IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Visto l'art. 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n.  326  e,  successivamente, modificato dall'art. 1, comma 82, della
legge   27   dicembre   2006,   n.  296,  che  demanda  al  Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di  Stato  (AAMS)  di stabilire con appositi provvedimenti: i periodi
contabili  in cui e' suddiviso l'anno solare; le modalita' di calcolo
del  prelievo  erariale  unico dovuto per ciascun periodo contabile e
per  ciascun anno solare; i termini e le modalita' con cui i soggetti
passivi  d'imposta effettuano i versamenti periodici ed il versamento
annuale  a  saldo;  le  modalita' per l'utilizzo in compensazione del
credito  derivante  dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici
rispetto  al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare;
i termini e le modalita' con cui i concessionari di rete, individuati
ai  sensi dell'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  640,  e successive modificazioni,
comunicano,  tramite la rete telematica prevista dallo stesso comma 4
dell'art.  14-bis,  i  dati  relativi  alle somme giocate nonche' gli
altri  dati  relativi  agli  apparecchi  da  intrattenimento  di  cui
all'art.   110,   comma  6,  del  T.U.L.P.S.  da  utilizzare  per  la
determinazione  del  prelievo erariale unico dovuto; le modalita' con
cui  AAMS  puo' concedere, su istanza dei soggetti passivi d'imposta,
la  rateizzazione  delle  somme  dovute  nelle  ipotesi in cui questi
ultimi si trovino in temporanea situazione di difficolta';
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS
12  aprile  2007,  n. 452, concernente le modalita' di determinazione
della  base  imponibile  e  del  prelievo  erariale  unico dovuto per
ciascun periodo contabile e per l'anno solare;
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS
23  aprile 2007, n. 535, concernente i termini e le modalita' con cui
i  concessionari  di  rete  comunicano, tramite la rete telematica, i
dati relativi alle somme giocate nonche' gli altri dati relativi agli
apparecchi  da  intrattenimento  di  cui  all'art.  110, comma 6, del
T.U.L.P.S.  da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale
unico dovuto;
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS
31  ottobre  2007,  n.  1049, contenente le modifiche alla disciplina
delle  comunicazioni  per  la  determinazione  del  prelievo erariale
unico,  con  particolare riferimento alle comunicazioni relative agli
ultimi due periodi contabili dell'anno 2007;
  Considerate  le  problematicita',  evidenziate dai concessionari di
cui  all'art.  14-bis  del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n. 640, e successive modificazioni, emerse in sede di
applicazione  del  decreto  23  aprile  2007,  n.  535, con specifico
riferimento alla disciplina delle comunicazioni per la determinazione
del prelievo erariale unico;
  Considerata  l'esigenza  di  modificare  i  decreti  del  Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato 12 aprile 2007, n. 452, e 23 aprile 2007, n. 535, in ragione
dei  provvedimenti  amministrativi  in  corso di emanazione diretti a
disciplinare  l'attivita'  ed  i  livelli  di  servizio  richiesti ai
concessionari di cui all'art. 14-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni;
  Considerata,  quindi, la necessita' di tener conto degli eventi che
non   consentono   la   momentanea  estrazione  dei  contatori  degli
apparecchi,   con  modalita'  coerenti  con  i  livelli  di  servizio
richiesti  ai  concessionari,  ai  sensi  di  quanto  previsto  nella
convenzione di concessione;
  Visto  il  parere  espresso  dalla Direzione per i giochi in data 3
dicembre 2007;
  Ritenuta,   pertanto,   l'indifferibile   necessita'   di  adeguare
conseguentemente  la  disciplina delle modalita' di comunicazione dei
dati  relativi  alle  somme giocate nonche' degli altri dati relativi
agli  apparecchi  da  utilizzare  per  la determinazione del prelievo
erariale unico dovuto;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Nel decreto direttoriale 12 aprile 2007, n. 452, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'art. 3, comma 4, le parole: «entro il 31 gennaio dell'anno
successivo»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «entro il 15 febbraio
dell'anno successivo»;
    b) all'art.   4,   comma 2,   dopo   le   parole:  «e  successive
modificazioni  ed integrazioni,» sono inserite le seguenti: «prevista
per  le  omesse,  incomplete  o non veritiere comunicazioni di cui al
comma 13-bis,  lettera e), dell'art. 39 dello stesso decreto-legge n.
269 del 2003,»;
    c) nell'allegato  tecnico,  al  paragrafo 2, le parole: «entro il
31 gennaio  dell'anno  successivo»  sono  sostituite  dalle seguenti:
«entro il 15 febbraio dell'anno successivo»;
    d) nell'allegato  tecnico,  al  paragrafo 6, le parole: «entro il
31 gennaio  dell'anno  successivo», ovunque presenti, sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 15 febbraio dell'anno successivo».