L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 7 novembre 2007
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio
2004 recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della
proprieta'  e  della  gestione  della  rete  elettrica  nazionale  di
trasmissione  (di  seguito:  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 maggio 2004);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di   seguito:   l'Autorita)   30 gennaio   2004,   n.  4/2004,  come
successivamente  modificata e integrata e, in particolare, l'Allegato
A, come successivamente modificato e integrato;
    la  deliberazione  30 dicembre  2004,  n.  250/2004  (di seguito:
deliberazione  n. 250/2004) e in particolare l'allegato A alla stessa
deliberazione;
    la  deliberazione dell'Autorita' 23 febbraio 2006, n. 39/2006 (di
seguito: deliberazione n. 39/2006);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  3 marzo  2006,  n. 49/2006 (di
seguito: deliberazione n. 49/2006);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 20 giugno 2006, n. 122/2006 (di
seguito: deliberazione n. 122/2006);
    la deliberazione dell'Autorita' 27 settembre 2006, n. 209/2006;
    la  deliberazione  dell'Autorita' 12 luglio 2007, n. 172/2007 (di
seguito:  deliberazione  n.  172/2007)  e in particolare l'allegato A
alla stessa deliberazione;
    il  documento per la consultazione 4 aprile 2007, recante opzioni
per  la  regolazione  della  qualita'  dei  servizi elettrici nel III
periodo  di  regolazione  (2008-2011),  atto  n. 16/2007 (di seguito:
documento per la consultazione 4 aprile 2007);
    il documento per la consultazione 2 agosto 2007, recante proposte
per  la  regolazione  della  qualita'  dei  servizi elettrici nel III
periodo  di  regolazione  (2008-2011),  atto  n. 36/2007 (di seguito:
documento per la consultazione 2 agosto 2007);
    le  osservazioni  pervenute  all'Autorita'  da parte dei soggetti
interessati  in  merito  alle  proposte  di  cui  ai documenti per la
consultazione 4 aprile 2007 e 2 agosto 2007.
  Considerato che:
    per i periodi di regolazione 2000-2003 e 2004-2007 l'Autorita' ha
introdotto   e   progressivamente   messo   a   punto  le  regole  di
registrazione  delle  interruzioni  del  servizio  per  le imprese di
distribuzione dell'energia elettrica;
    la  Direzione  consumatori e qualita' del servizio dell'Autorita'
ha predisposto e periodicamente aggiornato Istruzioni tecniche per la
corretta registrazione delle interruzioni sulle reti di distribuzione
in alta, media e bassa tensione;
    con  i  documenti  per  la consultazione 4 aprile 2007 e 2 agosto
2007  l'Autorita'  ha  formulato proposte mirate alla semplificazione
delle   regole   di  registrazione  delle  interruzioni  del  sevizio
elettrico, in particolare in relazione a:
      a) interruzioni  attribuibili  a  danni  di terzi e altre cause
esterne;
      b) interruzioni   attribuibili   a   disalimentazioni  di  reti
interconnesse a monte;
      c) interruzioni  attribuibili  a  eventi eccezionali e cause di
forza maggiore;
      d) accorpamenti di interruzioni consecutive;
    le imprese distributrici hanno manifestato l'esigenza di limitare
al minimo le modifiche ai sistemi di registrazione delle interruzioni
dal   momento   che   alcune  di  queste  modifiche  possono  indurre
adeguamenti significativi ai sistemi informativi;
    la deliberazione n. 172/2007:
      a) introduce  una nuova metodologia per l'identificazione delle
interruzioni che si verificano in periodi di condizioni eccezionali o
che sono dovute a eventi eccezionali;
      b) dispone    che    le   imprese   distributrici   documentino
opportunamente   i   casi   di  sospensione  o  posticipazione  delle
operazioni di ripristino per motivi di sicurezza;
      c) prevede  che  le  disposizioni  di  cui  all'Allegato A alla
stessa  deliberazione  n.  172/2007  confluiscano nel Testo integrato
della  qualita'  dei servizi elettrici in vigore per il terzo periodo
di regolazione;
    nei  documenti per la consultazione 4 aprile 2007 e 2 agosto 2007
l'Autorita' ha proposto che la nuova metodologia di cui al precedente
alinea  si  applichi  a tutti i fini di regolazione e sia pertanto da
considerarsi  sostitutiva  di  quella  in  vigore  per  il periodo di
regolazione 2004-2007;
    nel  documento  per la consultazione 2 agosto 2007 l'Autorita' ha
proposto  l'introduzione  di  due nuovi indicatori di continuita' del
servizio riferibili ai clienti alimentati in bassa tensione, relativi
alle  interruzioni  senza  preavviso lunghe per i clienti domestici e
alle  interruzioni  senza  preavviso lunghe e brevi per i clienti non
domestici;
    sempre  nel  documento  per  la  consultazione  2 agosto 2007, in
materia  di  casi  complessi  con guasti in sequenza su reti magliate
miste tra trasmissione e distribuzione, come dei guasti in condizioni
di   smagliatura   della   rete   per  indisponibilita'  programmata,
