IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79,  modificato  dall'art.  1-quinquies,  comma 5,  del decreto-legge
29 agosto   2003,  n.  239  convertito  con  modificazioni  in  legge
27 ottobre  2003, n. 290, il quale prevede che, con provvedimento del
Ministro   delle   attivita'   produttive   e   sentito   il   parere
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas, sono individuate
modalita'  e  condizioni  delle  importazioni  nel caso che risultino
insufficienti  le capacita' di trasporto disponibili, tenuto conto di
un'equa  ripartizione  complessiva  tra  mercato  vincolato e mercato
libero;
  Visto  l'art.  35,  comma 2,  della legge 12 dicembre 2002, n. 273,
secondo  cui ai contratti di fornitura stipulati dai clienti aventi i
requisiti indicati al comma 1 non si applica quanto previsto all'art.
6,  comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificato
dall'art.  1-quinquies  del  decreto-legge  29  agosto  2003,  n. 239
convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  Visto il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  26 giugno  2003,  relativo alle condizioni di accesso
alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, ed in
particolare l'art. 6, concernente principi generali di gestione della
congestione,  in  base  al quale i problemi di congestione della rete
sono  risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di
mercato,   e   l'art.   9   dello  stesso  regolamento  secondo  cui,
nell'esercizio  delle  loro  competenze,  le  autorita'  nazionali di
regolamentazione garantiscono il rispetto delle norme del regolamento
medesimo  e  degli  orientamenti  adottati dalla Commissione ai sensi
dell'art. 8;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
11 maggio  2004,  concernente  criteri,  modalita'  e  condizioni per
l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica
nazionale  di  trasmissione,  e  in  particolare  l'art.  1, comma 1,
secondo  il  quale  sono  trasferiti  a Terna S.p.a. le attivita', le
funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo
al  Gestore  della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ad eccezione
di  quelli  di  cui  alle  lettere a), b) c)  del medesimo comma, ivi
incluse le attivita' connesse alla gestione delle importazioni;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  1223/2004  del  Parlamento  e del
Consiglio  del  28 giugno  2004,  che modifica il regolamento (CE) n.
1228/2003  per  quanto  riguarda  la  data  di applicazione di talune
disposizioni  alla  Slovenia,  prevedendo specificatamente che per le
interconnessioni  tra  la  Slovenia e gli Stati membri confinanti, le
disposizioni  dell'art.  6,  paragrafo 1,  nonche'  le norme da 1 a 4
contenute  nel  capitolo  intitolato  «Generalita»  dell'allegato, si
applicano a decorrere dal 1° luglio 2007;
  Vista  la  legge  23 agosto  2004, n. 239, concernente riordino del
settore  energetico  nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia, in particolare:
    l'art.  1,  comma 7,  lettera a),  secondo  cui  rientrano  nelle
funzioni  attribuite  allo  Stato,  che le esercita anche avvalendosi
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas, le determinazioni
inerenti l'importazione e l'esportazione di energia,
    l'art.  1,  comma 3,  lettera f),  in  base  al quale costituisce
obiettivo  generale di politica energetica, tra gli altri, promuovere
la  valorizzazione  delle  importazioni per le finalita' di sicurezza
nazionale  e  di  sviluppo della competitivita' del sistema economico
del Paese,
    l'art.  1,  comma 107, in base al quale, con decreto del Ministro
