IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Vista l'istanza del signor Curtejoie Marc-Alexandre, nato il 13 novembre 1979 a Uccle (Belgio), cittadino belga, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Licencie' en droit» conseguito presso la «Universite' catholique de Louvain» nel giugno 2002; Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di essere iscritto al «Barreau de Bruxelles - Ordre Francais des Avocats» dal 21 novembre 2006; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 13 settembre 2007; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata; Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante; Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato; Decreta: Art. 1. Al signor Courtejoie Marc-Alexandre, nato il 13 novembre 1979 a Uccle (Belgio), cittadino belga, e' riconosciuto il titolo professionale di avvocato di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.