L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
  Nella riunione del 6 novembre 2007
  Visti:
    la  direttiva  2001/77/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 settembre 2001 (di seguito: direttiva 2001/77/CE);
    la  direttiva  2004/8/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio
sulla  promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore
utile  nel  mercato  interno dell'energia e che modifica la direttiva
92/42/CE (di seguito: direttiva 2004/8/CE);
    la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;
    la  legge  23 agosto  2004,  n.  239/2004  (di  seguito: legge n.
239/2004);
    la  legge  27 dicembre  2006,  n.  296/2006 (di seguito: legge n.
296/2006), e in particolare l'art. 1, comma 1120;
    la   legge  3 agosto  2007,  n.  125/2007,  di  conversione,  con
modificazioni,  del  decreto-legge  18 giugno  2007,  n.  73, recante
misure  urgenti  per  l'attuazione  di  disposizioni  comunitarie  in
materia  di  liberalizzazione  dei  mercati dell'energia (di seguito:
legge n. 125/2007);
    il  decreto  legislativo  16 marzo  1999, n. 79/1999 (di seguito:
decreto legislativo n. 79/1999);
    il  decreto  legislativo  29 dicembre  2003, n. 387/2003, recante
attuazione   della   direttiva   2001/77/CE   (di   seguito:  decreto
legislativo n. 387/2003);
    il  decreto  legislativo  8 febbraio  2007,  n.  20/2007, recante
attuazione della direttiva 2004/8/CE (di seguito: decreto legislativo
n. 20/2007);
    il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio
2004,  recante  criteri,  modalita'  e  condizioni per l'unificazione
della  proprieta'  e della gestione della rete elettrica nazionale di
trasmissione  (di  seguito:  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 maggio 2004);
    il  provvedimento  del  Comitato interministeriale dei prezzi (di
seguito:  Cip)  29 aprile  1992, n. 6/92, come integrato e modificato
dal   decreto   del   Ministro   dell'Industria,   del   Commercio  e
dell'Artigianato   4 agosto   1994   e   dal   decreto  del  Ministro
dell'Industria,  del Commercio e dell'Artigianato 24 gennaio 1997 (di
seguito: provvedimento Cip n. 6/1992);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  28 ottobre 1997, n. 108/1997 (di seguito:
deliberazione n. 108/1997);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 19 marzo 2002, n. 42/2002, come
successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n.
42/2002);
    il   Testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'erogazione  dei  servizi  di  trasmissione, distribuzione, misura e
vendita   dell'energia   elettrica  per  il  periodo  di  regolazione
2004-2007  e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e
diritti  fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio
2004,  n.  5/2004,  e  sue  successive  modifiche  e integrazioni (di
seguito: Testo integrato);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  22 aprile 2004, n. 60/2004 (di
seguito: deliberazione n. 60/2004);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 23 febbraio 2005, n. 34/2005, e
sue  successive  modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione
n. 34/2005);
    l'Allegato  A alla deliberazione dell'Autorita' 9 giugno 2006, n.
111/2006,  e  sue  successive  modifiche ed integrazioni (di seguito:
deliberazione n. 111/2006);
    la deliberazione dell'Autorita' 27 dicembre 2006, n. 317/2006 (di
seguito: deliberazione n. 317/2006);
    il  documento  per  la  consultazione  2 luglio 2007, n. 26/2007,
recante  modalita'  e  condizioni  tecnico  economiche  per il ritiro
dell'energia  elettrica  ai  sensi  dell'art.  13,  commi 3  e 4, del
decreto  legislativo  29 dicembre  2003, n. 387, e del comma 41 della
legge   23 agosto   2004,  n.  239  (di  seguito:  documento  per  la
consultazione);
    le  osservazioni  al  documento  per  la  consultazione di cui al
precedente alinea pervenute all'Autorita'.
