(Omissis)
                         LA GIUNTA REGIONALE
                              (Omissis)
                              Delibera:
    1. (Omissis).
    2.  di  stabilire  che,  al  fine  di assicurare la copertura dei
disavanzi  di gestione in materia di spesa sanitaria, a decorrere dal
1° gennaio  2008,  l'addizionale  regionale Irpef, di cui al comma 3,
art.  50,  decreto  legislativo  n.  446  del  15 dicembre  1997,  e'
determinata  applicando  al reddito complessivo, al netto degli oneri
deducibili,  le  aliquote  indicate  a fianco dei seguenti scaglioni,
previsti  dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986 e successive modifiche ed integrazioni:
      per   i   redditi   compresi   nel   primo  scaglione  (fino  a
Euro 15.000): 0,9%;
      per i redditi compresi nel secondo scaglione (oltre Euro 15.000
fino a Euro 28.000): 0,9%;
      per  i  redditi compresi nel terzo scaglione (oltre Euro 28.000
fino a Euro 55.000): 1,4%;
      per  i redditi compresi nel quarto scaglione (oltre Euro 55.000
fino a Euro 75.000): 1,4%;
      per   i   redditi   compresi   nel   quinto   scaglione  (oltre
Euro 75.000): 1,4%.
    In  caso  di  modifica  degli  scaglioni  di  reddito attualmente
vigenti,  l'aliquota  dell'addizionale  pari  allo 0,9% permarra' sul
primo  scaglione  di  reddito,  l'aliquota dell'addizionale pari allo
0,9%  permarra'  sul  secondo scaglione di reddito, mentre l'aliquota
dell'addizionale pari all'1,4% permarra' sui successivi scaglioni.
    3. - 4. (Omissis).
      Bari, 18 dicembre 2007
                       Il presidente: Vendola
Il segretario: Donno