delle  attivita' produttive, su proposta dell'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas, sono definite le caratteristiche tecniche e le
modalita'  di  accesso  e  di  connessione  fra  le  reti energetiche
nazionali  e  quelle  degli  Stati  il  cui territorio e' interamente
compreso nel territorio italiano;
  Visto  il  decreto  legge  18 giugno 2007, n. 73, convertito con la
legge  3 agosto  2007,  n.  125,  (di  seguito  la legge n. 125/2007)
recante  misure  urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie
in  materia  di  liberalizzazione  dei  mercati  dell'energia,  ed in
particolare  l'art. 1, comma 2, concernente il servizio di tutela, in
relazione al quale l'approvvigionamento di energia elettrica continua
ad essere effettuato da Acquirente unico;
  Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive
19 dicembre  2003, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 301 del 30 dicembre 2003 che,
fra  l'altro,  ha  stabilito che dal giorno 8 gennaio 2004 il Gestore
del  mercato elettrico Spa, di cui all'art. 5 del decreto legislativo
16 marzo  1999,  n.  79,  assuma  la  responsabilita'  delle funzioni
relativamente   all'organizzazione   ed  alla  gestione  del  mercato
elettrico;
  Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive
19 dicembre   2003,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2003 che,
fra  l'altro, ha stabilito che dal giorno 1° gennaio 2004 la societa'
Acquirente  unico  Spa,  di  cui  all'art.  4,  comma 1,  del decreto
legislativo  16 marzo  1999,  n.  79,  assuma  la  titolarita'  delle
funzioni di garante della fornitura di energia elettrica destinata ai
clienti del mercato vincolato;
  Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive
15 dicembre  2006,  recante modalita' e condizioni delle importazioni
di energia elettrica per l'anno 2007 e direttive all'Acquirente unico
Spa  in  materia  di contratti pluriennali di importazione per l'anno
2007  e  la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica del
15 dicembre 2006, n. 288/2006;
  Viste le direttive del Ministro delle attivita' produttive 4 giugno
2003  e  26 novembre  2004  al  Gestore  della  rete  di trasmissione
nazionale  Spa  nelle  quali si fissano i criteri per la ripartizione
tra  Italia e Svizzera della capacita' di interconnessione aggiuntiva
derivante    dall'entrata    in    funzione   dell'elettrodotto   San
Fiorano-Robbia;
  Viste:
    la  nota ministeriale del 20 ottobre 2000, prot. n. 2913, con cui
si  e'  disposta una riserva a favore della Repubblica di San Marino,
per  il  periodo  2001-2010,  di  una quota di capacita' di trasporto
sull'interconnessione  inizialmente  pari  a 42 MW, incrementabile di
anno  in  anno,  rispetto  al valore registrato nell'anno precedente,
sulla  base  del  tasso  di  crescita  medio  dei  consumi  elettrici
comunicato  dalla  medesima  Repubblica  e  comunque  in  misura  non
superiore al 5% annuo;
    la nota ministeriale del 29 novembre 2001, prot. n. 3766, con cui
si  e'  disposta  una  riserva  a favore dello Stato della Citta' del
Vaticano,  per  il  periodo  2002-2011,  di una quota della capacita'
disponibile nella misura massima di 50 MW;
    la  nota  ministeriale del 28 dicembre 2001, prot. n. 227162, con
cui  si  e'  riconosciuto alla Edison Spa il diritto di reingresso in
Italia  di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino
idroelettrico di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione
derivante  da  uno  dei tre salti che costituiscono il bacino stesso,
definita di spettanza nazionale ai sensi della legge 9 marzo 1955, n.
