IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre 2005 - relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il
regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
  Vista  l'istanza  del  signor  Curtejoie Marc-Alexandre, nato il 13
novembre 1979 a Uccle (Belgio), cittadino belga, diretta ad ottenere,
ai  sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato
dal  decreto  legislativo  n.  277/2003, il riconoscimento del titolo
professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio
in Italia della professione di avvocato;
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Licencie'  en droit» conseguito presso la «Universite' catholique de
Louvain» nel giugno 2002;
  Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni
di  essere  iscritto  al  «Barreau  de Bruxelles - Ordre Francais des
Avocats» dal 21 novembre 2006;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 13 settembre 2007;
  Considerato  il  conforme  parere  del  rappresentante di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Considerato  comunque  che  sussistono differenze tra la formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante;
  Visto  l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato
dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  signor  Courtejoie  Marc-Alexandre,  nato il 13 novembre 1979 a
Uccle   (Belgio),   cittadino   belga,   e'  riconosciuto  il  titolo
professionale  di avvocato di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione all'albo degli avvocati.