IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visto il regolamento (CE) n. 2066/2002 del 21 novembre 2002 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta Carciofo Romanesco del Lazio; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Visto il decreto 18 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 5 dell'8 gennaio 2003, con il quale l'organismo Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare Spa con sede in Roma, piazza Marconi n. 25, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Carciofo Romanesco del Lazio; Visto il decreto 29 novembre 2005, con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare Spa e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 17 dicembre 2005; Visto il decreto 10 marzo 2006, con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 29 novembre 2005, e' stato differito di novanta giorni a far data dal 17 aprile 2006; Visto il decreto 21 giugno 2006, con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 2, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 luglio 2006; Visto il decreto 20 ottobre 2006, con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 9 novembre 2005, 10 marzo 2006 e 21 giugno 2006, e' stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso; Vista la comunicazione del Consorzio di tutela del Carciofo Romanesco del Lazio che ha confermato per il controllo sulla indicazione geografica protetta Carciofo Romanesco del Lazio l'organismo denominato Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare Spa con sede in Roma, piazza Marconi n. 25; Considerato che l'organismo Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l. ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta Carciofo Romanesco del Lazio conformemente allo schema tipo di controllo; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta Carciofo Romanesco del Lazio; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli art. 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Considerata la necessita', espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare; Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 14 novembre 2007; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999; Decreta: Art. 1. L'organismo denominato Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare Spa con sede in Roma, piazza Marconi n. 25 e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta Carciofo Romanesco del Lazio, registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 2066/2002 del 21 novembre 2002.