IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006.  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono  automaticamente iscritte nel registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 1845/04 del 22 ottobre 2004 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
denominazione di origine protetta Lucca;
  Visti  gli  articoli 10  e  11  del  predetto  regolamento  (CE) n.
510/2006, concernente i controlli;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e
forestali,  sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  l'Autorita'  nazionale
preposta  al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile
della vigilanza sulla stessa;
  Visto  il  decreto  28 dicembre  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  serie  generale  -  n.  19
del gennaio   2005,   con   il  quale  «Certiquality  -  Istituto  di
certificazione  della  qualita»,  con  sede  in  Milano,  via Gaetano
Giardino  n.  4, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla
denominazione di origine protetta Lucca;
  Visto  il  decreto del 21 dicembre 2007 con il quale l'organismo di
controllo  «Certiquality - Istituto di certificazione della qualita»,
con  sede  in  Milano,  via Gaetano Giardino n. 4 e' stato cancellato
nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni
di  origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP)
e  le attestazioni di specificita' (STG) di cui all'art. 14, comma 7,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
  Visto   il   decreto   in   pari  data  con  il  quale  l'organismo
«Certiquality Srl», con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, e'
stato  iscritto  nell'elenco degli organismi di controllo privati per
le   denominazioni   di   origini   protette  (DOP),  le  indicazioni
geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificita' (STG) ai
sensi dell'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
  Vista  l'indicazione  espressa  dal  Consorzio  di  tutela olio DOP
Lucca, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi
sopra  citato dell'organismo di controllo «Certiquality - Istituto di
certificazione della qualita», ha ritenuto segnalare per il controllo
sulla   denominazione   di   origine   protetta   Lucca   l'organismo
«Certiquality Srl», con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, in
quanto iscritto nell'elenco citato, in precedenza richiamato;
  Considerata  la  necessita'  di  assicurare  la  continuita'  delle
attivita' di controllo svolte sulla denominazione di origine protetta
«Lucca»  gia'  espletate  dell'organismo  «Certiquality - Istituto di
certificazione della qualita»;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e'
avvalso del gruppo tecnico di valutazione:
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  14 della legge n.
526/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo  denominato «Certiquality Srl», con sede in Milano, via
Gaetano  Giardino  n.  4,  e' autorizzato ad espletare le funzioni di
controllo,  previste  dagli  articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.
510/2006 per la denominazione di origine protetta «Lucca», registrata
in  ambito  europeo  con  regolamento  (CE) n. 1845/04 del 22 ottobre
2004.