L'AUTORITA' GARANTE
                   DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
  Nella sua adunanza del 27 dicembre 2007;
  Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
  Visto,  in particolare, il comma 7-bis, dell'art. 10 della legge n.
287/1990,  il  quale stabilisce che l'Autorita' determini annualmente
le   contribuzioni   dovute   dalle  imprese  tenute  all'obbligo  di
comunicazione   ai  sensi  dell'art.  16,  comma 1,  della  legge  n.
287/1990,  ai  fini  della  copertura dei costi relativi al controllo
delle operazioni di concentrazione;
  Visto l'art. 8, comma 16, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n.
145,  riguardante  gli  oneri finanziari derivanti dall'incremento di
unita'   di   personale  al  fine  di  consentire  l'esercizio  delle
competenze disciplinate da tale decreto;
  Vista  la propria delibera del 28 dicembre 2005, n. 14996, relativa
ai criteri per la determinazione della contribuzione sulle operazioni
di concentrazione;
  Viste  le  «Istruzioni  relative  alle  contribuzioni  dovute dalle
imprese   che   notificano  operazioni  di  concentrazioni  ai  sensi
dell'art.  10,  comma 7-bis,  della  legge  10 ottobre  1990, n. 287»
deliberate  in  data  28 dicembre  2005  e modificate con delibere n.
15135 del 1° febbraio 2006, n. 15241 del 15 marzo 2006 e n. 15247 del
16 maggio  2006,  pubblicate  nel bollettino di cui all'art. 26 della
legge n. 287/1990 e sul sito web istituzionale www.agcm.it;
  Considerata l'opportunita' di indicare preventivamente alle imprese
tenute  all'obbligo  della  contribuzione i criteri di determinazione
della stessa;
  Ritenuto  che  il comma 7-bis, dell'art. 10 della legge n. 287/1990
esige,  da  un  lato,  di commisurare i criteri di parametrazione dei
contributi  ai  costi complessivi relativi all'attivita' di controllo
delle concentrazioni e, dall'altro, stabilisce il limite dell'1,2 per
cento del valore della transazione;
  Ritenuto  che,  allo  scopo  di  commisurare  i contributi ai costi
complessivi relativi all'attivita' di controllo delle concentrazioni,
si debba valutare l'incidenza di tale attivita' sui costi complessivi
dell'Autorita' registrati nel periodo 1° gennaio - 31 ottobre 2007 e,
assumendo  tale  rapporto  come  fisso  anche per il 2008, stimare il
costo relativo all'attivita' di controllo delle concentrazioni, sulla
base del bilancio di previsione del 2008;
  Considerato   che  l'incidenza  accertata  dei  costi  relativi  al
controllo delle operazioni di concentrazione per l'anno 2007 e' stata
pari al 40% del fabbisogno finanziario complessivo dell'Autorita';
  Considerati  i  costi  derivanti  dall'applicazione dell'art. 8 del
decreto legislativo n. 145/2007 stimati per il 2008;
  Ritenuto,  altresi',  di  dover modificare i criteri di calcolo dei
contributi  contenuti  nelle  «Istruzioni relative alle contribuzioni
dovute  dalle  imprese che notificano operazioni di concentrazioni ai
sensi  dell'art.  10,  comma 7-bis,  della  legge 10 ottobre 1990, n.
287»,   inserendo   un  correttore  per  calcolare  il  valore  della
transazione  tenendo  conto  del fatturato realizzato, direttamente o
indirettamente, dall'impresa acquisita in Italia;
  Ritenuto,  a  tal  fine,  che  sia  necessario disporre dei dati di
fatturato   nazionale   e   mondiale   delle   imprese   oggetto   di
concentrazione  e  di dover modificare in tal senso il formulario per
la notifica delle operazioni di concentrazione;
  Visto il bilancio di previsione per l'anno 2008;
                              Delibera:
    a) di   imporre,   per   l'anno   2008,   l'applicazione  di  una
contribuzione  pari  all'1,2%  del  valore  della  transazione  delle
operazioni di concentrazione notificate;
    b) la  fissazione di soglie minime e massime per la contribuzione
pari rispettivamente a 3.000 e 60.000 euro;
    c) l'inserimento  nelle  «Istruzioni  relative alle contribuzioni
dovute  dalle  imprese che notificano operazioni di concentrazioni ai
sensi  dell'art.  10,  comma 7-bis,  della  legge 10 ottobre 1990, n.
287»,   deliberate   in   data   28 dicembre   2005,  alla  sezione C
«Determinazione  del  valore  della  transazione»,  prima  parte, del
seguente  sesto  paragrafo in  sostituzione di quello esistente: «nel
caso  di  operazioni che comportano l'acquisizione di imprese o parti
di  imprese  che  operano  (o  realizzano fatturato) in Paesi diversi
dall'Italia,   il   valore   della   transazione   coincide   con  il
corrispettivo  complessivamente  pattuito  dalle  parti per l'insieme
delle  attivita'  oggetto della transazione, incluse anche quelle che
generano  fatturato  al  di  fuori del territorio nazionale, corretto
tramite  l'applicazione  del  rapporto  tra  fatturato  realizzato  a
livello nazionale e mondiale dalle imprese oggetto di acquisizione».
    d) di  modificare  la  «Sezione IV  - Contribuzione obbligatoria:
autoliquidazione»  del  «Prospetto B  - Operazione di concentrazione»
del formulario per la notifica delle operazioni di concentrazione per
poter  disporre  dei  dati  del  fatturato  realizzato  in  Italia  e
all'estero  dalle  imprese oggetto di concentrazione, come risultante
dal    nuovo    prospetto   riportato   nell'allegato   al   presente
provvedimento.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  nel Bollettino dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato.
    Roma, 27 dicembre 2007
                    p. Il presidente: Guazzaloca
Il segretario generale: Fiorentino