IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 e successive modificazioni relativo al regolamento di esecuzione
della legge n. 1096/1971;
  Visto in particolare l'art. 17-bis del detto decreto del Presidente
della Repubblica n. 1065/1973, modificato, da ultimo, dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio  2001,  n.  322, per cio' che
concerne  i  dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varieta', in ordine
all'idoneita' della denominazione varietale;
  Visto  il  decreto  ministeriale 12 febbraio 2007, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 44, del 22 febbraio
2007,  con  il  quale  e'  stata  iscritta al registro nazionale, tra
l'altro, la varieta' di mais denominata «MAS 26D»;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 12 e l'art.
16, comma 1;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  governo  a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  proposta  di  nuova  denominazione  presentata  in  data
29 giugno 2007;
  Considerato che la nuova denominazione proposta e' stata oggetto di
pubblicazione  sul «Bollettino delle varieta' vegetali» n. 4 del 2007
e  che  non sono state presentate obiezioni all'utilizzazione di tale
denominazione;
  Considerato  pertanto  concluso  l'esame  della nuova denominazione
proposta;
  Ritenuto di accogliere la proposta di nuova denominazione;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  La  denominazione della varieta' di mais «MAS 26D» e' modificata in
«Sherpa».
  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 dicembre 2007

                                      Il direttore generale: La Torre
 
          Avvertenza:

              Il  presente atto non e' soggetto al visto di controllo
          preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
          ai  sensi  dell'art.  3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
          ne'  alla  registrazione da parte dell'Ufficio centrale del
          bilancio  del  Ministero  dell'economia e delle finanze, ai
          sensi   dell'art.   9  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 38/1998.