IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1; Visti i regolamenti (CE) n. 451/2000 e 703/2001 della Commissione che stabiliscono le modalita' di attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, con i quali e' stabilito l'elenco delle sostanze attive in cui figurano anche le sostanze attive etoprofos, pirimifos metile e fipronil da valutare al fine della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva; Vista la direttiva della Commissione 2007/52/CE del 16 agosto, concernente l'iscrizione delle sostanze attive etoprofos, pirimifos metile e fipronil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, a partire dal 1° ottobre 2007, pubblicata nella Gazzetta europea L 214 del 17 agosto 2007; Visto i regolamenti sopra citati che hanno designato il Regno Unito quale Stato membro relatore per l'etoprofos ed il pirimifos metile e la Francia quale Stato membro relatore della sostanza attiva fipronil; Visto il decreto dell'8 febbraio 2007 del Ministro per lo sviluppo economico relativo alla condivisione di studi e test effettuati sui vertebrati; Visto il decreto legislativo 3 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 27 agosto 2007, che stabilisce le procedure attuative per la valutazione delle istanze relative alla ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive riconosciute, in sede comunitaria, equivalenti a quelle gia' iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Considerato che le relazioni di valutazione delle sostanze attive etoprofos, pirimifos metile e fipronil sono state esaminate dagli Stati membri e dall'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e successivamente sono state riesaminate dalla Commissione nell'ambito del Comitato Permanente per la catena alimentare sotto forma di rapporti scientifici dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA); Considerato che dalle valutazioni effettuate e' emerso che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in oggetto possono ottemperare in linea di massima alle prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, esclusivamente per gli impieghi esaminati e descritti nei relativi rapporti di valutazione; Considerato che, a norma dell'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, l'iscrizione di una sostanza attiva puo' essere subordinata a specifiche condizioni; Considerato in particolare che, conformemente alle indicazioni riportate nella direttiva 2007/52/CE della Commissione e' opportuno acquisire, da parte dei notificanti, ulteriori informazioni in merito a specifici punti per le sostanze attive etoprofos, pirimifos metile e fipronil al fine di avere una conferma delle relative valutazioni del rischio; Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2007/52/CE della Commissione, concernente l'inserimento delle sostanze attive etoprofos, pirimifos metile e fipronil nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194; Considerato che, nelle more dell'iter di recepimento della direttiva, visti i tempi ristretti di entrata in vigore della direttiva stessa, e' in corso, da parte Ministero della salute, la diffusione per le vie brevi, delle informazioni alle imprese titolari di registrazione di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive etoprofos, pirimifos metile e fipronil, in merito agli obblighi di adeguamento ed alle relative scadenze; Considerato inoltre che la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive etoprofos, pirimifos metile e fipronil devono essere effettuate in conformita' dei principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194; Considerati gli obblighi di presentazione degli ulteriori dati richiesti ai soggetti interessati secondo tempi e modalita' indicati nella parte B dell'allegato al presente decreto; Decreta: Art. 1. 1. Le sostanze attive etoprofos, pirimifos metile e fipronil sono iscritte, fino al 30 settembre 2017, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con le definizioni chimiche ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.