IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1905,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare 1'art. 4, comma 1, e l'art. 6;
  Visto   il   regolamento   CEE   n.   3600/92   della   Commissione
dell'11 dicembre  1992,  relativo all'attuazione della prima fase del
programma  di revisione comunitaria, di cui all'art. 8, comma 2 della
direttiva  91/414/CEE,  delle sostanze attive in commercio in UE alla
data del 26 luglio 1993, fra cui compare anche il paraquat;
  Vista  la  direttiva  2003/112/CE della Commissione del 1° dicembre
2003,   concernente   l'iscrizione  della  sostanza  attiva  paraquat
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute del 9 aprile 2004,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, n.
146, del 24 giugno 2004, con cui e' stata disposta l'iscrizione della
sostanza  attiva  paraquat  nell'allegato  I  del decreto legislativo
17 marzo   1995,   n.  194,  in  attuazione  della  citata  direttiva
2003/112/CE della Commissione del 1° dicembre 2003;
  Premesso  che  il Regno di Svezia, con atto introduttivo depositato
in  data  27 febbraio  2004  presso  la  cancelleria  della  Corte di
giustizia,  ha  presentato  un ricorso contro la Commissione UE volto
all'annullamento della direttiva 2003/112/CE;
  Visto  che,  con  decisione  della Corte 8 giugno 2004, la causa e'
stata  rinviata  al  Tribunale  di  primo  grado  ed  e' stata quindi
iscritta   al   ruolo  del  Tribunale  col  numero  T-229/04  e  che,
successivamente,  tale  ricorso e' stato sostenuto anche dal Regno di
Danimarca   dalla   Repubblica   d'Austria,  e  dalla  Repubblica  di
Finlandia;
  Considerato  che a sostegno del proprio ricorso, il Regno di Svezia
ha   invocato   due  gruppi  di  motivi;  il  primo  -  di  carattere
procedurale,  relativamente  alla  mancata  valutazione  di  tutte le
informazioni  effettivamente  disponibili  - si basa sulla violazione
dell'art.  7 del regolamento CEE 3600/92, dell'art. 5 della direttiva
91/414/CEE  e dell'art. 174, paragrafo 3, del Trattato CE; il secondo
si  basa sulla violazione dell'art. 5 della direttiva 91/414/CEE, del
principio  relativo  al  requisito di integrazione, del requisito del
livello  elevato  di  protezione dell'ambiente e della salute umana e
del principio di precauzione;
  Considerato  che, con riferimento al secondo gruppo di motivi sopra
richiamati,  il  Regno  di  Svezia  ha  espresso,  in particolare, le
censure sotto elencate in merito alla salute umana ed animale:
    I) Salute umana:
      a) Superamento  del  Livello  accettabile  di esposizione degli
operatori (AOEL).
      b) Insufficiente  valore  probatorio  del dossier esaminato per
consentire  l'iscrizione del paraquat nell'allegato I della direttiva
91/414/CE.
      c) Diminuzione del livello di protezione della salute umana.
    II) Salute animale:
      d) Insufficiente  valore  probatorio  del dossier esaminato per
consentire  l'iscrizione del paraquat nell'allegato I della direttiva
91/414/CE.
      e) Inadeguatezza    del    rapporto    tossicita'    a    lungo
termine/esposizione  con  riferimento  agli  uccelli  e ai vertebrati
terrestri non bersaglio.
      f) Trasferimento,  da  parte  della  Commissione,  in capo agli
Stati  membri  dell'onere della valutazione e dell'eventuale gestione
dei rischi.
      g) Esistenza di dolori inaccettabili per gli animali esposti.
  Considerato  che  il Tribunale di primo grado ha accolto le censure
sopra  riportate ai punti a), b), d), e), f) mentre non ha accolto le
censure sopra riportate ai punti c) e g).
