IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto  il regolamento (CE) n. 2066/2002 del 21 novembre 2002 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
indicazione geografica protetta Carciofo Romanesco del Lazio;
  Visti  gli  articoli 10  e  11  del  predetto  regolamento  (CE) n.
510/2006, concernente i controlli;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e
forestali,  sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  l'Autorita'  nazionale
preposta  al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile
della vigilanza sulla stessa;
  Visto  il  decreto  18 dicembre  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   italiana   (serie   generale)  n.  5
dell'8 gennaio 2003, con il quale l'organismo Agroqualita' - Societa'
per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare Spa con sede
in  Roma,  piazza Marconi n. 25, e' stato autorizzato ad effettuare i
controlli  sulla  indicazione  geografica protetta Carciofo Romanesco
del Lazio;
  Visto  il  decreto  29 novembre  2005,  con  il  quale la validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
Agroqualita'   -   Societa'  per  la  certificazione  della  qualita'
nell'agroalimentare Spa e' stata prorogata di centoventi giorni a far
data dal 17 dicembre 2005;
  Visto  il decreto 10 marzo 2006, con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  del  predetto  decreto
29 novembre 2005, e' stato differito di novanta giorni a far data dal
17 aprile 2006;
  Visto   il   decreto  21 giugno  2006,  con  il  quale  la  proroga
dell'autorizzazione,  rilasciata  ai sensi dei predetti decreti 2, e'
stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 luglio 2006;
  Visto   il  decreto  20 ottobre  2006,  con  il  quale  la  proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
9 novembre  2005,  10 marzo 2006 e 21 giugno 2006, e' stata prorogata
fino   all'emanazione  del  decreto  di  rinnovo  dell'autorizzazione
all'organismo stesso;
  Vista  la  comunicazione  del  Consorzio  di  tutela  del  Carciofo
Romanesco  del  Lazio  che  ha  confermato  per  il  controllo  sulla
indicazione   geografica   protetta   Carciofo  Romanesco  del  Lazio
l'organismo  denominato Agroqualita' - Societa' per la certificazione
della  qualita'  nell'agroalimentare  Spa  con  sede  in Roma, piazza
Marconi n. 25;
  Considerato   che   l'organismo  Agroqualita'  -  Societa'  per  la
certificazione   della   qualita'   nell'agroalimentare   a  r.l.  ha
predisposto  il  piano  di  controllo  per  la indicazione geografica
protetta  Carciofo Romanesco del Lazio conformemente allo schema tipo
di controllo;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la indicazione geografica protetta Carciofo Romanesco del
Lazio;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di  cui  agli  art.  10  e  11 del
regolamento  (CE)  n.  510/2006 spettano al Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale
preposta  al  coordinamento  dell'attivita' di controllo ai sensi del
comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e'
avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  degli  articoli 10  e  11  del  regolamento  (CE) n. 510/2006,
garantendo  che  e'  stata  autorizzata dal Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali  una struttura di controllo con il
compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione
risponda ai requisiti del disciplinare;
  Visto  il  parere  favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di
valutazione nella seduta del 14 novembre 2007;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  14 della legge n.
526/1999;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'organismo    denominato    Agroqualita'   -   Societa'   per   la
certificazione  della  qualita'  nell'agroalimentare  Spa con sede in
Roma, piazza Marconi n. 25 e' autorizzato ad espletare le funzioni di
controllo,  previste  dagli  articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.
510/2006  per  la  indicazione geografica protetta Carciofo Romanesco
del  Lazio,  registrata  in  ambito  europeo  con regolamento (CE) n.
2066/2002 del 21 novembre 2002.