l'Autorita',  prendendo  atto  delle diverse e contrastanti posizioni
espresse  dagli  operatori  a  seguito  delle  proposte formulate nel
documento  per la consultazione 4 aprile 2007, ha espresso i seguenti
orientamenti:
      a) la  modifica  delle regole vigenti dovrebbe essere condivisa
da tutti gli operatori;
      b) il  riesame della questione potra' essere intrapreso solo in
presenza di fatti nuovi o, come auspicabile, qualora gli operatori di
distribuzione  AT  e  di  trasmissione trovino una proposta comune da
sottoporre all'Autorita';
    i contributi pervenuti al documento per la consultazione 2 agosto
2007  in  merito  alle  questioni  di  cui al precedente alinea hanno
confermato  le  posizioni contrastanti espresse dagli operatori della
distribuzione  e  da  Terna  S.p.A.  e,  di  conseguenza,  confermato
l'assenza di una proposta comune da sottoporre all'Autorita';
    i  medesimi  contributi  hanno  messo  in evidenza l'esistenza di
situazioni nelle quali gli impianti di distribuzione in alta tensione
possono  sopportare  transiti  di corrente particolarmente elevati in
occasione   di   assetti   di  rete  che  si  rendono  necessari  per
fronteggiare situazioni anomale;
    il   piano  di  consultazione  contenuto  nel  documento  per  la
consultazione 2 agosto 2007 prevede la pubblicazione anticipata delle
regole  di  registrazione  delle  interruzioni,  per  dare  modo alle
imprese distributrici di predisporre per tempo i sistemi informativi;
    la  deliberazione  n.  250/2004  al  comma 35.1  dispone  che una
disalimentazione  costituisca  un  incidente rilevante se comporta un
livello  di  energia  non servita superiore a 150 MWh e ha una durata
superiore a 30 minuti;
    nei  documenti per la consultazione 4 aprile 2007 e 2 agosto 2007
l'Autorita'  ha proposto l'innalzamento della soglia dell'energia non
servita  ai fini della individuazione di un incidente rilevante a 200
250 MWh, indipendentemente dalla durata;
    con  la  deliberazione  n.  49/2006  l'Autorita' ha positivamente
verificato  il  Codice  di  trasmissione,  dispacciamento, sviluppo e
sicurezza  della  rete  predisposto da Terna ai sensi del decreto del
Presidente  del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: il
Codice di rete).
  Ritenuto che sia opportuno:
    procedere  immediatamente  alla  pubblicazione  delle  regole  di
registrazione  delle interruzioni del servizio elettrico per il terzo
periodo  di regolazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, per dare
modo  alle  imprese  distributrici di predisporre per tempo i sistemi
informativi destinati alla registrazione delle interruzioni;
    tenere  conto  della  richiesta  delle  imprese  distributrici di
limitare  al  minimo le modifiche ai sistemi di registrazione e della
mancata  presentazione  di  una  proposta  comune  in materia di casi
complessi  con  guasti  su  reti  magliate  miste  tra trasmissione e
distribuzione;
    confermare  alcuni  orientamenti  contenuti  nei documenti per la
consultazione  4 aprile  2007 e 2 agosto 2007, adottando le modifiche
suggerite   dalle   osservazioni   dei   soggetti  partecipanti  alla
consultazione; in particolare:
      a) introdurre una nuova origine per le interruzioni conseguenti
a  disalimentazioni  di reti interconnesse a monte, come proposto nel
documento  di  consultazione  2 agosto  2007,  precisando altresi' il
tempo   massimo  entro  il  quale  ogni  impresa  distributrice  deve
comunicare  alle imprese distributrici interconnesse a valle la causa
dell'interruzione;
      b) adottare  la  nuova  metodologia per l'identificazione delle
interruzioni  eccezionali  delineata dalla deliberazione n. 172/2007,
in  sostituzione  di  quella  vigente  per  il periodo di regolazione
2004-2007,  e  valida  per  tutti  i fini di regolazione, modificando
l'espressione  «periodi  di  condizioni  eccezionali»  in «periodi di
condizioni perturbate» per motivi di chiarezza;
      c) includere negli obblighi di registrazione anche l'obbligo di
documentazione   dei  casi  di  sospensione  o  posticipazione  delle
operazioni di ripristino per motivi di sicurezza, gia' introdotto con
la stessa deliberazione n. 172/2007;
      d) introdurre  nuovi  indicatori  di  continuita'  del servizio
riferibili  ai  clienti  alimentati  in bassa tensione, relativi alla
distribuzione  del numero di clienti per interruzioni senza preavviso
lunghe  subite nell'anno, da rilevare secondo le medesime tempistiche
indicate nella deliberazione n. 122/06;
    non  dare seguito, per motivi di semplicita' amministrativa della
regolazione,   anche  alla  luce  delle  osservazioni  pervenute,  ai
seguenti  orientamenti  contenuti  nei documenti per la consultazione
4 aprile 2007 e 2 agosto 2007, concernenti in particolare:
      a) il  calcolo  dell'effettivo  numero dei clienti dell'impresa
interconnessa  a  valle  coinvolti  nelle  interruzioni  del servizio
elettrico;
