IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1;
  Visti  i  regolamenti (CE) n. 451/2000 e 703/2001 della Commissione
che  stabiliscono  le  modalita' di attuazione della seconda fase del
programma  di  lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva
91/414/CEE,  con  i quali e' stabilito l'elenco delle sostanze attive
in  cui figurano anche le sostanze attive etoprofos, pirimifos metile
e  fipronil  da  valutare  al  fine  della  loro eventuale inclusione
nell'allegato I della direttiva;
  Vista  la  direttiva  della  Commissione  2007/52/CE del 16 agosto,
concernente  l'iscrizione  delle sostanze attive etoprofos, pirimifos
metile  e  fipronil  nell'allegato  I  della  direttiva 91/414/CEE, a
partire  dal 1° ottobre 2007, pubblicata nella Gazzetta europea L 214
del 17 agosto 2007;
  Visto i regolamenti sopra citati che hanno designato il Regno Unito
quale  Stato membro relatore per l'etoprofos ed il pirimifos metile e
la   Francia  quale  Stato  membro  relatore  della  sostanza  attiva
fipronil;
  Visto  il decreto dell'8 febbraio 2007 del Ministro per lo sviluppo
economico  relativo  alla condivisione di studi e test effettuati sui
vertebrati;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 agosto  2007,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 198 del 27 agosto
2007,  che stabilisce le procedure attuative per la valutazione delle
istanze  relative  alla  ri-registrazione  dei  prodotti fitosanitari
contenenti   sostanze   attive  riconosciute,  in  sede  comunitaria,
equivalenti  a  quelle  gia' iscritte nell'allegato I della direttiva
91/414/CEE;
  Considerato  che  le relazioni di valutazione delle sostanze attive
etoprofos,  pirimifos  metile  e  fipronil sono state esaminate dagli
Stati  membri  e  dall'Autorita'  europea per la sicurezza alimentare
(EFSA)  e  successivamente  sono  state riesaminate dalla Commissione
nell'ambito  del  Comitato  Permanente per la catena alimentare sotto
forma di rapporti scientifici dell'Autorita' europea per la sicurezza
alimentare (EFSA);
  Considerato  che  dalle  valutazioni  effettuate  e'  emerso  che i
prodotti  fitosanitari  contenenti  le  sostanze  attive  in  oggetto
possono  ottemperare  in  linea  di  massima alle prescrizioni di cui
all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE,
esclusivamente  per  gli  impieghi esaminati e descritti nei relativi
rapporti di valutazione;
  Considerato  che, a norma dell'art. 6, paragrafo 1, della direttiva
91/414/CEE,   l'iscrizione   di   una  sostanza  attiva  puo'  essere
subordinata a specifiche condizioni;
  Considerato  in  particolare  che,  conformemente  alle indicazioni
riportate  nella  direttiva 2007/52/CE della Commissione e' opportuno
acquisire, da parte dei notificanti, ulteriori informazioni in merito
a  specifici punti per le sostanze attive etoprofos, pirimifos metile
e  fipronil  al fine di avere una conferma delle relative valutazioni
del rischio;
  Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva
2007/52/CE   della   Commissione,   concernente  l'inserimento  delle
sostanze  attive etoprofos, pirimifos metile e fipronil nell'allegato
I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;
  Considerato   che,   nelle  more  dell'iter  di  recepimento  della
direttiva,  visti  i  tempi  ristretti  di  entrata  in  vigore della
direttiva  stessa,  e'  in corso, da parte Ministero della salute, la
diffusione per le vie brevi, delle informazioni alle imprese titolari
di  registrazione  di  prodotti  fitosanitari  contenenti le sostanze
attive  etoprofos,  pirimifos  metile  e  fipronil,  in  merito  agli
obblighi di adeguamento ed alle relative scadenze;
  Considerato  inoltre  che  la  valutazione  e l'autorizzazione o la
ri-registrazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti le sostanze
attive   etoprofos,   pirimifos   metile  e  fipronil  devono  essere
effettuate    in   conformita'   dei   principi   uniformi   previsti
dall'allegato VI del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;
  Considerati  gli  obblighi  di  presentazione  degli ulteriori dati
richiesti  ai soggetti interessati secondo tempi e modalita' indicati
nella parte B dell'allegato al presente decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  sostanze attive etoprofos, pirimifos metile e fipronil sono
iscritte,  fino  al  30 settembre  2017,  nell'allegato I del decreto
legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, con le definizioni chimiche ed
alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.