IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni e successive integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre  2005,  relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
e  successive  integrazioni, che prevede l'applicabilita' del decreto
legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'unione
europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di  talune  professioni,  nonche' la disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Mondardo Daniela, nata il 23 marzo
1978  a  Criciuma  (Brasile),  cittadina  italiana,  diretta ad sensi
dell'art.  49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999
in  combinato  disposto  con  l'art.  12  del  decreto legislativo n.
115/1992,  il riconoscimento del titolo accademico - professionale di
«Psicologo»  conseguito  in  Brasile  in data 8 giugno 2002 presso la
«Universidade  Pederal  de  Santa  Catarina»,  ai  fini  dell'accesso
all'albo  degli  psicologi  - sezione A e l'esercizio in Italia della
omonima professione;
  Preso  atto  che  la  richiedente  e'  stata  iscritta al «Conselho
Regional de Psicologia - 12° Regiao» dal 22 giugno 2002;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta
del 13 settembre 2007;
  Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  la  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  «psicologo»,  come risulta dai certificati prodotti,
per ui non appare necessario applicare misure compensative;

                              Decreta:

  Alla  sig.ra  Mondardo  Daniela,  nata  il 23 marzo 1978 a Criciuma
(Brasile),    cittadina   italiana,   e'   riconosciuto   il   titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  «psicologi»  -  sezione  A  e  per l'esercizio della
professione in Italia.
    Roma, 3 dicembre 2007

                                          Il direttore generale: Papa