L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed
integrazioni,   concernente   la   riforma   della   vigilanza  sulle
assicurazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  7 settembre  2005,  n.  209  e  le
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  approvativo  del codice
delle assicurazioni private;
  Vista  la  legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante l'istituzione ed
il  funzionamento  del  ruolo  nazionale  dei periti assicurativi per
l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti
soggetti  alla  disciplina  della  legge  24 dicembre  1969,  n. 990,
derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;
  Viste  le  leggi  5 gennaio 1996, n. 25 e 23 dicembre 1996, n. 649,
recanti,  fra  l'altro,  disposizioni relative al Ruolo nazionale dei
periti assicurativi;
  Visto  il  decreto  legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle  assicurazioni  private e di interesse collettivo - ISVAP e, in
particolare,  l'art.  1,  commi 1  e  2  che dispone, tra l'altro, il
trasferimento  allo  stesso Istituto delle competenze gia' attribuite
dalla  legge  17 febbraio  1992, n. 166, al Ministero dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  nonche'  la  soppressione  della
commissione  nazionale  e  delle  commissioni provinciali di cui agli
articoli 7, 8 e 9 della legge medesima;
  Visto il provvedimento ISVAP n. 1897 del 26 giugno 2001, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 156 del 7 luglio 2001,
con  il  quale  sono state disciplinate le modalita' per l'iscrizione
nel  ruolo  nazionale  dei  periti  assicurativi e per lo svolgimento
della  relativa  prova  di  idoneita',  di cui alla legge 17 febbraio
1992, n. 166;
  Ritenuta  la  necessita'  di apportare modifiche ed integrazioni al
predetto provvedimento ISVAP n. 1897 del 26 giugno 2001;
                              Dispone:
                               Art. 1.
              Modifiche al provvedimento ISVAP n. 1897
                         del 26 giugno 2001
  1.  All'art.  7  del provvedimento ISVAP n. 1897 del 26 giugno 2001
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo  il  comma 1 e' aggiunto il seguente comma 1-bis: «1-bis.
Sono  considerati  idonei  i  candidati  che  abbiano  riportato  una
votazione  non inferiore a sessanta centesimi sia nella prova scritta
che nella prova orale.».
    b) al  comma 7,  le  parole  «non inferiore a settanta centesimi»
sono sostituite dalle parole «non inferiore a sessanta centesimi»;
    c) alla  fine  del  comma 9  e' aggiunto il seguente periodo: «La
prova  orale  si  intende superata da coloro che abbiano riportato un
punteggio non inferiore a sessanta centesimi».