IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche,  in  particolare  l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  governo  a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Considerato  che  la  Commissione sementi, di cui all'art. 19 della
citata  legge  n.  1096/1971, nella riunione del 24 settembre 2007 ha
espresso  parere  favorevole  all'iscrizione,  nel relativo registro,
della varieta' di frumento duro denominata «Artemide»;
  Considerato  che  la  denominazione  «Artemide» e' stata oggetto di
pubblicazione  sul «Bollettino delle varieta' vegetali» n. 4 del 2007
e  che  non sono state presentate obiezioni all'utilizzazione di tale
denominazione;
  Considerato pertanto concluso l'esame della denominazione proposta;
  Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
8 ottobre 1973, n. 1065, e' iscritta, nei registri delle varieta' dei
prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo
a  quello  della iscrizione medesima, la sotto riportata varieta', la
cui  descrizione  e  i risultati delle prove eseguite sono depositati
presso questo Ministero:

                            frumento duro
=====================================================================
 Codice | Denominazione |Responsabile della conservazione in purezza
=====================================================================
 11215  |   Artemide    |             Eurodur - Francia

  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 7 dicembre 2007

                                      Il direttore generale: La Torre
 
          Avvertenza:

              Il  presente atto non e' soggetto al visto di controllo
          preventivo  di  legittimita' da parte della Corte dei conti
          ai  sensi  dell'art.  3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
          ne'  alla  registrazione da parte dell'Ufficio centrale del
          bilancio  del  Ministero  dell'economia e delle finanze, ai
          sensi   dell'art.   9  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 38/1998.