione della proroga
del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, ai sensi
dell'art.  1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre
decorrente  dal  16 luglio  2007, in favore del personale dipendente,
sia di terra che navigante;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art.  1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di
conversione,  con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n.
249,  e'  autorizzata  la  concessione  della proroga del trattamento
straordinario   di   integrazione  salariale,  definito  nell'accordo
intervenuto  presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
in  data  14 febbraio  2006,  in  favore  del  personale  di  terra e
navigante,  compresi  i  lavoratori  con  contratto  di  formazione e
lavoro,  dipendente dalla societa' Italy First S.p.a., sede ed unita'
in Rimini (RN) per il periodo dal 16 luglio 2007 al 15 gennaio 2008.
  Pagamento diretto: SI.