317,  di  ratifica  dell'accordo  internazionale  italo-svizzero  del
18 giugno 1949;
  Viste  le  lettere all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e
al Gestore della rete di trasmissione nazionale del 22 ottobre 2004 e
del  1° aprile  2005,  concernenti  richiesta  di  informazioni  e di
valutazioni  in  ordine  alla  capacita'  di  importazione di energia
elettrica  per  la  Repubblica  di  San  Marino e lo Stato Citta' del
Vaticano   e  all'attuazione  dell'art.  1,  comma 107,  della  legge
23 agosto 2004, n. 239;
  Vista  la  lettera della societa' Edison Spa del 3 agosto 2006, con
cui  e'  stata  avanzata  una  proposta  relativa  alle  modalita' di
reingresso  in  Italia della quota parte di energia italiana prodotta
nella  centrale  KHR  di  Innerferrera  in  attuazione  all'Accordo e
Protocollo  Addizionale  tra  Italia e Svizzera, ratificati in Italia
con legge 9 marzo 1955, n. 317;
  Vista  la  decisione  della Commissione del 9 novembre 2006 recante
modifica  dell'allegato  del  regolamento  (CE) n. 1228/2003 relativo
alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri,
con la quale sono stati forniti orientamenti in materia di gestione e
assegnazione  della capacita' disponibile di trasmissione sulle linee
di interconnessione tra i sistemi nazionali;
  Vista la nota del Ministro dello sviluppo economico del 14 novembre
2006  con  la  quale  sono  stati  forniti  indirizzi  alla  societa'
Acquirente unico Spa in materia di modalita' di approvvigionamento di
energia  elettrica  per  il  mercato  vincolato  e  di informativa al
Ministero stesso;
  Vista  la  lettera  di  Terna Spa dell'11 dicembre 2006 con cui, in
ordine   alle  modalita'  proposte  per  il  reingresso  dell'energia
prodotta nella centrale di KHR di Innerferrera, a seguito di incontri
con  le  societa'  e  il  gestore  di rete svizzero interessati, sono
individuate  le  garanzie e le azioni necessarie a consentire in modo
efficiente   le  verifiche  della  produzione  della  quota  italiana
dell'impianto;
  Vista la lettera del 9 novembre 2007, prot. 13635, con cui Terna ha
trasmesso  l'accordo  raggiunto  per  il  2007 con il gestore di rete
della   Slovenia  per  l'allocazione  congiunta  della  capacita'  di
interconnessione   sulla   frontiera   italo-slovena   decorrere  dal
1° settembre  2007,  e  ha  reso  noto  lo stato di avanzamento delle
attivita' intraprese per il potenziamento delle interconnessioni;
  Vista   la  lettera  di  Terna  Spa  del  16 novembre  2007,  prot.
TE/P2006013955, con cui si comunicano rispettivamente:
    a) i  valori  delle  capacita'  di  trasporto  in importazione ed
esportazione  per  l'anno  2008 delle linee di interconnessione sulle
frontiere con la Francia, la Svizzera, l'Austria e la Slovenia;
    b) i  valori  della  capacita'  di esportazione, per l'anno 2008,
della linea di interconnessione sulla frontiera con la Grecia;
  Vista la lettera di Terna Spa del 20 novembre 2007, prot. 14833 con
cui  sono  forniti  chiarimenti circa i tempi di entrata in esercizio
della  nuova linea commerciale di interconnessione Mendriso-Cagno con
la Svizzera;
  Vista   la   lettera  della  societa'  Acquirente  unico  Spa,  del
30 novembre  2007,  al Ministero dello sviluppo economico, con cui e'
fornita  la  previsione  della  domanda  da  soddisfare  nel triennio
2008-2010 per i clienti del mercato tutelato;
  Vista la lettera di Terna del 6 dicembre 2007, prot. 14866, con cui
e'  stato comunicato che la stessa Terna ha concordato con il gestore
di rete svizzero le modalita' di allocazione congiunta dei diritti di
capacita'  di  trasporto  sulla frontiera svizzera per l'anno 2008, e
che  il  relativo accordo, cosi' come quelli con gli altri gestori di
rete dei Paesi confinanti, sara' formalizzato a valle del processo di
definizione  delle  modalita'  e  condizioni  per  l'allocazione  dei
diritti  di  capacita'  di  trasporto  sull'interconnessione da parte
delle Autorita' competenti;
  Considerato  che  le  sopra citate lettere di Terna del 16 novembre
2007  e  del  20 novembre 2007, consentono di determinare, per l'anno
2008,  il  valore  massimo  della  capacita'  di  esportazione  sulla
