L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 4 dicembre 2007
  Visti:
    la  direttiva  2003/55/CE  del Parlamento e del Consiglio europeo
del  26 giugno  2003,  relativa a norme comuni per il mercato interno
del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
    la  direttiva  2004/67/CE  del Parlamento e del Consiglio europeo
del  26 aprile 2004, relativa a misure di sicurezza volte a garantire
la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale;
    la   legge  14 novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n.
481/1995);
    il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164  (di seguito:
decreto legislativo n. 164/2000);
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato del 9 maggio 2001;
    il   decreto   del   Ministro   delle  Attivita'  Produttive  del
26 settembre 2001;
    il decreto del Ministro delle attivita' produttive 23 marzo 2005;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di   seguito:   l'Autorita)   21 giugno   2005,  n.  119/2005,  come
successivamente  integrata e modificata (di seguito: deliberazione n.
119/2005);
    la deliberazione dell'Autorita' 3 marzo 2006, n. 50/2006;
    il codice di stoccaggio predisposto dalla societa' Stogit S.p.A.,
approvato  con  delibera dell'Autorita' 16 ottobre 2006, n. 220/2006,
come successivamente modificato ed aggiornato;
    il   codice  di  stoccaggio  predisposto  dalla  societa'  Edison
Stoccaggio  S.p.A.,  approvato  con delibera dell'Autorita' 15 maggio
2007, n. 116/2007;
    i  chiarimenti 18 settembre 2006 in merito all'applicazione delle
disposizioni  della  deliberazione  n.  119/2005  pubblicati sul sito
internet dell'Autorita';
    il  documento  di  consultazione dell'Autorita' 14 novembre 2007,
atto  n.  43/2007,  Procedure di monitoraggio dei profili di utilizzo
della  capacita' di stoccaggio del gas naturale in fase di erogazione
(di seguito: documento di consultazione 14 novembre 2007);
    lo  studio  predisposto  dal  CESI  recante  metodologia  per  la
previsione del fabbisogno di gas naturale per la determinazione degli
obblighi  di  modulazione  di  punta  stagionale  e punta giornaliera
pubblicato  sul sito internet dell'Autorita' in allegato al documento
per  la  consultazione  12 dicembre 2005 in materia di determinazione
degli   obblighi   di  modulazione  e  dei  criteri  e  priorita'  di
conferimento  della  capacita' di stoccaggio (di seguito: studio CESI
2005).
  Considerato che:
    con  la  deliberazione  n.  119/2005  l'Autorita' ha regolato, ai
sensi  dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000, le
modalita'  di  accesso ai, e di erogazione dei, servizi di stoccaggio
definendo, tra l'altro, all'art. 9, le procedure volte a conferire le
capacita' strumentali alla loro erogazione;
    al  riguardo, anche in ragione dell'insufficienza della capacita'
disponibile rispetto alle domande, il comma 9.2 ha definito un ordine
di  priorita'  tra  le  diverse  richieste, in ragione delle seguenti
finalita' di utilizzo:
      - finalita' di approvvigionamento delle riserve strategiche;
      - finalita'  di  modulazione  oraria  e bilanciamento operativo
delle imprese di trasporto;
      - finalita'   di   modulazione  mineraria  dei  titolari  delle
concessioni di coltivazione (lettera (a) del comma 9.2);
      - finalita'  di modulazione dei clienti finali con consumi fino
a  200'000 Smc, relativa ad un periodo di punta stagionale mediamente
rigido (lettera (b) del comma 9.2);
      - finalita'  di modulazione dei clienti finali con consumi fino
a  200'000 Smc, relativa ad un periodo di punta stagionale rigido con
frequenza ventennale (lettera c) del comma 9.2);
      - finalita'  sottese  ai restanti servizi di stoccaggio offerti
dall'esercente (lettera d) del comma 9.2);
    con  il conferimento, pertanto, l'utente acquisisce il diritto ad
immettere e prelevare gas in stoccaggio entro i limiti e nella misura
funzionali   a   soddisfare  le  finalita'  per  le  quali  e'  stata
riconosciuta la relativa priorita';
    con  riferimento alle priorita' di cui al comma 9.2, lettera b) e
c),  della  deliberazione n. 119/2005, esse sono state individuate in
ragione  dell'art.  18,  commi 2  e  3,  del  decreto  legislativo n.
