IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
  Visto   il   regolamento   (CEE)   n.   3600/92  della  Commissione
dell'11 dicembre  1992,  relativo  alle disposizioni per l'attuazione
della  prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della
direttiva  91/414/CEE,  modificato  da ultimo dal regolamento (CE) n.
2266/2000,  con  il quale e' stabilito l'elenco delle sostanze attive
in  cui  figura  anche la sostanza attiva procimidone, da valutare al
fine della sua eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 933/94 che ha designato la Francia
quale Stato membro relatore per la sostanza attiva procimidone;
  Considerato  che  la relazione di valutazione della sostanza attiva
procimidone  e'  stata esaminata dagli Stati membri e successivamente
e'  stata  riesaminata  dalla  Commissione  nell'ambito  del Comitato
permanente  per  la  catena  alimentare  sotto  forma  di rapporto di
riesame del 3 marzo 2006;
  Considerato  che  sulla  base  del  citato  rapporto di riesame del
procimidone   sono   emerse  preoccupazioni  soprattutto  per  quanto
concerne  i  suoi  effetti  tossici  intrinseci,  in  particolare  la
possibilita'   che  interferisca  con  il  sistema  endocrino  e  che
attualmente  non  vi  e'  consenso  tra  gli scienziati sulla portata
esatta di tale rischio;
  Considerato  altresi' che soltanto se vengono imposte restrizioni e
idonee misure di attenuazione dei rischi si ritiene lecito prevedere,
esclusivamente per gli impieghi esaminati e descritti nel rapporto di
valutazione,  che  i  prodotti  fitosanitari  contenenti  procimidone
soddisfino le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a)
e b), della direttiva 91/414/CEE;
  Preso  atto che il Comitato permanente per la catena alimentare non
ha  espresso  un  parere  entro  i  termini  stabiliti in merito alla
proposta    di   iscrizione   della   sostanza   attiva   procimidone
nell'allegato  I della direttiva 91/414/CEE e che, di conseguenza, la
Commis-sione  ha  avviato  le  procedure di regolamentazione previste
dall'art. 19 della direttiva 91/414/CEE e dall'art. 5 della decisione
del Consiglio 1999/468/CE, recante le modalita' per l'esercizio delle
competenze di esecuzione conferite alla Commissione;
  Preso  atto  che,  secondo  le  citate procedure, la Commissione ha
presentato  al Consiglio una proposta relativa a tali misure e che al
termine del periodo fissato dall'art. 19, paragrafo 2, secondo comma,
della  direttiva  91/414/CEE,  il Consiglio non ha adottato l'atto di
esecuzione  proposto  ne'  ha  manifestato  la  sua opposizione e che
spetta pertanto alla Commissione adottare tali misure;
  Preso  altresi'  atto  che,  secondo  le  procedure stabilite dalla
direttiva  91/414/CEE, l'approvazione delle sostanze attive, compresa
la definizione dei provvedimenti di gestione del rischio, spetta alla
Commissione e che stabilire un livello adeguato di sicurezza e tutela
con   riferimento   alla   prosecuzione   della   produzione,   della
commercializzazione  e  dell'impiego del procimidone e' una questione
di  gestione  del  rischio,  mentre spetta agli Stati membri attuare,
applicare  e  controllare  le  misure volte ad attenuare i rischi dei
prodotti fitosanitari;
  Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva
2006/132/CE  della  Commissione,  con  l'inserimento  della  sostanza
attiva  procimidone  nell'allegato  I  del  decreto  legislativo  del
17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
  Vista  la  direttiva della Commissione 2006/132/CE dell'11 dicembre
2006,  concernente  l'iscrizione  della  sostanza  attiva procimidone
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Considerato  che  in fase di attuazione della direttiva 2006/132/CE
si deve tenere conto delle limitazioni e delle prescrizioni riportate
per  la sostanza attiva procimidone nel relativo rapporto di riesame,
messo a disposizione degli interessati secondo i tempi e le modalita'
riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto;
  Considerato  inoltre  che  la  valutazione  e l'autorizzazione o la
ri-registrazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti la sostanza
attiva  procimidone  devono  essere  effettuate  in  conformita'  dei
principi  uniformi  previsti dall'allegato VI del decreto legislativo
del 17 marzo 1995, n. 194;
  Considerato   che  e'  opportuno  ottenere  ulteriori  informazioni
riguardo  agli effetti nocivi del procimidone sulsistema endocrino in
base  agli  orientamenti attualmente in corso di definizione da parte
dell'Organizzazione per la cooperazionee lo sviluppo economico (OCSE)
e  che  e'  dunque opportuno disporre che il procimidone debba essere
sottoposto  a  tale  esame ulteriore non appena saranno convenuti gli
orientamenti  OCSE  sulle  prove  e  che  tali  studi  debbano essere
presentati dal notificante;
  Considerati  gli  obblighi  di  presentazione  degli ulteriori dati
richiesti  ai soggetti interessati secondo tempi e modalita' indicati
nella parte B dell'allegato al presente decreto;
  Considerato  altresi'  che  come  avviene  per  tutte  le  sostanze
iscritte  nell'allegato  I  della direttiva 91/414/CEE, la situazione
del  procimidone  puo'  essere  riesaminata conformemente all'art. 5,
paragrafo 5,  di  tale  direttiva  alla luce delle nuove informazioni
disponibili;
  Ritenuto, alla luce delle sopraindicate considerazioni, di limitare
al piu' tardi:
    al  31 dicembre  2007  il  periodo  di utilizzazione delle scorte
presenti  in  commercio  dei  prodotti  fitosanitari  per  i quali le
imprese  non  ottempereranno a quanto previsto nel sottoindicato art.
2, comma 2;
    al  30 giugno  2009  il  periodo  di  utilizzazione  delle scorte
presenti  in  commercio  dei  prodotti fitosanitari non rispondenti a
quanto previsto nel sottoindicato art. 3, comma 2;
  Visti  i  chiarimenti  pervenuti  il  15 marzo  2007 da parte della
Commissione  DG  SANCO, in merito alle procedure di riesame alla luce
dei   principi   uniformi   dei   prodotti   fitosanitari  contenenti
procimidone;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  La  sostanza  attiva procimidone e' iscritta, fino al 30 giugno
2008,  nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato
al presente decreto.