frontiera  con  la Grecia in 500 MW e, secondo la tabella seguente, i
valori  massimi  delle  capacita'  di  importazione  ed  esportazione
relativi alle diverse frontiere:

                          Importazioni (MW)
=====================================================================
                   | Francia | Svizzera | Austria | Slovenia |Totale
=====================================================================
Inverno - diurno   |  2650   |   3890   |   220   |   430    | 7190


                          Esportazioni (MW)
=====================================================================
                     | Francia | Svizera | Austria |Slovenia |Totale
=====================================================================
Inverno - notturno   |  1160   |  1560   |   100   |   180   | 3000

  Considerato  che,  a  decorrere dal 1° novembre 2005, in attuazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004,
la societa' Terna rete nazionale elettrica Spa (di seguito: Terna) e'
il  soggetto  derivante  dalla unificazione fra proprieta' e gestione
della rete elettrica nazionale di trasmissione e che il Gestore della
rete  di trasmissione nazionale Spa ha cambiato denominazione sociale
dapprima in Gestore del sistema elettrico GRTN Spa e successivamente,
in data 1° ottobre 2006, in Gestore dei servizi elettrici GSE Spa (di
seguito: Gestore dei sevizi elettrici);
  Considerato  che  il  sistema  delle  offerte di cui all'art. 5 del
decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n.  79, e' divenuto pienamente
operativo  e  consente,  anche  agli  operatori esteri, di effettuare
offerte  di  vendita  e  offerte  di acquisto di energia elettrica in
condizioni di concorrenza e trasparenza delle transazioni;
  Considerato che:
    a) il  citato decreto del Ministro delle attivita' produttive del
19 dicembre   2003,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana,  serie generale n. 301 del 30 dicembre 2003, ha
destinato  all'Acquirente unico Spa l'energia elettrica derivante dai
contratti  pluriennali  di importazione in essere stipulati dall'Enel
Spa    anteriormente    alla   data   del   19 febbraio   1997,   per
l'approvvigionamento del mercato vincolato;
    b) i  suddetti  contratti  pluriennali  di importazione insistono
sulla frontiera con la Svizzera;
    c) a  partire  dal 1° luglio 2007, la qualifica di cliente idoneo
e'  estesa  a  tutti  i  clienti  finali,  che  possono  recedere dal
precedente contratto di fornitura di energia elettrica;
    d) per   l'anno   2008,  le  stime  sul  fabbisogno  del  mercato
approvvigionato  formulate dall'Acquirente unico Spa, indicano valori
in diminuzione rispetto a quelli registrati nel 2007;
  Considerato  che  per  effetto della legge 3 agosto 2007, n. 125, i
clienti  domestici  e  le  piccole  imprese  compresi,  alla data del
1° luglio  2007,  nell'ambito  del  mercato  vincolato,  qualora  non
esercitino  il diritto di stipulare contratti di fornitura di energia
elettrica  sul  mercato libero, rientrano nel mercato tutelato il cui
approvvigionamento  e'  effettuato da Acquirente unico in continuita'
con quanto avveniva per il suddetto mercato vincolato;
  Ritenuto  opportuno  attribuire  ad  Acquirente unico una quota dei
proventi  delle  assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacita'
di  importazione,  tenuto  conto  del  tasso di riduzione del mercato
approvvigionato nell'anno 2007 e delle modifiche attese del perimetro
del mercato tutelato nell'anno 2008;
  Ritenuto  di  comprendere  nel  mercato  libero  anche i clienti in
regime  di salvaguardia ai fini della ripartizione dei proventi delle
assegnazioni  dei  diritti  di  utilizzo della capacita' di trasporto
sulle interconnessioni;
  Ritenuto  di  applicare  modalita'  di  assegnazione dei diritti di
utilizzo  della  capacita'  di trasporto sulle interconnessioni con i
Paesi  dell'Unione  europea secondo le disposizioni introdotte con il
Regolamento  n.  1228/2003,  come  modificato  con la decisione della
Commissione  del 9 novembre 2006, attraverso l'adozione di meccanismi
di  mercato  e  metodi  di  allocazione  congiunta della capacita' di
