IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
«Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Vista  la  legge 17 luglio 2006, n. 233, «Conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, recante
disposizioni  urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e dei Ministeri. Delega al
Governo  per  il  coordinamento  delle  disposizioni  in  materia  di
funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dei Ministeri»;
  Vista  la  legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la  riforma  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
  Vista  la  legge  11 gennaio  2007,  n. 1, recante «Disposizioni in
materia  di  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione  secondaria  superiore  e  delega al Governo in materia di
raccordo tra la scuola e le universita»; in particolare, l'art. 1 che
ha  sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n.
425  e  l'art.  3,  comma 3,  lettera a)  che  ha abrogato l'art. 22,
comma 7,  primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge
28 dicembre 2001, n. 448;
  Visto  il  decreto-legge  5 dicembre  2005,  n. 250, convertito con
modificazioni nella legge 3 febbraio 2006, n. 27, ed, in particolare,
l'art. 1-bis, recante norme in materia di scuole non statali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                   Partecipazione alle commissioni
  1. La  partecipazione  ai  lavori  delle commissioni degli esami di
Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni
proprie del personale della scuola.