IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1;
  Vista  la direttiva della Commissione 2007/50/CE del 2 agosto 2007,
concernente  l'iscrizione  delle  sostanze  attive beflubutamid e del
virus  della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua nell'allegato I
della direttiva 91/414/CEE;
  Tenuto  conto  che la Germania, Stato membro relatore designato per
lo studio della sostanza attiva beflubutamid, ha effettuato il lavoro
di   valutazione   su   tale  sostanza  attiva  in  conformita'  alle
disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE,
presentando alla Commissione il relativo rapporto di valutazione;
  Tenuto conto che i Paesi Bassi, Stato membro relatore designato per
lo  studio  del virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua,
hanno  effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza attiva in
conformita'  alle  disposizioni  dell'art.  6,  paragrafi 2 e 4 della
direttiva   91/414/CEE,  presentando  alla  Commissione  il  relativo
rapporto di valutazione;
  Considerato  che  gli  effetti di tali sostanze attive sulla salute
umana   e   sull'ambiente  sono  stati  valutati  conformemente  alle
disposizioni  dell'art. 6, paragrafo 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE
per i soli utilizzi proposti dai richiedenti;
  Considerato  che  i  suddetti  rapporti  di  valutazione sono stati
esaminati   dagli  Stati  membri  e  dall'EFSA  e  dalla  Commissione
nell'ambito  del  Comitato  permanente  per la catena alimentare e la
salute  degli  animali, con conclusione del riesame il 15 maggio 2007
sotto forma di rapporto di riesame della Commissione;
  Considerato  che  in  Italia  non  risultano  tuttora  autorizzati,
prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive;
  Considerato  che  i  prodotti  fitosanitari  contenenti le sostanze
attive   beflubutamid  ed  il  virus  della  poliedrosi  nucleare  di
spodoptera  exigua,  si  possono  in  generale ritenere conformi alle
prescrizioni  di  cui  all'art.  4,  paragrafo 1,  lettere a) e b), e
all'art.  5,  paragrafo 3,  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194,
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2007/50/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive
beflubutamid  e  del  virus  della  poliedrosi nucleare di spodoptera
exigua  nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.
194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
  Considerato  inoltre  che  l'attuazione  della direttiva 2007/50/CE
deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le citate sostanze
attive  nel  rispettivo  rapporto  di revisione, messo a disposizione
degli interessati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  sostanze  attive  beflubutamid ed il virus della poliedrosi
nucleare  di  spodoptera  exigua  sono  iscritte, fino al 30 novembre
2017,  nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato
al presente decreto.