trasporto, analogamente a quanto avvenuto nell'anno precedente;
  Ritenuto  opportuno  che si pervenga da parte dei gestori di rete a
definire  programmi  comuni  di investimenti in infrastrutture per il
superamento  delle  attuali congestioni di rete attraverso un aumento
della  capacita'  di  interconnessione  e  che,  in  assenza  di tali
programmi,  i  proventi  derivanti  dall'attuazione dei meccanismi di
mercato  siano  destinati  alla  salvaguardia dell'economicita' degli
approvvigionamenti di energia elettrica per i clienti finali;
  Ritenuto  opportuno  prevedere  per  l'allocazione  dei  diritti di
utilizzo  della capacita' di trasporto sulla frontiera italo-svizzera
modalita'  omogenee con quelle adottate per i Paesi comunitari, fatta
salva   la  possibilita'  di  disporre  riserve  sulla  capacita'  in
importazione;
  Ritenuto  necessario,  nel  caso  in cui Terna e il gestore di rete
svizzera  non dovessero pervenire ad una formalizzazione dell'accordo
nel  rispetto  dei  criteri di cui al presente decreto, prevedere che
Terna proceda autonomamente all'assegnazione dei diritti di trasporto
sulla  capacita'  di  interconnessione  per  il  50%  della capacita'
disponibile   sulla   frontiera  con  la  Svizzera,  al  netto  della
corrispondente  quota della capacita' gia' impegnata per l'esecuzione
dei  contratti  pluriennali  esistenti,  stipulati anteriormente alla
data del 19 febbraio 1997;
  Ritenuto opportuno confermare le modalita' adottate per l'anno 2007
per  il  reingresso  in  Italia  dell'energia  elettrica di spettanza
italiana  prodotta  presso  l'impianto  di  Innerferrera, di cui alla
citata nota ministeriale del 28 dicembre 2001;
  Ritenuto  necessario,  in attesa dell'attuazione delle disposizioni
dell'art.   1,   comma 107,  della  legge  23 agosto  2003,  n.  239,
confermare    temporaneamente    i    valori   della   capacita'   di
interconnessione   riservati   nell'anno   passato  per  il  transito
dell'energia elettrica destinata alla Repubblica di San Marino e allo
Stato Citta' del Vaticano;
  Ritenuto  necessario  ottemperare  gli accordi assunti con lo Stato
Citta'  del  Vaticano e la Repubblica di San Marino, in ragione della
provenienza  dell'energia  elettrica  in  importazione, attraverso la
ripartizione  dei  proventi  delle  assegnazioni  dei  diritti  sulla
capacita' di trasporto sulle interconnessioni con i Paesi dell'Unione
europea, garantendo l'equivalenza economica rispetto all'assegnazione
di  riserva  di  capacita' di trasporto, ovvero assegnare una riserva
sulla capacita' di trasporto sulla frontiera italo-svizzera;
  Ritenuto  adeguato  destinare per l'anno 2008 all'Acquirente Unico,
in  aggiunta  alla  riserva  per l'importazione relativa ai contratti
pluriennali  sulla  frontiera con la Svizzera, una quota dei proventi
delle  assegnazioni  della  capacita' di importazione pari al 20%, al
netto  delle quote riconosciute allo Stato Citta' del Vaticano e alla
Repubblica  di  San  Marino,  tenuto conto del tasso di riduzione del
mercato  approvvigionato  da  AU  registrato  nell'anno  2007 e delle
variazioni attese del perimetro del medesimo mercato per l'anno 2008;
  Ritenuto  opportuno  mantenere la riserva di transito per l'energia
elettrica  sottesa ai contratti di lungo termine nelle forme e per la
quota  fin  qui  garantita  dalle  autorita' italiane sulla frontiera
svizzera,  in  coerenza  con  il  principio  di equa ripartizione dei
diritti  di utilizzo della capacita' di trasporto sulle frontiere tra
mercato  libero  e mercato tutelato, e adeguare il prezzo di cessione
dell'energia   elettrica  sottesa  a  tali  contratti  per  il  primo
trimestre  del 2008, ferme restando le modalita' di aggiornamento del
medesimo  prezzo da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas;
  Visto il parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo
economico  espresso  dall'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas
con deliberazione 17 dicembre 2007, n. 325/07;
  Ritenuto  di dover definire con il presente decreto le modalita' ed
i  criteri  generali  di  assegnazione  di  diritti di utilizzo della
capacita'  di  trasporto  sulle  interconnessioni  a  garanzia  della
