IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici
  Vista  la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27
gennaio  1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
il  decreto  ministeriale  21  ottobre  1994,  n.  298,  e successive
modificazioni;  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1996,  n.  471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il
decreto  ministeriale  28  maggio  1992;  il  decreto ministeriale 26
maggio  1998;  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999, n. 300; il
decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165;   il   decreto
interministeriale  4  giugno  2001;  il  decreto del Presidente della
Repubblica  18  gennaio  2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio
2003,  n.  277;  il  decreto  legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la
circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; la legge 17 luglio 2006,
n. 233;
  Vista   l'istanza   di   riconoscimento  di  titolo  di  formazione
professionale  per  l'insegnamento acquisito nella Comunita' europea,
presentata  dall'interessata  ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato decreto legislativo n. 115 e la documentazione a corredo della
stessa,  rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del
citato  decreto legislativo n. 115 e relativa al titolo di formazione
sotto  indicato,  alla  conoscenza,  da parte dell'interessata, della
lingua italiana, nonche' all'esperienza professionale posseduta;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della professione corrispondente (art. 1, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 115) a quella cui 1'interessata e' abilitata nel Paese
che  ha  rilasciato  il  titolo  (art.  1, comma 1 del citato decreto
legislativo n. 115);
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato,  sia nel suddetto Paese che in Italia (art. 1, comma
3,  ed  art. 2 del citato decreto legislativo n. 115), al possesso di
una  formazione  comprendente  un ciclo di studi post-secondari della
durata minima di tre anni;
  Tenuto  conto  della  valutazione espressa in sede di Conferenza di
servizi  nella seduta del 7 novembre 2007, indetta ai sensi dell'art.
12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;
  Accertato  che  sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento,
atteso   che   il  titolo  posseduto  dall'interessata  comprova  una
formazione  professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato
decreto legislativo n. 115;
  Accertato,   altresi',  che  il  riconoscimento,  non  deve  essere
subordinato   a  misure  compensative  (art.  6  del  citato  decreto
legislativo  n.  115) in quanto la formazione professionale attestata
non  verte  su  materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate
nella  formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente
in Italia;
                              Decreta:
  Il titolo di formazione cosi' composto:
    Magister  der Philosophie-Filosofia tedesca - indirizzo filologia
tedesca - e Romanistica:
      italiano - indirizzo Italiano - Universita' Leopold-Franzens di
Innsbruck - 1° febbraio 2002;
    Diploma   di   formazione   pedagogica   generale  -  Universita'
Leopold-Franzens di Innsbruck 18 marzo 1999;
    Tirocinio  didattico  -  ai sensi del 1/2 27° legge sul tirocinio
per  l'insegnamento  -  Istituto pedagogico della regione Tirolo - 1°
agosto  2006 posseduto dalla prof.ssa Elisabeth Fistill, nata a Badia
(Bolzano)  il  6  novembre  1976 e appartenente al gruppo linguistico
ladino,  ai  sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27
gennaio  1992,  n.  115,  e' titolo di abilitazione all'esercizio, in
Italia,  della  professione  di  docente  per  le  seguenti classi di
concorso:
      91/A  -  Italiano (seconda lingua) nella scuola media in lingua
tedesca;
      92/A  -  Lingua  e  lettere  italiane  (seconda  lingua)  negli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca;
      93/A   -   Materie  letterarie  negli  istituti  di  istruzione
secondaria  di  secondo  grado  in  lingua  tedesca  e  con lingua di
insegnamento tedesca delle localita' ladine;
      96/A  -  Tedesco  (seconda lingua) negli istituti di istruzione
secondaria  di  secondo  grado  in lingua italiana della provincia di
Bolzano;
      97/A  -  Tedesco  (seconda lingua) nella scuola media in lingua
italiana della provincia di Bolzano;
      98/A  -  Tedesco,  storia ed educazione civica, geografia nella
scuola  media  in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca
delle localita' ladine.
  Il  presente  decreto,  per  quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 22 novembre 2007
                                         Il direttore generale: Dutto