IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di stato
                            d'intesa con
                        IL CAPO DELLA POLIZIA
             Direttore generale della pubblica sicurezza
  Visto l'art. 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  Visto  l'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  14-bis  del  decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  110,  commi 5  e  9,  del Testo unico delle leggi di
pubblica   sicurezza   (T.U.L.P.S.),  come  modificato  dall'art.  1,
commi 85   e   86,  della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296  (legge
finanziaria per il 2007);
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'economia e delle finanze -
Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato (AAMS), d'intesa con
il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del
4 dicembre  2003,  recante  Regole  tecniche di produzione e verifica
tecnica    degli   apparecchi   e   congegni   da   divertimento   ed
intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'economia e delle finanze -
Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  d'intesa con il
Ministero  dell'interno  -  Dipartimento della pubblica sicurezza del
19 settembre   2006,   recante  modifiche  alle  regole  tecniche  di
produzione e di verifica tecnica contenute nel decreto del 4 dicembre
2003;
  Considerato  che,  con  decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze  -  Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa
con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza
del  18 luglio 2007, i nulla osta di messa in esercizio di apparecchi
di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., se rilasciati nel 2004,
decadono il 31 dicembre 2007;
  Ritenuto   che   un  processo  programmato  di  sostituzione  debba
preparare  le  condizioni  per la tempestiva messa in esercizio degli
apparecchi  di  cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S.
predisposti  in  conformita' alle disposizioni tecniche integrate con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma   dei   monopoli   di   Stato,  d'intesa  con  il  Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 19 settembre
2006;
  Ritenuto,  inoltre,  che  tale processo programmato di sostituzione
verra'  avviato nei primi mesi del 2008 e che, pertanto, e' obiettivo
prioritario  evitare  che il ritiro di tali apparecchi dagli esercizi
commerciali  provochi  la  sostituzione  degli  stessi con apparecchi
illegali,  determinando  indesiderabili  effetti  di  rischio  per la
sicurezza pubblica, di riduzione della tutela dei consumatori nonche'
di contrazione delle entrate erariali;
  Ritenuto   necessario,  sulla  base  di  quanto  sopra  premesso  e
considerato, procedere ad un differimento dei termini di cui all'art.
2,  comma 3,  lettera a),  del decreto 19 settembre 2006 per il tempo
indispensabile  ad assicurare una adeguata disponibilita' sul mercato
di  apparecchi rispondenti alle disposizioni tecniche del decreto del
4 dicembre 2003 e delle successive modificazioni ed integrazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Ai   soli  fini  del  presente  decreto,  per  nulla  osta  di
distribuzione  si  intende il nulla osta di cui all'art. 38, comma 4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.