sicurezza  e  dell'economicita'  del  sistema e delle forniture per i
clienti  del  mercato  libero  e del mercato tutelato, stabilendo che
l'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas provveda all'attuazione
dei criteri di cui al presente decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.  Ai  fini  del  presente  provvedimento si applicano le seguenti
definizioni:
    assegnazione  e'  l'attribuzione  dei  diritti  di utilizzo della
capacita'  di  trasporto,  ovvero  dei riserve per l'importazione, il
transito  e  il  reingresso  di  energia  elettrica  su una frontiera
elettrica,  al  fine  dell'esecuzione  di  scambi transfrontalieri di
energia elettrica;
    assegnatario e' il soggetto titolare di un'assegnazione;
    assegnazione  congiunta:  e',  per  ciascuna frontiera elettrica,
l'assegnazione effettuata congiuntamente dei gestori competenti;
    Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
    capacita'  di trasporto e' la massima potenza oraria destinabile,
con  garanzia  di  continuita'  di utilizzo, all'esecuzione di scambi
transfrontalieri di energia elettrica tra uno o piu' Stati confinanti
e l'Italia. La capacita' di trasporto viene univocamente definita con
riferimento  ai  singoli  Stati  confinanti,  al  flusso  di  energia
elettrica  in  ingresso  (importazione)  o  in  uscita (esportazione)
nel/dal  sistema  elettrico  nazionale,  nonche'  ad  un  predefinito
orizzonte temporale;
    clienti  del  mercato  libero sono i clienti idonei finali di cui
all'art.  2,  comma 4,  del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
che  esercitano  il  diritto  di  cui  al  medesimo  art. 2, comma 6,
direttamente o conferendo mandato esclusivo ai grossisti;
    contratti  pluriennali  sono i contratti di fornitura pluriennali
vigenti al 19 febbraio 1997;
    diritti  di  utilizzo  della  capacita' di trasporto (DCT) sono i
diritti  di  utilizzo della capacita' di trasporto annuale, mensile e
giornaliera per l'importazione o l'esportazione di energia elettrica;
    frontiera  elettrica  e'  l'insieme  delle  linee  elettriche  di
trasporto  che  connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o
piu'   reti   di   trasmissione  appartenenti  ad  un  singolo  Stato
confinante;
    frontiera meridionale e' la frontiera elettrica con la Grecia;
    frontiera  nord-ovest e' l'insieme delle frontiere elettriche con
la Francia e con la Svizzera;
    frontiere  settentrionali  sono  la  frontiera  nord-ovest  e  la
frontiera nord-est;
    gestore  di  rete:  e'  un  ente  o una societa' incaricata della
gestione  unificata  delle  reti  di  trasmissione  in un determinato
Stato;
    Terna e' la societa' Terna Rete Elettrica Nazionale Spa;
    mercato  elettrico  e' il sistema delle offerte di cui all'art. 5
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    proventi  delle  assegnazioni:  sono  i  proventi derivanti dalle
assegnazioni  dei  diritti  di  utilizzo della capacita' di trasporto
sulla interconnessione;
    quote  di  capacita'  di trasporto allocate autonomamente sono le
quote   di  capacita'  di  trasporto  allocate  tramite  assegnazione
autonoma   da   parte   dei   gestori   di   rete   esteri   e  pari,
complessivamente,  alla  misura  massima  del  50% della capacita' di
trasporto   giornaliera,   al   netto   della   capacita'   riservata
all'esecuzione dei contratti pluriennali;
    quote  di  capacita'  di trasporto pre-assegnate sono le quote di
capacita'    di    trasporto    corrispondenti   alle   riserve   per
l'importazione,  per  il  transito  e  per  il  reingresso di energia
elettrica;
    Stato   confinante   e'   un  qualunque  Stato  la  cui  rete  di
trasmissione e' interconnessa alla rete di trasmissione nazionale;
    Servizio di tutela e' il servizio di vendita di energia elettrica
di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 125/2007.
    Servizio  di  salvaguardia  e'  il servizio di vendita di energia
elettrica di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 125/2007.
    zona  di  mercato e' l'aggregato di zone geografiche e/o virtuali
caratterizzato da uno stesso prezzo dell'energia elettrica.