164/2000,  che  impone  alle  imprese  di  vendita  del  gas naturale
l'obbligo  di assicurare le esigenze di modulazione nei termini sopra
specificati;
    tuttavia,  poiche'  lo stoccaggio e' solo uno degli strumenti cui
e'  possibile ricorre per assicurare tali esigenze, i commi 9.3 e 9.6
della  deliberazione  n.  119/2005,  anche  in  ragione  dell'attuale
scarsita'  della  risorsa,  prevedono  limiti  massimi  di  capacita'
conferibile  per  tale  finalita'  di utilizzo, irrilevanti sul piano
della  responsabilita'  dell'utente  rispetto  all'obbligo  di cui al
citato art. 18;
    inoltre,  poiche'  la  capacita'  complessiva di erogazione dagli
stoccaggi decresce con il progressivo prelievo del gas, il vincolo di
destinazione  posto  dalle priorita' in parola puo' comportare che un
utente,  anche  se  per  soddisfare eventuali specifiche esigenze dei
propri  clienti  finali,  determini  prelievi  da  stoccaggio tali da
compromettere  i  livelli  prestazionali  in  fase  di  erogazione  a
discapito della generalita' degli utenti;
    l'uso  efficiente e razionale dei sistemi di stoccaggio, anche ai
fini  della  continuita'  dei servizi e della conseguente gestione in
sicurezza  del  sistema  nazionale  del  gas, richiede che l'utilizzo
delle  capacita' conferite per le esigenze di modulazione dei clienti
finali  con  consumi  annui  sino  a  200'000  Smc, sia possibile per
l'intera  fase  di erogazione (periodo compreso tra il 1° novembre ed
il  31 marzo dell'anno successivo); e che cio' puo' avvenire qualora,
nel   corso  di  tale  fase,  la  giacenza  di  gas  dell'utente  sia
sufficiente   a   garantire  il  soddisfacimento  delle  esigenze  di
modulazione dei suoi clienti finali nel restante periodo;
    con il documento di consultazione 14 novembre 2007, limitatamente
alle  capacita'  di  stoccaggio conferite in forza delle priorita' di
cui  al  citato  comma 9.2,  lettere  b) e c), della deliberazione n.
119/2005, l'Autorita' ha manifestato l'intenzione di:
      a)  prevedere  in  capo  agli  utenti del servizio, titolari di
dette  capacita',  un  obbligo  di mantenere in stoccaggio, nel corso
dell'intera  fase  di  erogazione,  una  giacenza  minima  di gas (di
seguito:   obbligo   di   giacenza  minima)  definita,  tenuto  conto
dell'esistenza di strumenti alternativi di flessibilita' del sistema:
        - in ragione dell'attuale scarsita' di stoccaggio, sulla base
dei  prelievi  riconducibili alle esigenze di modulazione dei clienti
finali, determinate in base alle temperature rilevate;
        - sulla  base delle temperature che possono essere attese per
il  proseguimento  della  fase di erogazione, anche in considerazione
delle  esigenze  di  sicurezza  del  sistema  in  caso  di condizioni
particolarmente rigide;
      b)  prevedere in capo alle imprese di stoccaggio e di trasporto
del gas naturale obblighi informativi volti:
        - da  un  lato,  ad  assicurare  agli  utenti del servizio di
stoccaggio   di  disporre  degli  elementi  necessari  per  adempiere
all'obbligo di giacenza minima;
        - dall'altro   lato,   ad  attivare  flussi  informativi  che
consentano all'Autorita' di verificare il predetto adempimento;
    con  le  osservazioni  formulate  al  documento  di consultazione
14 novembre  2007 alcuni operatori hanno sostanzialmente condiviso le
scelte rappresentate, mentre altri hanno rilevato che:
      - le   misure   descritte   nel   documento   di  consultazione
introdurrebbero criteri inidonei ad accertare l'effettivo rispetto da
parte  degli utenti del vincolo di destinazione posto dalle priorita'
di  cui  alla deliberazione n. 119/05, in quanto fondati su parametri
medi ed assunzioni di natura presuntiva;
      - l'arco  temporale  mensile  considerato per la determinazione
della  giacenza  risulta  inadeguato in quanto il prelievo mensile e'
calcolato  sulla  base  delle medie stagionali, senza considerando la
variabilita'  del gradiente termico del consumo per riscaldamento nel
corso della stagione;
      - il    predetto    vincolo    di   destinazione   risulterebbe
eccessivamente   penalizzante  per  l'utente  che  necessiterebbe  di
maggiore «liberta» nell'utilizzare la propria capacita';
      - in  forza dei vincoli tecnico-operativi del sistema nazionale
del  gas  l'utente  non  avrebbe  il  controllo  dell'andamento degli
stoccaggi  ne'  l'immediata disponibilita' dei dati sulla consistenza
dei prelievi; cio' che non gli consentirebbe di adempiere all'obbligo
di giacenza minima;
      - l'intervento  dell'Autorita',  poiche'  effettuato  in  corso
d'anno  di  stoccaggio  durante  la  fase di erogazione gia' avviata,
esporrebbe  gli  utenti  ad un rischio rispetto al quale non e' stato
