IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
«Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Vista  la  legge 17 luglio 2006, n. 233, «Conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, recante
disposizioni  urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e dei Ministeri. Delega al
Governo per il coordiamento delle disposizioni in materia di funzioni
e  organizzazione  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri»;
  Vista  la  legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la  riforma  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
  Vista  la  legge  11 gennaio  2007,  n. 1, recante «Disposizioni in
materia  di  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione  secondaria  superiore  e  delega al Governo in materia di
raccordo  tra  la  scuola e le universita», in particolare, l'art. 1,
che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997,
n.  425  e  l'art.  3, comma 3, lettera a) che ha abrogato l'art. 22,
comma 7,  primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge
28 dicembre 2001, n. 448;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323,  per  le  parti  compatibili  con  le  disposizioni  di cui alla
suddetta  legge  n.  1/2007,  e, in particolare, l'art. 5, comma 2, e
l'art. 13;
  Visto  l'art. 252, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n.  297,  per  il  quale  le commissioni di esame nei Conservatori di
musica  sono  composte da docenti dell'Istituto e da uno o due membri
esterni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  358  del  18 settembre  1998,
relativo  alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla
correzione  delle  prove  scritte  e  all'espletamento del colloquio,
negli  esami  di  Stato  conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria  superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase della
correzione delle prove scritte;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275  con  il quale, in applicazione dell'art. 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e' stato emanato il regolamento recante norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in  data  26 giugno 2000, n. 234,
regolamento  recante  norme  in  materia  di curricoli nell'autonomia
delle  istituzioni  scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
  Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le
modalita'  di  svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di
Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria
superiore; tuttora vigente;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in data 20 novembre 2000, n. 429,
concernente  le  caratteristiche  formali  generali della terza prova
scritta  negli  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi di studio di
istruzione  secondaria  superiore  e le istruzioni per lo svolgimento
della prova medesima, tuttora vigente;
  Visto  il  decreto  ministeriale, in pari data, recante modalita' e
termini  per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato
ai  commissari  esterni  e  i  criteri  e  le  modalita'  di  nomina,
designazione  e  sostituzione  dei componenti delle commissioni degli
esami   di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore;
  Visto  il  decreto  ministeriale,  in  pari data, con il quale sono
state  indicate,  per l'anno scolastico 2006-2007, le materie oggetto
della  seconda  prova  scritta  degli  esami  di  Stato  e le materie
assegnate ai commissari esterni;
  Visto il decreto del Presidente della provincia autonoma di Bolzano
n.  14  del 7 aprile 2005, concernente modalita' di svolgimento della
terza  prova  scritta,  «Modifica del regolamento di esecuzione sugli
esami   di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige»;
  Visto  l'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n.
250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;
  Ravvisata  l'esigenza  di  dettare  disposizioni per lo svolgimento
degli  esami  di  Stato nelle classi sperimentali gia' autorizzate ai
sensi  dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e
confermate  dal  primo  comma dell'art.  1  del  decreto ministeriale
26 giugno 2000, n. 234, per l'anno scolastico 2006-2007;
                              Decreta:
  Lo  svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di  istruzione  secondaria  superiore, nelle classi sperimentali gia'
autorizzate  ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile
1994,  n.  297  e  confermate dal primo comma dell'art. 1 del decreto
ministeriale  26 giugno  2000,  n.  234,  e' disciplinato, per l'anno
scolastico 2006-2007, come segue.
                               Art. 1.
                          Candidati esterni
  1. I  candidati  esterni possono chiedere di sostenere gli esami di
Stato  presso  istituti  statali  o paritari ove funzionano indirizzi
sperimentali  di  ordinamento e di struttura. In tal caso i candidati
medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui
programmi  relativi  all'indirizzo  sperimentale prescelto e presente
nell'istituto scolastico sede d'esame.
  2. I candidati esterni che chiedono di sostenere gli esami di Stato
presso  gli  istituti  statali  o  paritari  ove funzionano indirizzi
sperimentali  linguistici  hanno  facolta'  di  sostenere  gli esami,
compresi  quelli  preliminari,  sui  programmi  approvati con decreto
Ministeriale  31 luglio  1973 oppure su quelli dei corsi sperimentali
ad indirizzo linguistico dell'istituzione scolastica sede di esami.
  3. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei
corsi   sperimentali   ove  e'  attivato  il  c.d.  «Progetto  Sirio»
dell'istruzione  tecnica.  Qualora  ne  fosse consentita l'ammissione
nelle  commissioni  del  citato  indirizzo  di  «Progetto  Sirio»,  i
medesimi   sostengono  l'esame  di  Stato  sui  programmi  del  corso
ordinario.