IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999,  relativo  all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e
in  particolare  l'allegato VII, sez. B - 4 che conferisce agli Stati
membri  la  facolta'  di  limitare  o  proibire  l'utilizzo di talune
indicazioni  complementari,  tra  cui il nome della varieta' di vite,
nella  designazione  e  presentazione  dei  vini  ottenuti  nel  loro
territorio;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  753/2002  della  Commissione  del
29 aprile 2002, che fissa talune modalita' di applicazione del citato
regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la
denominazione,  la  presentazione  e la protezione di taluni prodotti
vitivinicoli, in particolare l'art. 27 che consente agli Stati membri
produttori   di   stabilire  disposizioni  supplementari  per  quanto
concerne  l'utilizzo  in  designazione  delle indicazioni facoltative
conformemente al citato disposto dell'allegato VII, sez. B - 4;
  Vista  la  legge  10 febbraio  1992,  n.  164, concernente la nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il proprio decreto 6 marzo 1995, con il quale in applicazione
della   regolamentazione   comunitaria  all'epoca  vigente  e'  stato
limitato   l'uso   del   nome   di  taluni  vitigni  autoctoni  nella
designazione e presentazione dei vini;
  Vista  la  legge  20 febbraio  2006, n. 82, recante disposizioni di
attuazione  della  normativa comunitaria concernente l'Organizzazione
comune  di  mercato  (OCM)  del  vino  e,  in  particolare,  l'art. 2
concernente  le  disposizioni per l'iscrizione nel registro nazionale
delle  varieta'  di  viti  dei  vitigni  con  l'indicazione  «vitigno
autoctono italiano»;
  Vista  la  richiesta  presentata  dalla  Regione  Sardegna con nota
datata  3 ottobre  2006  e  successive  note  integrative,  intesa ad
ottenere  la  limitazione  dell'uso  del  nome  del vitigno autoctono
«Cannonau»  unicamente  nella designazione e presentazione dei vini a
Denominazione  di  Origine  ricadenti  nel  territorio  della Regione
Sardegna;
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini, espresso nella riunione del 7 giugno
2007,  favorevole  all'accoglimento  della richiesta in questione nei
termini  di  cui  al  citato  decreto  ministeriale 6 marzo 1995, che
dispone  in  termini  generici  la limitazione dell'uso delle vitigni
elencati nella designazione e presentazione dei vini DOC e DOCG;
  Considerato  che  nel  Registro nazionale delle varieta' di vite in
corrispondenza del citato vitigno «Cannonau» e' riportato il sinonimo
«Cannonao» e che gli stessi nomi «Cannonau» e «Cannonao» figurano nel
predetto   Registro   anche  in  qualita'  di  sinonimi  dei  vitigni
«Alicante» e «Tocai rosso»;
  Atteso   che,   a  seguito  degli  accertamenti  effettuati  presso
l'Infocamere  e  le  competenti  Regioni,  non sono state rivendicate
negli  anni  trascorsi  produzioni,  a  denominazione di origine o ad
indicazione   geografica  tipica,  facenti  riferimento  ai  sinonimi
«Cannonau» e «Cannonao» dei citati vitigni «Alicante» e «Tocai rosso»
e che, pertanto, non sussiste l'interesse, anche futuro, all'utilizzo
dei  sinonimi  in questione per le relative produzioni DO o IGT delle
Regioni  in cui sono autorizzati alla coltivazione i predetti vitigni
«Alicante» e «Tocai rosso»;
  Considerato  che  nella  realta'  vitivinicola  nazionale esistente
l'utilizzo  del vitigno «Cannonau» e' stato finora utilizzato ai soli
fini  della  designazione  dei  vini a denominazione di origine della
Regione  Sardegna  e che, pertanto, per la fattispecie considerata la
formulazione  del  parere del citato Comitato nazionale vini DO e IGT
coincide  con  i  termini  nei  quali  e' stata formulata la predetta
richiesta della Regione Sardegna;
  Ritenuto,  pertanto, in accoglimento della richiesta in questione e
nelle  more  dell'espletamento  degli  adempimenti  di cui all'art. 2
della citata legge n. 82/2006, di dover adottare il provvedimento per
limitare l'uso del nome del vitigno autoctono «Cannonau», nonche' del
relativo  sinonimo  «Cannonao», alla designazione e presentazione dei
vini   a   denominazione   di  origine  della  Regione  Sardegna,  in
conformita'  alla  citata  normativa comunitaria ed alle disposizioni
dei relativi disciplinari di produzione;

                              Decreta:


                           Articolo unico

  1.  Ad  integrazione  dell'elenco  dei  vitigni  autoctoni  di  cui
all'art.  1  del  decreto  ministeriale  6 marzo  1995  richiamato in
premessa,  l'utilizzo  del  vitigno  «Cannonau», nonche' del sinonimo
«Cannonao»,  e' riservato alla esclusiva designazione e presentazione
dei vini DOC e DOCG della Regione Sardegna.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 dicembre 2007

                                               Il Ministro: De Castro