loro  possibile  cautelarsi  durante  la  fase di immissione (periodo
compreso  tra  il  1° aprile  ed  il  30  settembre), con particolare
riferimento  alla distribuzione geografica dei propri clienti ed alle
connesse esigenze di consumo;
    quanto  alla  natura  dell'intervento prospettato dall'Autorita',
non  si  tratta  della  previsione  di  nuovi  criteri  per accertare
eventuali  violazioni  dei  vincoli  di  utilizzo  della capacita' di
stoccaggio   posti   dalle   priorita'  di  cui  al  comma 9.2  della
deliberazione  n.  119/2005;  ma  di  un provvedimento di regolazione
generale  che  introduce e specifica obblighi comportamentali per gli
utenti  nell'utilizzo delle proprie capacita', volti a tutelare anche
un'esigenza  diversa  (gestione  efficiente del sistema di stoccaggio
per la continuita' e la sicurezza dei servizi);
    la   previsione  dell'obbligo  di  giacenza  minima  consente  di
soddisfare   l'esigenza  di  maggiore  «liberta»  di  utilizzo  delle
capacita' conferite espressa da alcuni operatori, nella misura in cui
l'utente  disponga  (ad  una  certa  data)  di  gas in stoccaggio per
quantitativi  superiori  a quelli che lo stesso utente deve mantenere
in forza del predetto obbligo di giacenza minima;
    l'impresa  di  vendita  che  accede  al  servizio  di stoccaggio,
essendo  tenuta  ad  attenersi ai vincoli di utilizzo della capacita'
conferitale imposti dalle disposizioni dell'Autorita', e' onerata del
controllo  sull'entita'  dei  prelievi  da  stoccaggio  e dei consumi
finali.
  Ritenuto che sia necessario:
    al  fine  di assicurare una gestione efficiente e razionale della
complessiva  capacita'  di  erogazione da stoccaggio, disciplinare le
modalita'  di  utilizzo delle capacita' conferite per le finalita' di
cui  al  comma 9.2,  lettere b) e c) della deliberazione n. 119/2005,
introducendo  in  capo  agli  utenti,  titolari  di  tale  capacita',
l'obbligo  di  disporre,  al  termine  di  ciascun mese della fase di
erogazione, di una giacenza minima, individuata nel minor valore fra:
      - giacenza  risultante dalla differenza fra capacita' conferita
e  i  prelievi  di  gas  da stoccaggio riconducibili alle esigenze di
modulazione   dei  consumi  dei  clienti  finali  con  consumo  annuo
inferiore  o  pari  a  200'000  Smc,  determinati  in  funzione delle
effettive  condizioni climatiche, tenuto conto della quota di consumi
dei  medesimi  clienti  che  puo' essere soddisfatta senza il ricorso
allo  stoccaggio  e  della  variabilita'  del  gradiente  termico del
consumo per riscaldamento nel corso della fase di erogazione;
      - giacenza  necessaria  a  garantire  la  copertura dei consumi
qualora    si   presentassero   condizioni   rigide   con   frequenza
quarantennale per il proseguimento dell'inverno;
    prevedere  che  qualora l'utente disponga di gas per quantitativi
superiori  a  quelli  sopra  indicati, sia consentito al medesimo, in
deroga  a  quanto  previsto  dal  comma 9.2,  lettere  b) e c), della
deliberazione  n.  119/2005,  di  prelevare  il  gas  in eccesso e di
utilizzare  la relativa capacita' per finalita' diverse da quelle per
le quali gli e' stata riconosciuta la relativa priorita';
    prevedere che l'impresa maggiore di trasporto:
      - pubblichi   ed   aggiorni   sul   proprio  sito  internet  le
informazioni  necessarie  agli  utenti  per  adempiere all'obbligo di
disporre della giacenza minima;
      - trasmetta   all'Autorita'   le   informazioni   necessarie  a
verificare  il  rispetto  degli  obblighi di utilizzo della capacita'
conferita  per  le  esigenze  di  modulazione  dei clienti finali con
consumi annui sino a 200'000 Smc;
    al  fine  di  considerare  le esigenze degli utenti connesse alla
previsione di obblighi di utilizzo efficaci gia' nell'attuale fase di
erogazione,  prevedere  una  disciplina  transitoria  per  l'anno  di
stoccaggio 2007/2008 in forza della quale:
      - siano introdotti adeguati parametri per la determinazione del
predetto obbligo di giacenza minima;
      - siano  considerate,  ai fini delle verifiche sul rispetto del
predetto  obbligo, specifiche esigenze degli utenti comunque connesse
ad  eventuali  anomali  prelievi  dei propri clienti ovvero alla loro
peculiare distribuzione geografica;
                              Delibera:
  1. Di modificare la deliberazione 21 giugno 2005, n. 119/2005, come
segue:
    a) al comma 1.1, dopo la lettera o, e' inserita la seguente:
    «p) studio  CESI  e'  lo studio predisposto dal CESI e pubblicato
sul  sito  dell'Autorita'  in  allegato al documento di consultazione
12 dicembre   2005,   recante   determinazione   degli   obblighi  di
modulazione e dei criteri e priorita' di conferimento della capacita'
di stoccaggio.»
