IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato d'intesa con IL CAPO DELLA POLIZIA Direttore generale della pubblica sicurezza Visto l'art. 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Visto l'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 110, commi 5 e 9, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), come modificato dall'art. 1, commi 85 e 86, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007); Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 4 dicembre 2003, recante Regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 19 settembre 2006, recante modifiche alle regole tecniche di produzione e di verifica tecnica contenute nel decreto del 4 dicembre 2003; Considerato che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 18 luglio 2007, i nulla osta di messa in esercizio di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., se rilasciati nel 2004, decadono il 31 dicembre 2007; Ritenuto che un processo programmato di sostituzione debba preparare le condizioni per la tempestiva messa in esercizio degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S. predisposti in conformita' alle disposizioni tecniche integrate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 19 settembre 2006; Ritenuto, inoltre, che tale processo programmato di sostituzione verra' avviato nei primi mesi del 2008 e che, pertanto, e' obiettivo prioritario evitare che il ritiro di tali apparecchi dagli esercizi commerciali provochi la sostituzione degli stessi con apparecchi illegali, determinando indesiderabili effetti di rischio per la sicurezza pubblica, di riduzione della tutela dei consumatori nonche' di contrazione delle entrate erariali; Ritenuto necessario, sulla base di quanto sopra premesso e considerato, procedere ad un differimento dei termini di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), del decreto 19 settembre 2006 per il tempo indispensabile ad assicurare una adeguata disponibilita' sul mercato di apparecchi rispondenti alle disposizioni tecniche del decreto del 4 dicembre 2003 e delle successive modificazioni ed integrazioni; Decreta: Art. 1. 1. Ai soli fini del presente decreto, per nulla osta di distribuzione si intende il nulla osta di cui all'art. 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.