  Considerato che:
    il  combinato  disposto  dell'art.  13,  commi 3 e 4, del decreto
legislativo  n.  387/2003  e  del  comma 41  della  legge n. 239/2004
prevede  che  l'Autorita' definisca, facendo riferimento a condizioni
economiche  di  mercato, le modalita' di ritiro, da parte del gestore
di  rete  alla  quale l'impianto e' collegato, dell'energia elettrica
prodotta:
      da impianti di potenza inferiore a 10 MVA;
      da   impianti  di  potenza  qualsiasi  alimentati  dalle  fonti
rinnovabili  eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice
ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad
acqua fluente;
      ai  sensi  dell'art.  3, comma 12, secondo periodo, del decreto
legislativo  n. 79/1999, ad eccezione di quella ceduta al Gestore dei
servizi  elettrici (di seguito: GSE) nell'ambito delle convenzioni in
essere  stipulate  ai  sensi  dei  provvedimenti  Cip  n. 15/1989, n.
34/1990,   n.   6/1992,  nonche'  della  deliberazione  n.  108/1997,
limitatamente   agli  impianti  nuovi,  potenziati  o  rifatti,  come
definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, fino alla
loro scadenza;
    l'art. 1, comma 1120, della legge n. 296/2006 ha, tra l'altro:
      abrogato  l'art. 17, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n.
387/2003,   escludendo   quindi  i  rifiuti  non  biodegradabili  dal
trattamento previsto per le fonti rinnovabili;
      soppresso le parole: «o assimilate» all'art. 22, comma 1, della
legge n. 9/1991;
      soppresso   l'ultimo   periodo  dell'art.  22,  comma 5,  della
medesima legge;
      soppresso  le  parole:  «ed  assimilate»  all'art. 22, comma 7,
della legge n. 9/1991;
      soppresso   le  parole:  «e  assimilate»  dalla  rubrica  degli
articoli 22 e 23 della medesima legge;
    le  disposizioni  richiamate  al  precedente  alinea  comportano,
rispettivamente, che:
      per l'energia elettrica prodotta dalla parte non biodegradabile
dei  rifiuti, non si applichino i prezzi e le condizioni previste per
l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
      le  eccedenze  da  impianti  alimentati  da fonti assimilate di
potenza  maggiore  o uguale a 10 MVA non possano piu' essere ritirate
dai gestori di rete;
    con  la  deliberazione  n.  34/2005,  l'Autorita'  ha definito le
modalita' per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 13,
commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della
legge   n.   239/2004   (di  seguito:  ritiro  dedicato),  prevedendo
disposizioni di carattere tecnico ed economico per l'attuazione delle
relative  disposizioni  di  legge  alla luce dell'assetto del sistema
elettrico  e dello stato di evoluzione della normativa adottata dalla
medesima Autorita';
    il  regime  di  ritiro  dedicato  regolato dalla deliberazione n.
