IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e
integrazioni  (di  seguito: il decreto legislativo n. 79/1999), ed in
particolare   l'art.   3,  comma 12,  che  prevede  che  il  Ministro
dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  con  proprio
provvedimento, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni
relative  all'acquisto  di  energia  elettrica,  comunque prodotta da
altri  operatori  nazionali,  da parte dell'Enel Spa al Gestore della
rete di trasmissione nazionale Spa;
  Visti  altresi'  gli  articoli 1,  comma 2,  e  3,  commi 2 e 4 del
decreto  legislativo  n.  79/1999,  che  prevedono  che gli indirizzi
strategici  ed  operativi  del  Gestore  della  rete  di trasmissione
nazionale   Spa   sono  definiti  dal  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  21 gennaio  2000,  concernente  l'assunzione  della
titolarita'  e  delle  funzioni  da  parte  del Gestore della rete di
trasmissione nazionale Spa a decorrere dal 1° aprile 2000;
  Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive
19 dicembre  2003,  pubblicato  nel Supplemento ordinario n. 199 alla
Gazzetta   Ufficiale   n.   301  del  30 dicembre  2003,  concernente
l'approvazione  del  testo  integrato  della  disciplina  del mercato
elettrico  e  l'assunzione di responsabilita' del Gestore del mercato
elettrico   Spa   relativamente  al  mercato  elettrico  a  decorrere
dall'8 gennaio 2004;
  Visto  il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito:
il  decreto  legislativo  n.  387/2003)  concernente attuazione della
direttiva  2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica
prodotta   da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato  interno
dell'elettricita';
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
11 maggio  2004,  concernente  criteri,  modalita'  e  condizioni per
l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica
nazionale  di  trasmissione,  e  in  particolare  l'art.  1, comma 1,
lettera a),  secondo  il  quale  beni, rapporti giuridici e personale
afferenti  alle  funzioni  di cui all'art. 3, commi 12 e 13, e di cui
all'art.  11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999, nonche' le
attivita'  correlate  di  cui  al  decreto  legislativo  n. 387/2003,
rimangono in capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa
anche  a  seguito dell'unificazione della proprieta' e della gestione
della rete;
  Vista  la  legge  23 agosto  2004,  n. 239 (di seguito: la legge n.
239/2004)  concernente  il  riordino  del settore energetico, nonche'
delega  al  Governo  per  il  riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di energia;
  Visto  il  decreto-legge  18  giugno 2007, n. 73, convertito con la
legge  3  agosto  2007,  n.  125,  (di  seguito la legge n. 125/2007)
recante  misure  urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie
in  materia  di  liberalizzazione  dei  mercati  dell'energia,  ed in
particolare  l'art.  1,  commi 2  e 4, concernenti rispettivamente il
servizio di tutela e il servizio di salvaguardia;
  Visto  il  Regolamento, applicato dal Gestore del sistema elettrico
GRTN  Spa,  per  la disciplina del trasferimento dei diritti relativi
all'acquisto  dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del
decreto  legislativo  n.  79/1999,  (cosiddetti  diritti Cip n. 6/92)
assegnati  per  l'anno  2007,  tra  Acquirente unico Spa e il mercato
libero,  nel  caso  di  passaggio  dei  clienti  finali  dal  mercato
vincolato  al  mercato  libero  e  viceversa, approvato dal Ministero
delle  attivita'  produttive con nota del 1° giugno 2007, prot. 9615,
ai  sensi  dell'art.  3,  comma 6,  del  decreto  del  Ministro delle
attivita' produttive 14 dicembre 2006.
  Vista   la   nota  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  del
29 ottobre  2007,  prot.  18100,  con cui e' approvata la proposta di
modifica al suddetto Regolamento per il trasferimento dei diritti Cip
6   trasmessa   dal   Gestore  dei  servizi  elettrico  Spa  in  data
19 settembre 2007;
  Vista  la  lettera  del  Gestore  del  mercato  elettrico  Spa  del
1° ottobre  2007,  prot.  2930,  con cui sono fornite indicazioni sul
prezzo  medio di mercato dell'energia elettrica scambiata nel sistema
delle offerte;
  Vista  la  lettera  del Gestore dei servizi elettrici - GSE Spa del
4 ottobre 2007, prot. 193, con cui si indica in 4.900 MW la capacita'
produttiva   relativa   all'energia  elettrica  di  cui  all'art.  3,
comma 12,  del  decreto legislativo n. 79/1999 assegnabile per l'anno
2008;
  Considerato  che,  in  base  a  quanto  comunicato  dal Gestore del
mercato  elettrico  Spa  con  la  citata  lettera 1° ottobre 2007, il
prezzo  medio di mercato dell'energia elettrica, calcolato come media
aritmetica  nel  periodo  1° gennaio  2007  -  30 settembre  2007, e'
risultato pari a 67,79 euro/MWh;
  Considerato  che  le  attuali previsioni sull'andamento, per l'anno
2008,  dei  prezzi  dei  combustibili utilizzati per la produzione di
energia  elettrica  mostrano  tendenza  ad una riduzione degli stessi
rispetto ai valori dell'anno 2007;
  Considerato che, ai fini del collocamento nel sistema delle offerte
dell'energia  elettrica  ritirata  ai  sensi dei decreti ministeriali
sopra  indicati, non e' rilevante distinguere tra l'energia derivante
