IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
                              Dispone:
  1. Soggetti obbligati alla comunicazione.
  Gli  enti  locali  che  gestiscono  la tassa per lo smaltimento dei
rifiuti   solidi   urbani  e  le  societa'  loro  concessionarie  che
gestiscono  la tariffa di igiene ambientale effettuano annualmente le
comunicazioni  all'Agenzia  delle  entrate  dei dati in loro possesso
relativi  alle  dichiarazioni  degli  utenti,  acquisiti  nell'ambito
dell'attivita'  di  gestione,  che  abbiano  rilevanza  ai fini delle
imposte   sui   redditi,   secondo   le   disposizioni  del  presente
provvedimento.
  2. Dati oggetto della comunicazione.
  2.1  Sono oggetto di comunicazione i soli dati, di cui al tracciato
record  allegato  al  presente  provvedimento,  rilevanti ai fini dei
controlli  e  relativi  ad  ogni  immobile  insistente sul territorio
comunale per il quale il servizio e' istituito.
  2.2 I dati riguardano nello specifico:
    dati  identificativi  del  soggetto  che  gestisce il servizio di
smaltimento rifiuti (denominazione, codice fiscale);
    dati     identificativi     (denominazione,    codice    fiscale)
dell'occupante-detentore dell'immobile;
    dati relativi all'immobile occupato o detenuto.
  3. Modalita' di trasmissione.
  3.1  I  soggetti  obbligati  alla comunicazione devono trasmettere,
secondo  le specifiche tecniche indicate nell'allegato 1 del presente
provvedimento,  i  dati  richiesti  di cui al punto 2, utilizzando il
servizio  Entratel, come specificato nel decreto del Presidente della
Repubblica  22 luglio  1998,  n. 322, e nel decreto 31 luglio 1998, e
successive  modificazioni, nonche' dei relativi allegati, avvalendosi
anche  degli  intermediari  abilitati  al servizio. Per effettuare la
trasmissione  telematica  di tali comunicazioni, i soggetti obbligati
sono   tenuti   ad   utilizzare  i  prodotti  software  di  controllo
distribuiti  gratuitamente  dall'Agenzia  delle  entrate,  al fine di
verificare  la  congruenza  dei  dati  comunicati con quanto previsto
dalle suddette specifiche tecniche.
  3.2  Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite
il  servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori a tre
MegaByte.
  3.3  E' consentita la trasmissione di un file in sostituzione di un
altro  precedentemente  inviato purche' esso si riferisca al medesimo
periodo di riferimento e la sostituzione avvenga, previo annullamento
del  file  precedentemente  inviato, non oltre un mese dal termine di
trasmissione dei dati da sostituire, utilizzando l'apposita procedura
di annullamento, prevista in ambiente Entratel.
  4. Modalita' della trasmissione sostitutiva.
  4.1  L'Agenzia  delle entrate, a seguito dell'implementazione delle
procedure  di  controllo  della  qualita'  dei  dati  contenuti nelle
comunicazioni, invita, con lettera raccomandata, i soggetti che hanno
effettuato   una   delle   comunicazioni   obbligatorie  all'Anagrafe
tributaria, a trasmettere una comunicazione integrativa o sostitutiva
della precedente.
  4.2 La trasmissione di un file in sostituzione o integrazione di un
altro  precedentemente inviato, viene effettuata tramite le modalita'
standard   previste  dai  Servizi  telematici  messi  a  disposizione
dall'Agenzia delle entrate.
  5. Termini per le comunicazioni.
  5.1  Le  comunicazioni  di  cui al punto 2 relative all'anno solare
precedente,  a  partire  da  quelle concernenti il periodo 2007, sono
effettuate entro il 30 aprile dell'anno solare successivo.
  5.2  Le  comunicazioni  relative agli anni successivi al 2007 vanno
trasmesse  solo  in  caso  di variazione dei dati di cui al tracciato
record.
  6. Trattamento dei dati.
  6.1   I   dati   e   le   notizie   raccolti,  che  sono  trasmessi
nell'osservanza   della   normativa  in  materia  di  riservatezza  e
protezione  dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi
dell'Anagrafe  tributaria  e  sono  trattati, secondo il principio di
necessita',   attraverso   particolari   sistemi   di   elaborazione,
prevalentemente consistenti nei c.d. «data warehouse», che consentono
di  eseguire  analisi  selettive che limitano il trattamento dei dati
personali,  e  di  individuare  i  soli  soggetti  che  posseggono  i
requisiti fissati per l'esecuzione dei controlli fiscali.
  6.2  Il  trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle
entrate  e'  riservato  esclusivamente  agli operatori incaricati dei
controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.
  7. Sicurezza dei dati.
  7.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati, di cui al punto 2, e'
garantita  dal  sistema di invio telematico dell'Anagrafe tributaria,
che  e'  basato  su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore,
consistente  in  un codice identificativo dell'utente abbinato ad una
specifica  password.  Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete
e'  previsto  l'inserimento  di  un  ulteriore  codice  PIN personale
dell'utente,   non   utilizzabile  da  altri  soggetti.  Le  predette
credenziali  di  autenticazione  sono  esclusivamente  personali  per
ciascun   incaricato   del   trattamento.   La   riservatezza   nella
trasmissione dei dati e' altresi' realizzata attraverso un meccanismo
basato   su  chiavi  «asimmetriche»  che  garantiscono  la  cifratura
dell'archivio da trasmettere.
  7.2  La  consultazione sicura degli archivi del sistema informativo
dell'Anagrafe  tributaria  e'  garantita  da  misure che prevedono un
sistema   di   profilazione,   identificazione,   autenticazione   ed
autorizzazione   dei   soggetti   abilitati  alla  consultazione,  di
tracciatura  degli  accessi  effettuati,  con indicazione dei tempi e
della  tipologia  delle operazioni svolte nonche' della conservazione
delle copie di sicurezza.
  8. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali.
  Il Garante per la protezione dei dati personali e' stato consultato
all'atto  della  predisposizione  del presente provvedimento ai sensi
dell'art.  154,  comma 5,  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
Motivazioni.
  Le  disposizioni del presente provvedimento rispondono all'esigenza
di  rendere  piu'  incisiva  l'azione  di  contrasto  ai  fenomeni di
evasione realizzati attraverso la locazione di unita' immobiliari non
rilevate  ai fini dell'imposta di registro e/o non dichiarate ai fini
delle imposte sul reddito.
  A  tale  scopo  i  gestori del servizio di smaltimento rifiuti, non
trasmettono  all'Agenzia  delle entrate tutti i dati in loro possesso
ma  esclusivamente le informazioni minime necessarie per effettuare i
controlli.
  In  particolare,  le  informazioni  relative  alle  singole  unita'
immobiliari ottenute dai gestori del servizio di smaltimento rifiuti,
che  contengono  i  dati  sui  soggetti  che  risultano  occupanti  o
detentori  delle  medesime,  sono utili per essere confrontate con le
informazioni   messe  a  disposizione  dall'Agenzia  del  territorio,
facenti  riferimento  alle  identiche  unita',  che contengono i dati
relativi  ai  proprietari  delle  stesse.  Per  poter realizzare tale
comparazione  e'  necessario  che  i soggetti obbligati comunichino i
dati catastali identificativi dell'immobile presso cui e' attivato il
servizio.   La   mancata   rispondenza   tra   occupante/detentore  e
proprietario  dell'immobile  segnala, presuntivamente, la presenza di
un contratto di affitto che necessita di apposita registrazione e che
fornisce reddito per il dante causa dello stesso.
Riferimenti normativi.
  a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
    Decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300 (art. 57; art. 62;
art.  66;  art.  67,  comma 1;  art.  68  comma 1;  art. 71, comma 3,
lettera a); art. 73, comma 4).
    Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  42  del  20 febbraio  2001  (art.  5, comma 1; art. 6,
comma 1).
    Regolamento   di   amministrazione  dell'Agenzia  delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1).
    Decreto  del  Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
  b) Disciplina normativa di riferimento:
    Decreto  31 luglio  1998,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
187 del 12 agosto 1998.
    Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445
e  successive modificazione e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
    Decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003.
    Deliberazione  dell'Autorita'  per  l'informatica  nella pubblica
amministrazione  n. 42 del 13 dicembre 2001, integralmente sostituita
dalla  deliberazione  del  Centro  nazionale  per l'informatica nella
pubblica  amministrazione  del  19 febbraio  2004,  n. 11, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2004.
    Decreto   legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005.
    Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 106, 107 e 108.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 14 dicembre 2007
                                    Il direttore dell'Agenzia: Romano