34/2005 ha trovato fondamento in una serie di elementi che, a partire
dal  1° luglio  2007,  in  applicazione alla legge n. 125/2007, hanno
subito  mutamenti tali da determinare la necessita' di pervenire alla
definizione di nuove condizioni per il funzionamento di tale regime;
    a  partire  dal  1° luglio  2007, tutti i clienti hanno acquisito
indistintamente  la  qualifica  di  cliente  idoneo,  il  ruolo delle
imprese  distributrici e' focalizzato sull'attivita' di distribuzione
e,  nel contempo, si e' assistito al venir meno del mercato vincolato
e dei meccanismi che regolano l'approvvigionamento elettrico per tale
bacino di clienti;
    pertanto,  il  ruolo di interfaccia commerciale nei confronti dei
produttori   ai   fini  del  ritiro  dedicato  deve  essere  rivisto,
prevedendo l'introduzione di una disciplina compatibile con l'attuale
ruolo  delle  imprese  distributrici, una valorizzazione dell'energia
elettrica  in  linea  con  la  valorizzazione del mercato elettrico e
un'efficiente  allocazione  degli  oneri  conseguenti  all'accesso al
mercato elettrico dell'energia elettrica ritirata;
    occorre ridefinire le modalita' e le condizioni economiche per il
ritiro  dedicato  tenendo  conto  della completa apertura e del nuovo
assetto  del  mercato  elettrico, del fatto che il ritiro dedicato e'
una  modalita'  di ritiro dell'energia elettrica alternativa rispetto
al  libero  mercato,  a  cui  i  produttori possono comunque accedere
direttamente  o  tramite un grossista, e che il ritiro dedicato debba
prevedere semplificazioni e non anche incentivi per i produttori;
    l'Autorita', con il documento per la consultazione 2 luglio 2007,
n.  26/2007, ha presentato alcune ipotesi per il raggiungimento delle
finalita' di cui al precedente alinea;
    nel  corso  della  consultazione  sono  emerse,  tra le altre, le
seguenti considerazioni:
      a) per  quanto  riguarda  l'esigenza  di  rivedere il regime di
ritiro  dedicato  al  fine  di renderlo coerente il nuovo assetto del
mercato  elettrico  a  seguito del 1° luglio 2007, emerge un generale
consenso;
      b) per   quanto   riguarda   l'individuazione   di   un   nuovo
intermediario  commerciale  in  coerenza  con  il  nuovo  assetto del
mercato elettrico a seguito del 1° luglio 2007, il GSE viene ritenuto
complessivamente  un  buon riferimento viste le competenze e il ruolo
che  attualmente  ricopre  nel  sistema  elettrico.  Alcuni grossisti
ritengono invece che il ruolo di intermediazione commerciale dovrebbe
essere  esteso ai grossisti alle medesime condizioni, per evitare che
quantitativi  crescenti  di  energia elettrica vengano sottratti alla
vendita  diretta  ai  clienti. Inoltre, alcuni grossisti chiedono che
«qualora  non  sia  garantita  al grossista la possibilita' di ritiro
alle  medesime condizioni del GSE, la successiva vendita dell'energia
da parte del GSE non avvenga in borsa ma questa sia ceduta ai clienti
grossisti   o   finali».  Anche  alcune  associazioni  di  produttori
propongono  l'individuazione  di  grossisti  qualificati ai quali sia
consentita  l'applicazione delle stesse semplificazioni consentite al
GSE. Cio' al fine di consentire al produttore di trarre vantaggio dal
fatto di avere un unico interlocutore per le immissioni, i prelievi e
la fornitura di combustibile;
      c) per   quanto   riguarda  i  prezzi  di  ritiro  dell'energia
elettrica,  in  generale  i  produttori  e loro associazioni chiedono
l'applicazione di prezzi medi mensili, per fascia o unici nel caso di
fonti  rinnovabili  non  programmabili,  mentre  i grossisti chiedono
l'applicazione dei prezzi zonali orari, perche' tale opzione permette
una  maggiore  aderenza  alle  condizioni di mercato e quindi, a loro
parere,  minori  distorsioni.  Alcuni  produttori e loro associazioni
richiedono  che  il  riferimento di prezzo, per le fonti rinnovabili,
sia  un prezzo unico a livello nazionale, in considerazione del fatto
che  l'ubicazione  di un impianto alimentato da fonte rinnovabile non
puo'  essere  scelta  ma  dipende  dalla  disponibilita' della fonte.
Infine  alcune  associazioni  di  produttori da impianti cogenerativi
richiedono che sia estesa anche alla cogenerazione ad alto rendimento
la  possibilita'  di  applicare i prezzi medi mensili indifferenziati
per fasce orarie;
      d) per  quanto  riguarda  i  prezzi  minimi  garantiti  per gli
impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili  di potenza fino a 1 MW,
alcune associazioni segnalano la necessita' di adeguarne il valore ai
reali  costi  di  esercizio,  ritenuti  molto elevati con particolare
riferimento   agli   impianti   idroelettrici   di   piccola  taglia,
eventualmente  differenziandoli  per  fonte. Le medesime associazioni
segnalano   l'esigenza   di  adeguare  annualmente  i  prezzi  minimi
garantiti  sulla  base dell'indice Istat, anziche' sulla base del 40%
del   medesimo   indice   come   attualmente   avviene.  I  grossisti
sottolineano  la  necessita'  di  applicare i prezzi minimi garantiti
anche  nel caso di cessione dell'energia elettrica sul libero mercato
per  evitare  di  alterare  il  mercato escludendo di fatto i piccoli
impianti dal raggio d'azione dei grossisti;
      e) per   quanto   riguarda   la  regolazione  del  servizio  di
dispacciamento   in   immissione,   pur  condividendo  l'esigenza  di
migliorare  la  programmabilita' e la prevedibilita' delle immissioni
degli   impianti,   i   produttori   non   condividono  l'obbligo  di
presentazione  dei programmi di immissione (proposto per gli impianti
alimentati  da  fonti  programmabili  di taglia superiore a 1 MW) ne'
l'applicazione,    seppur    semplificata,   dei   corrispettivi   di
sbilanciamento.  I  grossisti  invece  condividono  il  tentativo  di
allineare  le  modalita'  per  il ritiro dedicato alle condizioni del
libero  mercato. Viene inoltre segnalata la necessita' di applicare a
tutti,  non  solo nell'ambito del ritiro dedicato, il premio previsto
al  fine  di  migliorare  la  prevedibilita'  delle  immissioni degli
impianti  alimentati  da  fonti rinnovabili non programmabili. Alcune
associazioni  non  condividono  la  presenza  di  un  premio  poiche'
ritengono  che  le  immissioni  degli  impianti  alimentati  da fonti
rinnovabili  non  programmabili siano totalmente imprevedibili e che,
quindi, non abbia senso promuoverne la prevedibilita'.
  Ritenuto opportuno prevedere che:
    ai  fini dell'applicazione dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto
legislativo  n.  387/2003  e del comma 41 della legge n. 239/2004, il
gestore  di  rete cui l'impianto e' connesso, che nella maggior parte
dei  casi  coincide con l'impresa distributrice, si limiti a svolgere
le  funzioni  di  ritiro «fisico» dell'energia elettrica oltre che di
rilevazione   e   registrazione  delle  misure,  poiche'  le  imprese
distributrici  non  svolgono  piu'  attivita'  di commercializzazione
dell'energia   elettrica   quali   quelle   precedentemente  previste
nell'ambito del mercato vincolato;
    il  ritiro  dedicato,  al  fine  di garantire maggiori certezze e
semplicita' nelle procedure ai produttori, debba essere effettuato da
un unico soggetto intermediario a livello nazionale e che i grossisti
possano  comunque  rappresentare  i produttori ai fini della gestione
del rapporto con il GSE;
    venga  ridefinito,  ai  fini  del  ritiro  dedicato,  il ruolo di
intermediazione  commerciale tra i produttori e il sistema elettrico,
assegnandolo al GSE in quanto il GSE medesimo:
      a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 maggio  2004,  ha  assunto  un  ruolo prevalentemente rivolto alla
gestione,   alla   promozione   e   all'incentivazione   delle  fonti
rinnovabili e della cogenerazione in Italia;
      ha  gia'  acquisito una considerevole esperienza nella gestione
dell'energia   elettrica   ritirata  nell'ambito  di  convenzioni  di
cessione  destinata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/1992, inclusa
la cessione della medesima energia al mercato;
      cede  gia' al mercato elettrico l'energia elettrica ritirata ai
sensi   dell'art.   3,   comma 3.11,  della  deliberazione  n.  34/05
(eccedenze  rispetto  alle  convenzioni  Cip  n. 6/92), come previsto
dall'art. 8 della deliberazione n. 112/06;
      e'  in  grado  di  soddisfare  le  necessita'  di  monitoraggio
centralizzato  dei  flussi  commerciali collegati al regime di ritiro
dedicato;
    il  GSE ritiri commercialmente l'energia elettrica dai produttori
aventi  diritto,  rivendendo  tale  energia sul mercato elettrico, in
applicazione alla regolazione vigente, e garantendone il monitoraggio
a livello nazionale;
    le  differenze,  positive  o  negative, ove presenti, tra i costi
sostenuti  dal GSE per il ritiro commerciale dell'energia elettrica e
i  ricavi ottenuti dal GSE dalla vendita di tale energia sul mercato,
oltre  che  gli  altri  costi  sostenuti  dal GSE in applicazione del
presente  provvedimento,  vengano  compensate  dal  Conto  per  nuovi
impianti  da  fonti  rinnovabili  e  assimilate,  di cui all'art. 59,
comma 59.1,   lettera b),   del  Testo  integrato,  alimentato  dalla
componente tariffaria A3.
  Ritenuto opportuno prevedere che:
    il  ritiro  commerciale  dell'energia  elettrica  per  gli aventi
diritto  sia regolato da una convenzione, sottoscritta dal produttore
e  dal  GSE,  che  sostituisce  ogni  altro adempimento relativo alla
cessione  commerciale dell'energia elettrica immessa e all'accesso ai
servizi  di  dispacciamento e di trasporto in immissione dell'energia
elettrica,  ma  che  non  sostituisce  gli  adempimenti relativi alla
connessione   e   alla   conclusione  del  regolamento  di  esercizio
dell'impianto  ne'  la  regolazione relativa ad eventuali prelievi di
energia elettrica effettuati dal produttore;
    al  fine  di  evitare comportamenti opportunistici, il produttore
che  si avvale delle modalita' di ritiro dedicato debba richiedere il
ritiro  dell'intera quantita' di energia elettrica prodotta e immessa
in  rete,  ad  eccezione di quella autoconsumata istantaneamente e di
quella  ceduta  nell'ambito delle convenzioni di cessione pluriennali
di cui all'art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 387/2003;
    ai  fini  del ritiro dedicato, si faccia riferimento al prezzo di
vendita zonale, in quanto piu' aderente alle condizioni economiche di
mercato  per  la  vendita  e  perche'  garantisce  la continuita' con
l'attuale  deliberazione  n. 34/2005, che fa riferimento ad un prezzo
di  vendita costituito dalla somma tra i prezzi medi mensili definiti
dall'Acquirente  Unico  e  il valore medio mensile della componente a
coperture  dei  diritti di utilizzo della capacita' di trasporto (cd.
componente CCT);
    ai  fini  di  ridurre  i  rischi  di distorsione del mercato e di
contenere  gli  oneri  a  carico  della  collettivita'  derivanti  da
scostamenti  dal  regime di mercato, il GSE riconosca i prezzi zonali
orari;
    il   GSE   riconosca   i   prezzi   minimi   garantiti   definiti
dall'Autorita'  per  il  primo e il secondo milione di kWh immessi in
rete  annualmente da ciascun impianto alimentato da fonti rinnovabili
di  potenza  fino  a  1  MW,  al  fine di assicurare la sopravvivenza
economica  agli  impianti di minori dimensioni anche qualora i prezzi
di  mercato  dovessero  scendere  significativamente,  considerati  i
benefici  in  termini  ambientali,  di  tutela  del  territorio  e di
sviluppo  delle  risorse  marginali  o  residuali  che detti impianti
comportano;
    i prezzi minimi garantiti e gli scaglioni di produzione entro cui
si   applicano   vengano  rivisti  e  differenziati  per  fonti,  con
successivi  provvedimenti,  anche  tenendo  conto dei risultati delle
analisi  che  l'Autorita'  sta  conducendo  in  materia  di  costi di
generazione da fonti rinnovabili nell'ambito del procedimento avviato
con  la deliberazione n. 317/2006, a partire dalle fonti per le quali
vi sono gia' dati disponibili;
    il  GSE  regoli  con  i  produttori  che  si avvalgono del ritiro
dedicato  i corrispettivi previsti per il servizio di trasporto dalla
regolazione vigente;
    il  GSE  regoli  con  i  produttori  che  si avvalgono del ritiro
dedicato i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure
delle  immissioni  previsti  dalla regolazione vigente, limitatamente
agli impianti di potenza attiva nominale superiore a 50 kW;
    siano  introdotti  degli strumenti, il piu' possibile di semplice
applicazione   per   i   produttori,   che  promuovano  una  corretta
programmazione  degli  impianti  di  produzione di energia elettrica,
seppur  di  piccola  taglia,  al fine di minimizzare l'impatto che la
totale assenza di programmazione ha sul sistema elettrico, in termini
di costi di dispacciamento;
    i  produttori  responsabili  di  impianti alimentati da fonti non
rinnovabili  o  da  fonti rinnovabili programmabili siano tenuti alla
presentazione  dei  programmi  di immissione al GSE, ad eccezione del
caso  di  impianti programmabili con potenza fino a 1 MW, per i quali
la  presentazione dei programmi di immissione al GSE sia una facolta'
del produttore;
    il  GSE  applichi  ai  produttori  che  si  avvalgono  del ritiro
dedicato dei corrispettivi a copertura dei costi di sbilanciamento in
misura  proporzionale  all'energia  elettrica  immessa,  nel  caso di
impianti alimentati da fonti programmabili di potenza fino a 1 MW per
i  quali  non  sono  stati presentati i programmi di immissione, e in
misura  proporzionale  allo  sbilanciamento  effettivo  per tutti gli
altri impianti alimentati da fonti programmabili;
    il  GSE  definisca  delle  procedure  finalizzate a migliorare la
prevedibilita'  delle  immissioni  di  energia  elettrica prodotta da
impianti  alimentati  da fonti rinnovabili non programmabili, tenendo
conto  della  serie  storica  dei  dati  di  immissione  dei medesimi
impianti come forniti dai produttori al GSE;
    il  GSE  applichi  ai  produttori  che  si  avvalgono  del ritiro
dedicato   un   corrispettivo   pari   allo   0,5%  del  controvalore
dell'energia  elettrica  ritirata ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4,
del  decreto  legislativo  n.  387/2003 e del comma 41 della legge n.
239/2004,  a copertura dei costi amministrativi, fino a un massimo di
3.500 euro all'anno per impianto;
    la deliberazione n. 111/2006 sia modificata al fine di consentire
l'applicazione  del  presente  provvedimento,  definendo il GSE quale
utente del dispacciamento in immissione e operatore di mercato per le
unita' di produzione che si avvalgono del ritiro dedicato;
    il  Testo  integrato  sia  modificato,  per  il  prossimo periodo
regolatorio,  anche al fine di consentire l'applicazione del presente
provvedimento,   definendo   il   GSE   quale  soggetto  tenuto  alla
regolazione,   con   le   imprese  distributrici  e  con  Terna,  dei
corrispettivi relativi al servizio di trasporto in immissione;
    i  corrispettivi di cui ai precedenti alinea siano periodicamente
aggiornati coerentemente con l'evoluzione della regolazione vigente
                              Delibera:
  1. di approvare le modalita' e le condizioni tecnico economiche per
il  ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4,
del  decreto  legislativo  29 dicembre  2003,  n. 387, e del comma 41
della  legge  23 agosto  2004,  n.  239,  di  cui all'Allegato A, che
costituisce    parte    integrante   e   sostanziale   del   presente
provvedimento;
  2. di  modificare la deliberazione n. 111/2006 nei punti di seguito
indicati:
    all'art. 1, comma 1.1, la definizione:
      «energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto
legislativo  n.  387/2003 e' l'energia elettrica ritirata dal gestore
di  rete  ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo
n.  387/2003,  secondo  le  modalita' previste dalla deliberazione n.
