IL DIRETTORE GENERALE
           per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
                            DEL MINISTERO
                     DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                                  e
                        IL DIRETTORE GENERALE
              per la tutela delle condizioni di lavoro
                      DEL MINISTERO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista  la  direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione
individuali;
  Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione
della  direttiva  89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di
protezione individuale;
  Visto  il  decreto  legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione
delle  direttive  93/68/CEE,  93/95/CEE  e 96/58/CE che modificano la
direttiva 89/686/CEE;
  Vista   la  direttiva  del  19 dicembre  2002  del  Ministro  delle
attivita'   produttive  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica   italiana,  n.  77  del  2 aprile  2003,  concernente  la
documentazione  da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla
certificazione CE;
  Vista  l'istanza  del 5 novembre 2007, protocollo MiSE n. 64059 del
5 novembre 2007 con la quale la societa' Dolomiticert Scarl, con sede
in z.i. Villanova Longarone (Belluno), ha richiesto il riconoscimento
come organismo notificato al rilascio di attestati di conformita' per
la  certificazione  CE  di  prodotti  ai sensi degli articoli 10 e 11
parte  A  della  direttiva  89/686/CEE  relativa  ai  dispositivi  di
protezione individuale;
  Rilevato  che  la  documentazione  allegata all'istanza e' conforme
alla   direttiva   del   Ministro   delle  attivita'  produttive  del
19 dicembre  2002  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  77 del
2 aprile 2003;
  Visto   l'esito   favorevole   dell'esame   documentale  effettuato
dall'apposito  gruppo di lavoro interministeriale in data 23 novembre
2007;
  Considerato   che   la  societa'  Dolomiticert  Scarl,  soddisfa  i
requisiti minimi previsti dall'allegato V della direttiva 89/686/CEE;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1.  La  societa'  «Dolomiticert  Scarl», con sede in Z.I. Villanova
Longarone  (Belluno),  e'  autorizzata  al  rilascio  di attestati di
conformita'  per  la  certificazione  CE  di  prodotti ai sensi degli
articoli 10  e  11  parte  A  della  direttiva 89/686/CEE relativa ai
dispositivi  di protezione individuale per le famiglie di prodotto di
seguito elencate:
    1) dispositivi di protezione dell'udito;
    2) dispositivi di protezione del capo;
    3) dispositivi di protezione delle cadute dall'alto;
    4) dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
    5) indumenti   protettivi  con  esclusione  degli  indumenti  e/o
accessori destinati a proteggere contro i rischi elettrici;
    6) dispositivi  di  protezione dei piedi e delle gambe, anche con
funzioni   antiscivolo,   compresi   quelli  destinati  a  proteggere
dall'alta  tensione, dalle materie in fusione, fiamme o irraggiamento
infrarosso,  con  esclusione  di  quelli destinati a proteggere dalle
aggressioni chimiche o dalle radiazioni ionizzanti;
    7) dispositivi  di  protezione  della  mano  o  del  braccio  con
esclusione di quelli destinati a proteggere dall'alta tensione, dalle
materie  in  fusione,  fiamme  o  irraggiamento  infrarosso,  o dalle
radiazioni ionizzanti.