    b) il comma 7.3 e' sostituito dal seguente:
  «7.3  L'impresa  di  stoccaggio  comunica all'Autorita' su supporto
informatico, entro il mese successivo al termine di ogni mese, i dati
giornalieri  riguardanti,  per ciascun utente e per ciascun servizio,
le   capacita'   conferite  e  utilizzate,  la  giacenza  di  gas  in
stoccaggio,  le  cessioni  e  gli  scambi  di  gas  e di capacita' di
stoccaggio,  i  nuovi  conferimenti. L'impresa di stoccaggio provvede
alla comunicazione dei dati aggiornati a seguito delle allocazioni di
conguaglio.»;
    c) il comma 14.4, e' sostituito dal seguente:
  «14.4  L'utente  titolare di capacita' conferita ai sensi dell'art.
9.2,  lettere b)  e c),  e' tenuto al termine di ciascun mese n della
fase  di erogazione, a disporre di una giacenza di gas in stoccaggio,
in  relazione all'utilizzo della medesima capacita', pari o superiore
al minore fra i seguenti termini:

               ---->  Vedere formula a pag. 20   <----

      d) dopo il comma 14.4, sono inseriti i seguenti commi:
  «14.5 Il valore dei gradi giorno efficaci effettivamente registrato
in  un giorno della fase di erogazione e' pari al maggiore fra zero e
il risultato della seguente espressione:

               ---->  Vedere formula a pag. 20   <----

  14.6  Il  valore  dei  termini  GGM, GGR n, b i e a ^«\atop i» «k»,
relativamente  alla  fase  di erogazione di ciascun anno termico sono
determinati  dall'Autorita'  in base alla metodologia descritta nello
studio  CESI  e  pubblicati sul sito internet dell'Autorita' entro il
31 luglio dell'anno termico precedente.
  14.7  L'impresa  maggiore  di  trasporto  pubblica sul proprio sito
internet   il   valore   dei  gradi  giorno  efficaci  effettivamente
registrati  in ciascun giorno della fase di erogazione e ne cura ogni
giorno  l'aggiornamento  con  l'aggiunta  del dato relativo al giorno
precedente.
  14.8  In  deroga  alle  disposizioni di cui all'art. 9.2 lettere b)
e c)  i  quantitativi  di  gas in stoccaggio in eccesso rispetto alla
giacenza  minima  di  cui  al  comma 14.4  possono  essere  prelevati
dall'utente  per  finalita' diverse da quelle per le quali sono state
riconosciute le relative priorita' nel conferimento.»;
      e) il comma 15.8 e' abrogato.
  2. Di  prevedere  che  per  la fase di erogazione dell'anno termico
2007/2008:
    a) l'obbligo  di  disporre  di  una  giacenza  minima  di  cui al
comma 14.4  della  deliberazione  n.  119/2005  come  modificata  dal
presente  provvedimento,  ha effetto dal termine del mese di dicembre
2007;
    b) il  valore  dei termini GGM, GGR i, b i e di cui al precedente
punto  1  sia  pari  a  quello  individuato  nelle  tabelle riportata
all'allegato A;
    c) il  termine Gp e' pari al risultato dell'espressione di cui al
medesimo  art.  14.4  dedotto  il termine DG, ove risulti maggiore di
zero, determinato con la seguente espressione:

               ---->  Vedere formula a pag. 21   <----

    d) gli  utenti  che  non  siano  stati  in  grado  di  rispettare
l'obbligo  di  cui  al  comma 14.4 per cause connesse a situazioni di
anomali  prelievi  dei propri clienti con consumi sino a 200'000 Smc,
ovvero  alla  loro  peculiare distribuzione territoriale, trasmettono
all'Autorita',  entro  e  non  oltre  il 31 luglio del 2008, evidenze
idonee a comprovare la propria specifica posizione.
  3. Di  pubblicare sul sito internet dell'Autorita' la deliberazione
21 giugno 2005, n. 119/05 come modificata dal presente provvedimento.
  4. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  affinche' entri in vigore dalla data della
sua prima pubblicazione.
    Milano, 4 dicembre 2007
                                                 Il presidente: Ortis