  Vista  la  sentenza  del  Tribunale dell'11 luglio 2007 nella causa
T-229/04  che,  accogliendo  quantomeno  parzialmente i due gruppi di
motivi   sollevati,   ha  stabilito  l'annullamento  della  direttiva
2003/112/CE  della  Commissione  del  1° dicembre 2003, di iscrizione
della  sostanza  attiva  paraquat  nell'allegato  I  della  direttiva
91/414/CEE;
  Vista  la  direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991 ed
in particolare l'art. 8, comma 2, che, oltre a stabilire un programma
di  revisione  comunitaria  delle  sostanze attive in commercio in UE
alla   data   del  26 luglio  1993,  ha  definito  anche  un  periodo
transitorio  in  cui  e'  consentito  agli  Stati  membri  concedere,
mantenere  o  variare  le  autorizzazioni  di  prodotti  fitosanitari
contenenti le suddette sostanze attive;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1335/2005  della  Commissione del
12 agosto  2005,  ed  in  particolare  l'art.  1, che ha prorogato al
31 dicembre  2006 il termine del periodo transitorio, di cui all'art.
8,  comma 2,  della  direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio
1991,  concesso agli Stati membri per rilasciare, mantenere o variare
le  autorizzazioni  di  prodotti  fitosanitari contenenti le sostanze
attive oggetto del regolamento CEE n. 3600/92;
  Vista  la  comunicazione  della Commissione del 25 luglio 2007, che
invita   gli   Stati   membri   a   revocare   con  sollecitudine  le
autorizzazioni  all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
contenenti  la  sostanza  attiva  paraquat,  dal  momento  che  dette
autorizzazioni  non  hanno  piu'  una  base  legale  nella  direttiva
2003/112/CE;
  Preso  atto  che, per effetto della sentenza del Tribunale di primo
grado  dell'11 luglio  2007,  la sostanza attiva paraquat non risulta
piu' iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Considerato  inoltre  che,  in forza del citato regolamento (CE) n.
1335/2005   della   Commissione  non  e',  pertanto,  piu'  possibile
concedere,  mantenere  o  variare  autorizzazioni  all'immissione  in
commercio   di  prodotti  fitosanitari  contenenti  paraquat  secondo
procedure nazionali, essendo scaduto il periodo transitorio stabilito
dal regolamento medesimo;
  Considerato, infine, che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo  17 marzo 1995, n. 194, e' possibile concedere, mantenere
o   variare   autorizzazioni   soltanto   per  prodotti  fitosanitari
contenenti  sostanze  attive  iscritte  nell'allegato  I  del decreto
legislativo medesimo;
  Ritenuto  di dover attuare la sentenza del Tribunale di primo grado
dell'11  luglio 2007, annullando il citato decreto del Ministro della
salute  del  9 aprile  2004  e  procedendo  quindi  alla revoca delle
autorizzazioni gia' concesse all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari contenenti paraquat;
  Considerato  che occorre concedere un adeguato periodo di moratoria
per  la  commercializzazione  e  l'utilizzo  delle scorte giacenti in
commercio dei prodotti fitosanitari revocati dal presente decreto;
  Considerato  il parere espresso dalla Commissione UE nella riunione
del Comitato permanente sulla Catena alimentare e la salute animale -
sezione  fitosanitaria  - del 12 e 13 luglio 2007, secondo cui, sulla
base  dell'art.  4, comma 6 della direttiva 91/414/CEE, detto periodo
di  moratoria non debba eccedere i 12 mesi a decorrere dall'11 luglio
2007, in analogia ai periodi di moratoria precedentemente concessi in
occasione  dell'adozione  di  decisioni  di non inclusione di diverse
sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Ritenuto,  pertanto,  di poter fissare al 10 luglio 2008 il termine
per il periodo di moratoria in questione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. A decorrere dall'11 luglio 2007, la sostanza attiva paraquat non
e'  piu'  iscritta  nell'allegato  I del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194.
  2.  Il  decreto  del  Ministro  della  salute  del  9 aprile  2004,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, n.
146, del 24 giugno 2004, con cui e' stata disposta l'iscrizione della
sostanza  attiva  paraquat  nell'allegato  I  del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, e' annullato.