IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,
                              Dispone:
              1. Soggetti obbligati alla comunicazione.
  1.1  A  partire  dalla  stagione  sportiva  2006/2007,  le societa'
sportive  di  calcio  professionistiche,  partecipanti  ai campionati
nazionali  di  Serie  A,  B,  C1  e  C2,  sono obbligate a comunicare
all'Agenzia  delle  Entrate le informazioni contenute nel punto 2 del
presente provvedimento.
                2. Dati oggetto della comunicazione.
  2.1  Le  societa' sportive di calcio professionistiche, individuate
al punto 1.1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate:
    a) copia  dei  contratti  di  acquisizione,  anche  a  titolo  di
comproprieta'  o  prestito,  delle  prestazioni  professionali  degli
atleti   professionisti   tesserati   per  la  stagione  sportiva  di
riferimento e, separatamente, le informazioni in essi contenute;
    b) copia  dei  contratti  che regolano il trattamento economico e
normativo  del rapporto tra l'atleta professionista, tesserato per la
stagione   sportiva   di   riferimento,   e   la   societa'  sportiva
professionistica e, separatamente, le informazioni in essi contenute;
    c) copia  dei contratti di sponsorizzazione in relazione ai quali
la  societa'  sportiva  percepisce  somme di denaro per il diritto di
sfruttamento  dell'immagine degli atleti professionisti tesserati per
la stagione sportiva di riferimento e, separatamente, le informazioni
in essi contenute.
                   3. Modalita' di comunicazione.
  3.1   Le   societa'  sportive  di  calcio  professionistiche,  come
individuate  al punto 1.1, comunicano all'Agenzia delle Entrate, alla
casella         di        posta        elettronica        certificata
dc.acc.contratticalcio@pcert.agenziaentrate.it,    la    copia    dei
contratti  di  cui  al  punto  2.1  avvalendosi del servizio di posta
elettronica certificata.
  3.2  I  contratti trasmessi, secondo quanto stabilito al punto 3.1,
hanno  la  caratteristica  di  un documento statico non modificabile,
sono  privi  di  elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, ed
hanno i seguenti formati: .pdf, .jpg, .gif, .tiff.
  3.3  I contratti sono trasmessi in file distinti per ciascun atleta
professionista  e  per  tipologia,  denominati  secondo  le modalita'
descritte nella nota tecnica allegata al presente provvedimento.
  3.4   E'  consentito  l'utilizzo  del  formato  compresso  .zip,  a
condizione  che  contenga  file  con  le caratteristiche indicate nel
precedente punto 3.2.
  3.5  Gli  stessi  soggetti trasmettono all'Agenzia delle Entrate le
informazioni contenute nei documenti di cui al punto 2.1, utilizzando
un  file  in  formato  XML,  corrispondente  allo  schema allegato al
presente provvedimento.
  3.6  Ciascun  messaggio  di  PEC  che compone la comunicazione deve
avere dimensioni non superiori a 8 MegaByte.
  3.7 I messaggi contenenti le informazioni in formato XML e le copie
dei  contratti  sono  firmate  digitalmente dal legale rappresentante
della  societa'  sportiva  di calcio professionistica o da persona da
questi delegata.
  3.8  E'  consentito effettuare una trasmissione sostitutiva, per la
correzione  o  l'integrazione  di  dati  gia'  correttamente inviati,
secondo  le  modalita'  descritte  nella  nota  tecnica  allegata  al
presente provvedimento.
   4. Acquisizione della casella di posta elettronica certificata.
  4.1  I  soggetti indicati nel punto 1.1 si dotano di una casella di
posta  elettronica certificata, ai sensi dell'art. 14 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, avvalendosi di
uno   dei  gestori  inclusi  nell'elenco  pubblico  disciplinato  dal
medesimo  art.  14.  La  casella  di  posta  elettronica  certificata
contiene  nell'indirizzo  la denominazione della societa' sportiva di
calcio professionistica a cui si riferisce.
  4.2  Le  comunicazioni di cui al punto 2.1 si considerano valide se
provengono da una casella di posta elettronica certificata, acquisita
secondo  quanto  stabilito  dal  precedente  punto  4.1  del presente
provvedimento.
  4.3  La  casella  di  posta  elettronica  certificata utilizzata va
mantenuta  per  almeno  trenta giorni successivi alla data risultante
dalla ricevuta di consegna della trasmissione dei dati.
                   5. Termini della comunicazione.
  5.1  Le  comunicazioni di cui al punto 2.1 sono effettuate entro il
30 aprile dell'anno solare successivo a quello in cui si e' chiusa la
stagione sportiva cui sono riferiti i dati.
  5.2  Nelle comunicazioni relative alla stagione sportiva 2006/2007,
le  societa'  sportive  di  calcio  professionistiche, individuate al
punto  1.1,  trasmettono  copia dei contratti di cui al punto 2.1 con
riferimento  agli  atleti professionisti tesserati per tale stagione,
anche se stipulati in stagioni sportive precedenti.