      b) la  modifica  del  sistema  vigente di classificazione delle
aree territoriali;
      c) la  modifica  dell'unita'  spaziale  di  riferimento ai fini
della regolazione della continuita' del servizio;
      d) l'introduzione  del  criterio  della durata lorda in caso di
accorpamento di interruzioni che si susseguono l'una dall'altra entro
tre minuti;
    effettuare  alcune  modifiche  all'indice  di  registrazione  ISR
dettate dall'esperienza accumulata nel corso dei controlli effettuati
nel   II   periodo   di  regolazione,  nonche'  per  tenere  presente
l'importanza  che le interruzioni brevi assumeranno nella regolazione
della continuita' del servizio per il III periodo di regolazione;
    alla  luce  dei contributi pervenuti, integrare le regole vigenti
di registrazione delle interruzioni su reti magliate in alta tensione
per  i  casi  di disalimentazioni dovuti a sovraccarico delle linee e
degli  elementi di rete, il cui esercizio e funzionamento e' definito
in attuazione delle determinazioni della gestione della rete da Terna
S.p.A.;
    includere le regole di registrazione delle interruzioni approvate
con  la presente deliberazione nel Testo integrato della qualita' dei
servizi  elettrici  che  sara'  in  vigore  per  il  terzo periodo di
regolazione;
    prevedere   l'aggiornamento  delle  Istruzioni  tecniche  per  la
corretta   registrazione  e  documentazione  delle  interruzioni  che
interessano le reti di distribuzione in alta, media e bassa tensione;
    modificare in aumento la soglia di energia non servita utilizzata
per  l'identificazione  degli  incidenti rilevanti, indipendentemente
dalla  durata  di  disalimentazione,  come  proposto nel documento di
consultazione  2 agosto  2007, con decorrenza dal 1° gennaio 2008 per
l'intero  periodo di regolazione 2008-2011, riservando la valutazione
di   ulteriori   progressivi  innalzamenti  di  detta  soglia  per  i
successivi  periodi  di  regolazione  alla  luce  degli effetti della
regolazione  della  qualita'  del servizio di trasmissione che verra'
definita  in  esito  al  procedimento  avviato  con  deliberazione n.
209/2006;
    prevedere  che  Terna  presenti all'Autorita' entro il 31 gennaio
2008  le  modifiche  al Codice di rete, ivi incluso in particolare il
documento   A.54,  allegato  al  medesimo  Codice,  per  adeguare  le
modalita'  di registrazione e statistica delle disalimentazioni sulla
rete   di  trasmissione  nazionale  alla  modifica  della  soglia  di
identificazione  degli  incidenti  rilevanti, alle integrazioni delle
regole  di  registrazione delle interruzioni su reti magliate in alta
tensione  per  i casi di disalimentazioni dovuti a sovraccarico delle
linee  e  degli  elementi  di rete, nonche' ai tempi di comunicazione
alle  imprese  distributrici interconnesse alla RTN delle cause delle
interruzioni che hanno interessato dette imprese
                              Delibera:
  1)  di  approvare le regole di registrazione delle interruzioni del
servizio  elettrico  per  le  imprese  di  distribuzione dell'energia
elettrica  per  il  periodo  di regolazione 2008-2011 come risultanti
dall'allegato  alla  presente  deliberazione di cui costituisce parte
integrante   e   sostanziale,  con  decorrenza  dal  1° gennaio  2008
(Allegato A);
  2) di  prevedere che le disposizioni di cui all'Allegato A facciano
parte  del  Testo  integrato  delle  disposizioni  dell'Autorita'  in
materia  di  qualita'  dei  servizi elettrici per il terzo periodo di
regolazione  (2008-2011)  che verra' redatto in esito al procedimento
avviato con la deliberazione n. 209/2006;
  3) di  modificare,  con  decorrenza dal 1° gennaio 2008, l'art. 35,
comma 1,  dell'Allegato  A  alla  deliberazione  30 dicembre 2004, n.
250/2004, come segue
  «35.1  Una  disalimentazione  costituisce un incidente rilevante se
comporta un livello di energia non servita superiore a 250 MWh.»;
  4)   di  prevedere  che  Terna  presenti  all'Autorita',  entro  il
31 gennaio  2008,  le  modifiche  al  Codice  di rete, ivi incluso in
particolare  il  documento  A.54  allegato  al  medesimo  Codice, per
adeguare   le   modalita'   di   registrazione   e  statistica  delle
disalimentazioni   sulla   rete   di   trasmissione   nazionale  alle
disposizioni di cui al presente provvedimento;
  5)  di  dare  mandato  al  Direttore  della Direzione consumatori e
qualita'  del  servizio per l'aggiornamento delle Istruzioni tecniche
per la corretta registrazione e documentazione delle interruzioni che
interessano le reti di distribuzione in alta, media e bassa tensione;
  6) di  trasmettere  copia  del  presente provvedimento al Ministero
dello Sviluppo Economico e a Terna;
  7) di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)   affinche'  entri  in  vigore  dal  giorno
successivo alla sua prima pubblicazione.
    Milano, 7 novembre 2007
                                                 Il presidente: Ortis