IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto l'art. 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 82, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) di stabilire con appositi provvedimenti: i periodi contabili in cui e' suddiviso l'anno solare; le modalita' di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare; i termini e le modalita' con cui i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici ed il versamento annuale a saldo; le modalita' per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare; i termini e le modalita' con cui i concessionari di rete, individuati ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, comunicano, tramite la rete telematica prevista dallo stesso comma 4 dell'art. 14-bis, i dati relativi alle somme giocate nonche' gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto; le modalita' con cui AAMS puo' concedere, su istanza dei soggetti passivi d'imposta, la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficolta'; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS 12 aprile 2007, n. 452, concernente le modalita' di determinazione della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per l'anno solare; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS 23 aprile 2007, n. 535, concernente i termini e le modalita' con cui i concessionari di rete comunicano, tramite la rete telematica, i dati relativi alle somme giocate nonche' gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS 31 ottobre 2007, n. 1049, contenente le modifiche alla disciplina delle comunicazioni per la determinazione del prelievo erariale unico, con particolare riferimento alle comunicazioni relative agli ultimi due periodi contabili dell'anno 2007; Considerate le problematicita', evidenziate dai concessionari di cui all'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, emerse in sede di applicazione del decreto 23 aprile 2007, n. 535, con specifico riferimento alla disciplina delle comunicazioni per la determinazione del prelievo erariale unico; Considerata l'esigenza di modificare i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 aprile 2007, n. 452, e 23 aprile 2007, n. 535, in ragione dei provvedimenti amministrativi in corso di emanazione diretti a disciplinare l'attivita' ed i livelli di servizio richiesti ai concessionari di cui all'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni; Considerata, quindi, la necessita' di tener conto degli eventi che non consentono la momentanea estrazione dei contatori degli apparecchi, con modalita' coerenti con i livelli di servizio richiesti ai concessionari, ai sensi di quanto previsto nella convenzione di concessione; Visto il parere espresso dalla Direzione per i giochi in data 3 dicembre 2007; Ritenuta, pertanto, l'indifferibile necessita' di adeguare conseguentemente la disciplina delle modalita' di comunicazione dei dati relativi alle somme giocate nonche' degli altri dati relativi agli apparecchi da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto; Decreta: Art. 1. 1. Nel decreto direttoriale 12 aprile 2007, n. 452, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 3, comma 4, le parole: «entro il 31 gennaio dell'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 febbraio dell'anno successivo»; b) all'art. 4, comma 2, dopo le parole: «e successive modificazioni ed integrazioni,» sono inserite le seguenti: «prevista per le omesse, incomplete o non veritiere comunicazioni di cui al comma 13-bis, lettera e), dell'art. 39 dello stesso decreto-legge n. 269 del 2003,»; c) nell'allegato tecnico, al paragrafo 2, le parole: «entro il 31 gennaio dell'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 febbraio dell'anno successivo»; d) nell'allegato tecnico, al paragrafo 6, le parole: «entro il 31 gennaio dell'anno successivo», ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 febbraio dell'anno successivo».