da  capacita'  programmabile  e  quella  derivante  da  capacita' non
programmabile  e  che,  pertanto,  cosi'  come  gia' effettuato nelle
modalita'  di  assegnazione adottate per l'anno 2007, potranno essere
adottate   modalita'   omogenee   per  il  collocamento  dell'energia
complessivamente   nella   disponibilita'  del  Gestore  dei  servizi
elettrici;
  Ritenuto  necessario  prevedere la partecipazione alla procedura di
assegnazione  della  citata  energia  dell'Acquirente  unico Spa che,
nell'ambito  del  «regime  di  tutela» di cui alla legge n. 125/2007,
svolge  la  funzione  di  garante della fornitura dei clienti finali,
domestici  e  piccole  imprese,  che  non  esercitano  il  diritto di
recedere   dal   preesistente   contratto  di  fornitura  di  energia
elettrica;
  Ritenuto   necessario   prevedere,   anche   per   l'anno  2008  il
trasferimento  dei  diritti  assegnati  tra Acquirente Unico Spa e il
mercato  libero,  nel  caso in cui il cliente finale lasci il mercato
tutelato   e  passi  al  mercato  libero,  mediante  applicazione  di
modalita' analoghe a quelle adottate nel corso dall'anno 2007;
  Ritenuto  opportuno,  nella  ripartizione  iniziale dei diritti tra
mercato  libero  e  mercato  tutelato,  tenere  conto  del  tasso  di
riduzione  dei  consumi del mercato rifornito da Acquirente Unico spa
come  registrato  nel  2007  e  delle  stime  fornite  dalla medesima
societa'  riguardo  al  perimetro  del mercato da approvvigionare nel
2008,  ferma  restando l'operativita' del meccanismo di trasferimento
dei diritti assegnati di cui al punto precedente;
  Ritenuto  che nell'ambito del mercato libero siano compresi anche i
clienti  in  regime  di  salvaguardia  ai fini della ripartizione dei
diritti assegnabili tra mercato libero e mercato tutelato;
  Ritenuto  opportuno  definire condizioni di cessione che riflettano
il  prezzo  medio  dell'energia elettrica come risultante dal sistema
delle  offerte  di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999,
mantenendo  rispetto  a  tale prezzo condizioni di approvvigionamento
vantaggiose, senza incidere in maniera rilevante sulle tariffe;
  Ritenuto  opportuno  che  il  prezzo di cessione sopra definito sia
aggiornato  in ragione dell'andamento, calcolato su base trimestrale,
dell'indice  dei  prezzi  di cui all'art. 5 del decreto del Ministero
delle  attivita'  produttive  19 dicembre 2003, recante «approvazione
del   testo   integrato   della  Disciplina  del  mercato  elettrico.
Assunzione  di  responsabilita' del Gestore del mercato elettrico Spa
relativamente  al  mercato  elettrico»,  in  modo  tale  da mantenere
sostanzialmente   stabili   la   convenienza   delle   condizioni  di
approvvigionamento e l'impatto complessivo sulla tariffa;
  Ritenuto  necessario,  al  fine  di  minimizzare  le  revoche  e le
riassegnazioni  in  corso d'anno, prevedere che i gestori di rete, in
cui  ha  sede il punto di prelievo dei singoli operatori che avanzano
richiesta    di    assegnazione,    forniscano   tempestivamente   le
certificazioni necessarie per gli adempimenti del Gestore dei servizi
elettrici secondo le modalita' individuate dal medesimo Gestore;
  Ritenuto  opportuno prevedere analoghe modalita' di attuazione, per
quanto  previsto  dall'art.  3,  comma 13, del decreto legislativo n.
79/1999 relativamente alla cessione, da parte del Gestore dei servizi
elettrici  dell'energia  elettrica  ritirata  ai  sensi  del  comma 3
dell'art.  22  della  legge  9 gennaio  1991, n. 9, nonche' di quella
prodotta  da  parte  delle imprese produttrici-distributrici ai sensi
del  titolo IV, lettera b) del provvedimento CIP n. 6/1992, ceduta al
Gestore   medesimo   previa  definizione  di  specifiche  convenzioni
autorizzate    dal    Ministro   dell'industria   del   commercio   e
dell'artigianato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.  Ai  fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
di  cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue
modifiche  e  integrazioni  (di  seguito:  il  decreto legislativo n.
79/1999), integrate dai commi seguenti.
  2.  «Acquirente  unico» e' la societa' Acquirente unico Spa, di cui
all'art. 4 del decreto legislativo n. 79/1999.
  3.  «Assegnatario»  e' il soggetto che acquisisce la disponibilita'
di una quota parte dell'energia elettrica disponibile.
  4.  «Autorita»  e'  l'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas,
istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.
  5.  «Gestore  del  mercato»  e'  la  societa'  Gestore  del mercato
elettrico Spa di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999.
  6.  «Gestore  dei  servizi  elettrici»  e'  la societa' Gestore dei
servizi  elettrici  -  GSE Spa, come chiamata a seguito del cambio di
denominazione del Gestore del sistema elettrico - GRTN Spa.
  7.  «Mercato elettrico» e' il sistema delle offerte di cui all'art.
5 del decreto legislativo n. 79/1999.
  8.  «Servizio  di  tutela»  e'  il  servizio  di vendita di energia
elettrica di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 125/2007.
  9.  «Servizio di salvaguardia» e' il servizio di vendita di energia
elettrica di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 125/2007.
  10.  «Punto  di  prelievo»  e'  il punto in cui l'energia elettrica
viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi.