L'AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella sua riunione di Consiglio del 4 dicembre 2007;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante
«Codice  delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
  Vista  la  raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE
sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti  e dei servizi nell'ambito del
nuovo   quadro   regolamentare   delle   comunicazioni  elettroniche,
relativamente  all'applicazione  di  misure  ex  ante  secondo quanto
disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 114 dell'8 maggio
2003;
  Vista  la  delibera  n.  118/04/CONS  del  5 maggio  2004,  recante
«Disciplina  dei  procedimenti  istruttori  di  cui  al  nuovo quadro
regolamentare  delle  comunicazioni  elettroniche»,  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 116 del 19 maggio
2004;
  Vista  la  delibera  n.  373/05/CONS  del  16 settembre  2005,  che
modifica   la   delibera   n.  118/04/CONS  recante  «Disciplina  dei
procedimenti  istruttori  di  cui al nuovo quadro regolamentare delle
comunicazioni  elettroniche»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 230 del 3 ottobre 2005;
  Vista la delibera n. 731/06/CONS del 19 dicembre 2006, che modifica
ulteriormente  la  delibera  n.  118/04/CONS  recante «Disciplina dei
procedimenti  istruttori  di  cui al nuovo quadro regolamentare delle
comunicazioni  elettroniche»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2007;
  Vista  la  delibera  n.  320/04/CONS  del  6 ottobre  2004, recante
«Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di
cui alla delibera n. 118/04/CONS» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004;
  Vista  la  delibera  n.  29/05/CONS  del  10 gennaio  2005, recante
«Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di
cui alla delibera n. 118/04/CONS» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;
  Vista  la  delibera  n.  239/05/CONS  del  22  giugno 2005, recante
«Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di
cui alla delibera n. 118/04/CONS» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2005;
  Vista  la  delibera  n.  2/06/CONS  del  12 gennaio  2006,  recante
«Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di
cui alla delibera n. 118/04/CONS» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2006;
  Vista  la  delibera  n.  217/01/CONS  del  24 maggio  2001, recante
«Regolamento  concernente  l'accesso  ai  documenti» pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 141 del 20 giugno
2001;
  Vista  la  delibera  n.  335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante
«Modifiche  e  integrazioni  al  regolamento concernente l'accesso ai
documenti  approvato  con  delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre
2003;
  Vista  la  delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante il
«Regolamento   concernente  la  procedura  di  consultazione  di  cui
all'art.   11  del  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259»,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22
del 28 gennaio 2004;
  Vista  la  legge  n.  59 dell'8 aprile 2002, recante la «Disciplina
relativa   alla   fornitura  di  servizi  di  accesso  ad  Internet»,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 86
del 12 aprile 2002;
  Vista  la  delibera  n.  219/02/CONS  del  10 luglio  2002, recante
l'«Aggiornamento  dell'elenco  degli  operatori  aventi significativo
potere  di  mercato sul mercato dell'accesso ad Internet», pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  192  del
17 agosto 2002;
  Vista  la  delibera  n.  417/06/CONS  del  28 giugno  2006, recante
«Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella
rete  telefonica  pubblica  fissa,  valutazione  di  sussistenza  del
significativo  potere  di  mercato  per  le  imprese  ivi  operanti e
obblighi  regolamentari  cui vanno soggette le imprese che dispongono
di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla
raccomandazione  sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti e dei servizi
della  commissione  europea)»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006;
  Considerato che la Commissione europea, nel parere SG-Greffe (2006)
D/202771 del 24 maggio 2006 relativo allo schema di provvedimento sui
mercati  della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella
rete   telefonica  pubblica  fissa  (mercati  n.  8,  9  e  10),  nel
condividere  la rimozione della notifica in capo a Telecom Italia nel
mercato   all'ingrosso   della   terminazione  Internet  dial-up,  ha
contemporaneamente invitato l'Autorita' ad aprire, ai sensi dell'art.
7,  comma 3  della  direttiva  quadro, un procedimento di analisi del
mercato  al dettaglio dei servizi di accesso ad Internet in modalita'
dial-up,  anche  al  fine  di  revocare eventuali obblighi vigenti in
questo specifico mercato;
  Vista  la  delibera  n.  589/06/CONS del 27 settembre 2006, recante
«Avvio del procedimento istruttorio di Identificazione ed analisi dei
mercati  del  mercato al dettaglio dei servizi di accesso ad Internet
in  modalita'  dial-up»  ai sensi degli art. 18 e 19 del Codice delle
comunicazioni elettroniche, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2006;
  Vista  la  delibera  n.  344/07/CONS  del  28 giugno  2007, recante
«Consultazione  pubblica  sull'identificazione ed analisi del mercato
al  dettaglio dei servizi di accesso ad internet in modalita' dial-up
sulla  valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato
per  le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno
soggette  le  imprese  che  dispongono di un tale potere», pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  170  del
24 luglio 2007;
  Vista  la  delibera  n.  353/07/CONS  dell'11 luglio  2007, recante
«Proroga  dei  termini  del  procedimento  istruttorio  di  cui  alla
delibera  589/06/CONS  relativo  alla "Identificazione ed analisi del
mercato  al dettaglio dei servizi di accesso ad Internet in modalita'
dial-up"»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 179 del 3 agosto 2007;
  Ritenuto  necessario,  ai  sensi  dell'art.  11  del  Codice  delle
comunicazioni  elettroniche,  consentire  alle  parti  interessate di
presentare  le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorita'
in merito al tema in esame;
  Visti  i  contributi prodotti dalle Societa' Telecom Italia S.p.A.,
Tiscali S.p.A. e Wind;
  Visto  il  parere  dell'Autorita'  garante  della concorrenza e del
mercato («AGCM») richiesto ai sensi degli articoli 8 e 19 del decreto
legislativo  1° agosto  2003, n. 259, e pervenuto in data 14 novembre
2007 relativo allo schema di provvedimento concernente il «Mercato al
dettaglio  dei  servizi di accesso ad Internet in modalita' dial-up -
Identificazione  ed  analisi  del mercato, valutazione di sussistenza
del  significativo  potere  di  mercato per le imprese ivi operanti e
sugli  obblighi  regolamentari  cui  vanno  soggette  le  imprese che
dispongono  di  un  tale  potere»  adottato  dall'Autorita'  in  data
3 ottobre 2007 e trasmesso all'AGCM in data 9 ottobre 2007;
  Considerato che l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
condivide  la definizione di mercato rilevante fornita dall'Autorita'
e  quindi la scelta di ricomprendere in un unico mercato - in ragione
di un sufficiente grado di fungibilita' - sia i servizi forniti sulla
base  di  condizioni economiche minutarie sia i servizi forniti sulla
base  di  condizioni economiche forfettarie, sia i servizi forniti su
numerazioni  geografiche  o 701, sia i servizi forniti su numerazioni
700, 702 e 709;
  Considerato  che  l'AGCM  condivide  la decisione dell'Autorita' di
considerare  il  mercato  al  dettaglio  dei  servizi  di  accesso ad
Internet in modalita' dial-up di dimensioni nazionali;
  Considerato  che l'AGCM concorda con l'Autorita' in merito alla non
sussistenza    di   due   delle   tre   condizioni   da   soddisfarsi
cumulativamente    affinche'   un   mercato   sia   suscettibile   di
regolamentazione   ex   ante  e  pertanto  condivide  le  conclusioni
raggiunte  dall'Autorita' «in merito al prevalere, dal punto di vista
regolamentare,  di  condizioni  di  mercato  tali  da giustificare la
rimozione degli obblighi ex ante nell'offerta di servizi al dettaglio
di accesso commutato ad Internet»;
  Vista   la  lettera  della  Commissione  europea  SG-Greffe  (2007)
D/206854  dell'8 novembre  2007 relativa allo schema di provvedimento
concernente  il  «Mercato  al  dettaglio  dei  servizi  di accesso ad
Internet  in  modalita'  dial-up  -  Identificazione  ed  analisi del
mercato,  valutazione  di  sussistenza  del  significativo  potere di
mercato  per  le  imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari
cui  vanno  soggette  le  imprese  che dispongono di un tale potere»,
notificato  alla  Commissione  europea  ed  ai  Paesi  membri in data
9 ottobre 2007;
  Considerato  che  la  Commissione,  nella  propria  lettera, non ha
formulato alcun commento e ha rilevato che, «secondo quanto stabilito
dall'art.  7,  comma 5,  della  direttiva  quadro,  l'Autorita'  puo'
adottare  la  decisone  finale  e,  in  tal  caso,  comunicarla  alla
Commissione»;
  Udita la relazione dei commissari Gianluigi Magri e Roberto Napoli,
relatori   ai   sensi   dell'art.   29  del  Regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

