IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
  Visto   il   regolamento   (CEE)   n.   3600/92  della  Commissione
dell'11 dicembre  1992,  relativo  alle disposizioni per l'attuazione
della  prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della
direttiva  91/414/CEE,  modificato  da ultimo dal regolamento (CE) n.
2266/2000,  con  il quale e' stabilito l'elenco delle sostanze attive
in  cui  figura anche la sostanza attiva dinocap, da valutare al fine
della sua eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  933/94 che ha designato l'Austria
quale Stato membro relatore per la sostanza attiva dinocap;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  del  21 febbraio 2005 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 14 marzo
2005) che ha sospeso, in via cautelativa, in attesa della conclusione
della  revisione comunitaria ai sensi del citato regolamento (CEE) n.
3600/92,  i  prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva
dinocap  in  considerazione  della  classificazione attribuita a tale
sostanza  attiva  dal  decreto ministeriale del 14 giugno 2002 che ha
recepito  la  direttiva  2001/59/CE  del  6 agosto  2001,  recante il
ventottesimo   adeguamento   al  progresso  tecnico  della  direttiva
67/548/CEE   del   27 giugno  1967  in  materia  di  classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;
  Considerato   che   secondo   tale   adeguamento   in   materia  di
classificazione,   imballaggio   ed   etichettatura   delle  sostanze
pericolose  a tale sostanza attiva e' stata attribuita la categoria 2
di tossicita' per la riproduzione;
  Considerato  che  la  categoria 2 di tossicita' per la riproduzione
viene attribuita a sostanze potenzialmente in grado di danneggiare la
fertilita'  negli esseri umani e/o di provocare effetti tossici sullo
sviluppo del feto;
  Considerato  che  la relazione di valutazione della sostanza attiva
dinocap  e'  stata  esaminata dagli Stati membri e successivamente e'
stata   riesaminata   dalla   Commissione  nell'ambito  del  Comitato
permanente  per  la  catena  alimentare  sotto  forma  di rapporto di
riesame del 3 marzo 2006;
  Considerato   che  dal  riesame  del  dinocap  sono  emerse  alcune
preoccupazioni  tali  da  richiedere al gruppo di esperti scientifici
sulla  salute  dei vegetali, i prodotti fitosanitari e i loro residui
(gruppo  PPR)  di  definire  un  valore  per il grado di assorbimento
cutaneo  da  utilizzare  nella  valutazione  del  rischio  legata  ad
un'esposizione  per  via  cutanea e di esprimere un parere per quanto
riguarda  gli  effetti  che  tale  sostanza  attiva determinano sugli
occhi;
  Considerato  altresi' che soltanto se vengono imposte restrizioni e
idonee misure di attenuazione dei rischi si ritiene lecito prevedere,
esclusivamente per gli impieghi esaminati e descritti nel rapporto di
valutazione,   che   i   prodotti   fitosanitari  contenenti  dinocap
soddisfino le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a)
e b), della direttiva 91/414/CEE;
  Preso  atto che il Comitato permanente per la catena alimentare non
ha  espresso  un  parere  entro  i  termini  stabiliti in merito alla
proposta  di iscrizione della sostanza attiva dinocap nell'allegato I
della  direttiva  91/414/CEE e che, di conseguenza, la Commissione ha
avviato  le procedure di regolamentazione previste dall'art. 19 della
direttiva  91/414/CEE  e  dall'art.  5  della decisione del Consiglio
1999/468/CE, recante le modalita' per l'esercizio delle competenze di
esecuzione conferite alla Commissione;
  Preso  atto  che,  secondo  le  citate procedure, la Commissione ha
presentato  al Consiglio una proposta relativa a tali misure e che al
termine del periodo fissato dall'art. 19, paragrafo 2, secondo comma,
della  direttiva  91/414/CEE,  il Consiglio non ha adottato l'atto di
esecuzione  proposto  ne'  ha  manifestato  la  sua opposizione e che
spetta pertanto alla Commissione adottare tali misure;
  Preso  altresi'  atto  che,  secondo  le  procedure stabilite dalla
direttiva  91/414/CEE, l'approvazione delle sostanze attive, compresa
la definizione dei provvedimenti di gestione del rischio, spetta alla
Commissione e che stabilire un livello adeguato di sicurezza e tutela
con   riferimento   alla   prosecuzione   della   produzione,   della
commercializzazione  e  dell'impiego  del dinocap e' una questione di
gestione  del  rischio,  mentre  spetta  agli  Stati  membri attuare,
applicare  e  controllare  le  misure volte ad attenuare i rischi dei
prodotti fitosanitari;
  Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva
2006/136/CE  della  Commissione,  con  l'inserimento  della  sostanza
attiva  dinocap  nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo
1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
  Vista  la  direttiva della Commissione 2006/136/CE dell'11 dicembre
2006,   concernente   l'iscrizione   della  sostanza  attiva  dinocap
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Considerato  inoltre  che  la  valutazione  e l'autorizzazione o la
ri-registrazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti la sostanza
attiva  dinocap  devono essere effettuate in conformita' dei principi
uniformi   previsti  dall'allegato VI  del  decreto  legislativo  del
17 marzo 1995, n. 194;
  Considerato  altresi'  che  come  avviene  per  tutte  le  sostanze
iscritte  nell'allegato I  della  direttiva 91/414/CEE, la situazione
del   dinocap  puo'  essere  riesaminata  conformemente  all'art.  5,
paragrafo 5,  di  tale  direttiva  alla luce delle nuove informazioni
disponibili;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. La  sostanza  attiva  dinocap  e'  iscritta, fino al 31 dicembre
2009,  nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato
al presente decreto.