IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n. 194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 23 aprile
2001,  n.  290,  concernente  il  regolamento  di semplificazione dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla produzione, alla immissione in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
  Visto  il  decreto ministeriale del 1° febbraio 2007 di recepimento
della  direttiva  della  commissione  2006/74/CE  del 21 agosto 2006,
relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del
decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza
attiva triclopir;
  Visto  l'art.  2,  comma  2,  del  citato  decreto  ministeriale 1°
febbraio  2007,  secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei
prodotti  fitosanitari  contenenti  triclopir  dovevano presentare al
Ministero della salute entro il 30 aprile 2007, in alternativa:
    a)  un  fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
    b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II
del sopraccitato decreto;
  Visto  l'art.  2,  comma  3,  del  citato  decreto  ministeriale 1°
febbraio  2007,  secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in
commercio  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti la sostanza attiva
triclopir  non  aventi  i  requisiti  di cui all'art. 1 e all'art. 2,
comma  2,  del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal
1° giugno 2007;
  Rilevato   che   i   titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente decreto non hanno
ottemperato  a  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma 2, del decreto
ministeriale  1°  febbraio  2007  nei  tempi  e  nelle  forme da esso
stabiliti;
  Ritenuto  di  dover  procedere  alla  pubblicazione dell'elenco dei
prodotti   fitosanitari   contenenti  la  sostanza  attiva  triclopir
revocati   ai   sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del  citato  decreto
ministeriale 1° febbraio 2007;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  utilizza  prodotti  fitosanitari non autorizzati e le successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  In  allegato  al  presente  decreto  e'  riportato l'elenco dei
prodotti  fitosanitari contenenti la sostanza attiva triclopir la cui
autorizzazione  all'immissione  in  commercio e' stata revocata a far
data dal 1° giugno 2007, conformemente a quanto disposto dall'art. 2,
comma 3, del decreto ministeriale 1° febbraio 2007.