34/05.  L'energia  elettrica  prodotta  dalle unita' di produzione di
potenza inferiore a 10 MVA alimentate dai rifiuti di cui all'art. 17,
comma 1,  del  decreto legislativo n. 387/2003 rientra nell'ambito di
applicazione  dell'art.  13,  commi 3 e 4, del decreto legislativo n.
387/2003;»
    e' sostituita dalla seguente:
      «energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto
legislativo  n.  387/2003  e'  l'energia  elettrica ritirata ai sensi
dell'art.  13,  commi 3  e  4,  del  decreto legislativo n. 387/2003,
secondo le modalita' previste dalla deliberazione n. 280/2007;»;
    all'art. 1, comma 1.1, la definizione:
      «energia  elettrica  di cui al comma 41 della legge n. 239/2004
e'  l'energia  elettrica  ritirata  dal  gestore di rete ai sensi del
comma 41,  della  legge  n.  239/2004,  secondo le modalita' previste
dalla deliberazione n. 34/2005;»
    e' sostituita dalla seguente:
      «energia  elettrica  di cui al comma 41 della legge n. 239/2004
e' l'energia elettrica ritirata ai sensi del comma 41, della legge n.
239/2004,  secondo  le  modalita'  previste  dalla  deliberazione  n.
280/2007;»;
    all'art. 1, comma 1.1, la definizione:
      «il  Gestore  del  sistema elettrico e' la societa' Gestore del
sistema  elettrico - GRTN S.p.A. di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;»
    e' sostituita dalla seguente:
      «il  Gestore  dei  servizi elettrici e' la societa' Gestore dei
servizi  elettrici  - GSE S.p.A. di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;»;
    all'art.   4,   comma 4.1,  la  lettera e)  e'  sostituita  dalla
seguente:
      «e)   il  Gestore  dei  servizi  elettrici  per  le  unita'  di
produzione  CIP6/92  oltre  che  per  le unita' di produzione decreto
legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004.»;
    all'art. 4, il comma 4.3 e' soppresso;
    all'art.  4,  comma 4.5,  le parole «ad eccezione delle unita' di
produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004 per la
quale  il  soggetto  si  sia  avvalso  del  gestore  di  rete  per la
conclusione del medesimo contratto» sono soppresse;
    all'art.  8,  comma 8.1, le lettere i) e j) sono sostituite dalle
seguenti:
      «i)  unita'  di  produzione  decreto  legislativo n. 387/2003 o
legge  n.  239/2004  ad  eccezione delle unita' di produzione decreto
legislativo   387/2003  o  legge  n.  239/2004  alimentate  da  fonti
rinnovabili non programmabili;
      j) unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge
n. 239/2004 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
      k) unita'  di  produzione diverse da quelle di cui alle lettere
da a) a j) del presente comma.»;
    all'art.   8,   comma 8.2,  la  lettera i)  e'  sostituita  dalle
seguenti:
      «i)  unita'  di  produzione  decreto  legislativo n. 387/2003 o
legge  n.  239/2004  ad  eccezione delle unita' di produzione decreto
legislativo  n.  387/2003  o  legge  n.  239/2004 alimentate da fonti
rinnovabili non programmabili;
      j) unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge
n. 239/2004 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;»;
    all'art.  8,  comma 8.2,  lettera g), le parole «da h) a i)» sono
sostituite dalle seguenti «da h) a j)»;
    all'art.  10, comma 10.4, le parole «ad eccezione delle unita' di
produzione di cui al comma 8.2, lettera i)» sono soppresse;
    all'art. 10, il comma 10.5 e' soppresso;
    all'art. 14, il comma 14.8 e' soppresso;
    all'art. 14, il comma 14.9 e' soppresso;
    all'art. 18, il comma 18.5 e' soppresso;
    all'art.  36,  comma 36.1,  le  parole  «, ad eccezione di quelli
relativi  ad  unita'  di  produzione d.lgs. 387/03 o legge n. 239/04»
sono soppresse;
    all'art. 36, il comma 36.2 e' soppresso;
    all'art.  38,  comma 38.1,  lettera a), le parole «, ad eccezione
dei  punti  di  dispacciamento  delle  unita' di produzione d.lgs. n.
