IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  2004,  n.  154  recante
«Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'art.  1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38», e successive
modifiche, che, all'art. 23, comma 1, ha abrogato la legge 5 febbraio
1992, n. 72, recante «Fondo di solidarieta' nazionale della pesca»;
  Visto,  in  particolare l'art. 14 del medesimo decreto legislativo,
che  istituisce  il  Fondo  di  solidarieta'  nazionale della pesca e
dell'acquacoltura (FSNPA);
  Visto  il  decreto  ministeriale  3 marzo  1992 del Ministero della
marina mercantile, recante modalita' tecniche e criteri relativi alle
provvidenze  previste  dalla  citata  legge  n. 72/1992, e successive
modifiche;
  Visto  l'art. 23-bis del citato decreto legislativo n. 154/2004, il
quale stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore del decreto
attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarieta' della pesca
e  dell'acquacoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
al decreto ministeriale 3 marzo 1992;
  Vista l'istanza della Federcoopesca del 23 marzo 2006, con la quale
e'  stato  chiesto il riconoscimento di calamita' naturale nella zona
di   Bagnara  Calabra  (Reggio  Calabria)  a  seguito  delle  avverse
condizioni  meteomarine  dei  giorni  11  e  12 marzo  2006 che hanno
causato  danni  alla  produzione  ittica  e  alle  attrezzature degli
impianti di maricoltura della zona;
  Vista  la  relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca
scientifica  e  tecnologica  applicata al mare (ICRAM), incaricato di
effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno
denunciato, nella quale e' riconosciuta l'eccezionalita' dell'evento;
  Sentita  la commissione consultiva centrale della pesca marittima e
dell'acquacoltura  che,  nella  seduta  del  24 gennaio 2007, ha reso
all'unanimita'  parere  favorevole  al  riconoscimento  di  calamita'
naturale  nella  zona  di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) a seguito
dell'evento descritto;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  A  seguito delle avverse condizioni meteomarine dei giorni 11 e
12 marzo  2006  che hanno causato danni alla produzione ittica e alle
attrezzature degli impianti di maricoltura, e' dichiarato lo stato di
calamita' naturale nella zona di Bagnara Calabra (Reggio Calabria).