                              Delibera:

                               Art. 1.

Identificazione  del  mercato  rilevante  e  degli  operatori  aventi
                   significativo potere di mercato

  1. L'Autorita'  adotta  l'analisi  del  mercato  al  dettaglio  dei
servizi  di  accesso ad internet in modalita' dial-up, svolta tenendo
in  massima  considerazione  la  Raccomandazione  relativa ai mercati
rilevanti  di  prodotti  e  servizi  del  settore delle comunicazioni
elettroniche  e le Linee direttrici, ai sensi dell'art. 19 del Codice
delle comunicazioni elettroniche.
  2.  Il  testo  dell'analisi di mercato e' riportato nell'allegato A
alla   presente   delibera  e  ne  costituisce  parte  integrante  ed
essenziale.
  3.  L'Autorita'  definisce  il  mercato  nazionale al dettaglio dei
servizi  di  accesso  ad  Internet  in modalita' dial-up come il come
l'offerta e la domanda di servizi di accesso ad Internet in modalita'
commutata  su  linee  analogiche,  e  su linee ISDN-B; esso comprende
tanto  i servizi offerti con tariffa minutaria, quanto quelli offerti
forfetariamente,   ricorrendo   a   numerazioni   geografiche  e  non
geografiche.
  4.  Il  mercato  al dettaglio dei servizi di accesso ad Internet in
modalita' dial-up ha dimensione nazionale.