387/03 o legge n. 239/04;» sono soppresse;
    all'art. 38, il comma 38.3-bis e' soppresso;
    all'art. 38, il comma 38.4 e' soppresso;
    all'art. 40, il comma 40.7 e' soppresso;
    all'art.  43,  comma 43.2, le parole «, ad eccezione dei punti di
dispacciamento per unita' di produzione decreto legislativo n. 387/03
o legge n. 239/04,» sono soppresse;
    all'art. 43, il comma 43.4 e' soppresso;
    nel  testo  della  deliberazione,  le parole «Gestore del sistema
elettrico»   sono   sostituite  dalle  parole  «Gestore  dei  servizi
elettrici»;
    3. di  prevedere,  per  le  convenzioni  stipulate ai sensi della
deliberazione  n.  34/05 e vigenti al 31 dicembre 2007, che i gestori
di rete competenti, entro il 30 novembre 2007, diano comunicazione ai
produttori  del  venir  meno,  a  decorrere  dal 1° gennaio 2008, del
rapporto   contrattuale   preesistente   e   della   possibilita'  di
sostituirlo,  dalla medesima data, con un nuovo rapporto contrattuale
da siglare con il GSE in applicazione del presente provvedimento.
  4.  di prevedere che i produttori per i quali, al 31 dicembre 2007,
e'  vigente  una convenzione siglata, ai sensi della deliberazione n.
34/05,  con  il  gestore  di  rete  cui  l'impianto e' connesso e che
intendano  accedere al ritiro dedicato secondo le modalita' di cui al
presente  provvedimento  a decorrere dal 1° gennaio 2008 siano tenuti
a:
    i) presentare  al  GSE  un'istanza  analoga  a  quella  di cui al
comma 3.1 dell'Allegato A;
    ii) trasmettere   al   GSE,  secondo  modalita'  da  quest'ultimo
definite,  i  dati  del  proprio impianto, ivi inclusa la convenzione
siglata  con  il  gestore  di  rete  competente  e  vigente  fino  al
31 dicembre 2007;
  5. di  prevedere  che l'Allegato A al presente provvedimento, oltre
che  il punto 2 del presente provvedimento, abbia effetti a decorrere
dal 1° gennaio 2008;
  6. di  prevedere  che,  transitoriamente  e  comunque  non oltre il
31 maggio  2008,  fino  a  che sia completata la predisposizione e il
collaudo  dei  sistemi  informatici  necessari  per  la  gestione dei
programmi  orari  e dei profili orari di immissione, il GSE riconosca
ai  produttori,  in acconto e salvo conguaglio, prezzi medi di ritiro
dell'energia elettrica immessa;
  7. di abrogare la deliberazione n. 34/05 a decorrere dal 1° gennaio
2008,  ad  eccezione  dell'art.  8,  commi 8.2  e 8.3, della medesima
deliberazione  che  mantengono  la  loro  validita' fino al 31 maggio
2008;
  8. di     pubblicare     sul     sito    internet    dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it),  la deliberazione n. 111/06 nella versione
risultante  dalle modifiche ed integrazioni apportate con il presente
provvedimento;
  9. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   Italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it),  affinche'  entri in vigore con decorrenza
dalla data della sua prima pubblicazione.
    Milano, 6 novembre 2007
                                                 Il presidente: Ortis