  5.3 Nelle comunicazioni relative alle stagioni sportive successive,
le  societa'  sportive  di  calcio  professionistiche, individuate al
punto 1.1, trasmettono unicamente copia dei nuovi contratti di cui al
punto  2.1,  con riferimento agli atleti professionisti tesserati per
la stagione sportiva cui i dati si riferiscono.
  5.4  Le  comunicazioni  relative agli importi liquidati agli atleti
professionisti,  in base ai contratti di cui al punto 2.1 lettera b),
ed agli importi liquidati agli atleti professionisti ed alle societa'
sportive,  in  base ai contratti di cui al punto 2.1 lettera c), come
richieste  nel  tracciato  record allegato al presente provvedimento,
sono effettuate annualmente.
                      6. Trattamento dei dati.
  6.1.  I  dati e le notizie, che pervengono all'Anagrafe Tributaria,
sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione
della  capacita'  contributiva, assicurando il rispetto dei diritti e
delle liberta' fondamentali dei contribuenti.
  6.2   I   dati   e   le   notizie   raccolti,  che  sono  trasmessi
nell'osservanza   della   normativa  in  materia  di  riservatezza  e
protezione  dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi
dell'Anagrafe  Tributaria  e  sono  trattati  secondo  i  principi di
necessita' e di proporzionalita' stabiliti dalla predetta normativa.
  6.3   I  dati  sono  inseriti  all'interno  dell'area  dedicata  ai
controlli   dell'Anagrafe   Tributaria,  al  fine  di  assicurare  la
selettivita' degli accessi.
  6.4  Il  trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle
Entrate  e'  riservato  esclusivamente  agli operatori incaricati dei
controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.
                       7. Sicurezza dei dati.
  7.1  La  sicurezza nell'invio dei contratti e delle informazioni in
formato   XML,  e'  garantita  dall'adozione  del  sistema  di  posta
elettronica  certificata,  che  assicura  l'integrita'  del messaggio
attraverso   la   firma  digitale  e  la  riservatezza  del  medesimo
attraverso la crittografia del canale trasmissivo.
  7.2 La casella di posta elettronica certificata e' accessibile solo
tramite  password personali per ciascun incaricato del trattamento e,
quindi, utilizzabile solo dagli operatori addetti agli accertamenti.
  7.3  La  consultazione sicura degli archivi del sistema informativo
dell'Anagrafe  Tributaria  e'  garantita  da  misure che prevedono un
sistema   di   profilazione,   identificazione,   autenticazione   ed
autorizzazione   dei   soggetti   abilitati  alla  consultazione,  di
tracciatura  degli  accessi  effettuati,  con indicazione dei tempi e
della  tipologia  delle operazioni svolte nonche' della conservazione
delle copie di sicurezza.
                            Motivazioni.
  Le  disposizioni del presente provvedimento rispondono all'esigenza
di  rendere  piu'  incisiva  l'azione  di  contrasto  all'evasione  e
all'elusione   fiscale   nel  settore  del  calcio  professionistico.
Attraverso   l'inserimento   dell'obbligo   di   trasmissione   delle
informazioni di cui al punto 2 del presente provvedimento, si intende
far  emergere  con  tempestivita' eventuali redditi non dichiarati od
operazioni sospette che coinvolgano le societa' sportive o gli atleti
professionisti.
  Le informazioni acquisite verranno incrociate con le corrispondenti
informazioni,  gia'  presenti  nel  sistema informativo dell'Anagrafe
Tributaria,   al   fine  di  riscontrare  la  correttezza  di  quanto
dichiarato ai fini fiscali dai soggetti citati.
                       Riferimenti normativi.
  a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:
    Decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300 (art. 57; art. 62;
art.  66;  art.  67,  comma 1;  art.  68  comma 1;  art. 71, comma 3,
lettera a); art. 73, comma 4).
    Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  42  del  20 febbraio  2001  (art.  5, comma 1; art. 6,
comma 1).
    Regolamento   di   amministrazione  dell'Agenzia  delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1).
    Decreto  del  Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
  b) Disciplina normativa di riferimento:
    Decreto  31 luglio  1998,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
187 del 12 agosto 1998.
    Decreto  del  Presidente  della  Repubblica, 28 dicembre 2000, n.
445,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
    Decreto  legislativo  23 gennaio  2002  n.  10,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2002.
    Decreto  legislativo  30 giugno  2003  n.  196,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003.
    Deliberazione  dell'Autorita'  per  l'informatica  nella pubblica
amministrazione  n. 42 del 13 dicembre 2001, integralmente sostituita
dalla  deliberazione  del  Centro  Nazionale  per l'informatica nella
Pubblica Amministrazione del 19 febbraio 2004 n. 11, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2004.
    Decreto  del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005.
    Decreto   legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005.
    Decreto  ministeriale  2 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005.
    Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
    Decreto-legge    3 ottobre   2006,   n.   262,   convertito   con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 17 dicembre 2007
                                    Il direttore dell'Agenzia: Romano