IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto  il  decreto  legislativo  16 aprile 1994, n. 297, con cui e'
stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
e,  in  particolare, l'art. 205, comma 1, che attribuisce al Ministro
della  pubblica istruzione il potere di disciplinare annualmente, con
propria  ordinanza,  le  modalita'  organizzative  degli  scrutini ed
esami;
  Vista  la  legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni
per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
  Vista  la  legge  11 gennaio 2007, n. 1 «Disposizioni in materia di
esami   di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria  superiore  e delega al Governo in materia di raccordo tra
la  scuola  e  le  universita»  ed  in  particolare  l'art.  1 che ha
sostituito  gli articoli 2, 3, 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425
e  l'art. 3, comma 1 e l'art. 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato,
tra  l'altro,  l'art.  22,  comma 7,  primo,secondo,  terzo, quarto e
quinto periodo della legge 28 dicembre 2001,n.448;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 98, n.
323,  recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio  di  istruzione secondaria superiore, per le parti compatibili
con la legge 11 gennaio 2007, n. 1;
  Visto   il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24 giugno
1998,n.249 Regolamento recante lo statuto
  delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
  Visto  il  Regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  7 gennaio  1999,  n.  13,  recante  la  disciplina  delle
modalita'  e  dei  criteri  di valutazione delle prove degli esami di
Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria
superiore nella Regione Valle d'Aosta;
  Visto il decreto del Presidente della provincia autonoma di Bolzano
n.  14  del 7 aprile 2005, concernente modalita' di svolgimento della
terza  prova  scritta,  «Modifica del regolamento di esecuzione sugli
esami   di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige»;
  Visto  il  decreto ministeriale 23 aprile 2003,n.41, concernente le
modalita'  di  svolgimento della 1^ e 2^ prova scritta degli esami di
Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria
superiore; tuttora vigente;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  429 in data 20 novembre 2000,
concernente  le  «caratteristiche  formali generali della terza prova
scritta  negli  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi di studio di
istruzione  secondaria  superiore  e le istruzioni per lo svolgimento
della prova medesima»; tuttora vigente;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  358  del  18 settembre  1998,
relativo  alla  costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla
correzione  delle  prove  scritte  e  all'espletamento del colloquio,
negli  esami  di  Stato  conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria  superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase della
correzione delle prove scritte;
  Vista la legge 15 marzo 1997,n.59, recante delega al Governo per il
conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per
la  riforma  della  Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa, e, in particolare, l'art. 21;
  Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2006, n. 8, concernente le
certificazioni  e  i  relativi  modelli  da  rilasciare  in  esito al
superamento dell'esame di Stato, tuttora vigente;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 gennaio 2007, n. 6 «Modalita' e
termini  per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato
ai  commissari  esterni  e  i  criteri  e  le  modalita'  di  nomina,
designazione  e  sostituzione  dei componenti delle commissioni degli
esami   di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore.»;
  Visto  il decreto ministeriale 17 gennaio 2007, n. 8, «Norme per lo
svolgimento  per  l'anno  scolastico  2006-2007  degli esami di Stato
conclusivi  dei  corsi  di  studio di istruzione secondaria superiore
nelle classi sperimentali autorizzate»;
  Visto  il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente
l'individuazione  delle  tipologie  di  esperienze che danno luogo ai
crediti formativi; tuttora vigente;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300 «Riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  l'art.  21,  comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
introdotto dall'art. 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa»;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  n.  58  del  31 luglio  2006  sul
calendario scolastico nazionale per l'anno scolastico 2006/2007;
  Vista  la  legge  10 marzo  2000,  n.  62  «norme  per  la  parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, «Istituzione
del  Servizio  nazionale  di  valutazione  del  sistema  educativo di
istruzione e di formazione, nonche' riordino dell'omonimo istituto, a
norma  degli  articoli 1  e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53», come
modificato  dalla  legge  27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007);
  Visto  il  decreto  ministeriale  28 febbraio  2001, prot. n. 9007,
concernente  la  costituzione  di una struttura tecnico operativa per
gli esami di Stato;
  Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
  Vista  la  circolare  ministeriale prot. n. 1787 del 1° marzo 2005,
relativa agli alunni affetti da dislessia;
  Vista la circolare ministeriale 3 giugno 2002, prot. n. 9680 «Esame
di Stato - Nulla osta per candidati esterni detenuti»;
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
  Vista la circolare ministeriale n. 5 del 17 gennaio 2007;
  Vista la circolare ministeriale n. 15 del 31 gennaio 2007;
                               Ordina:
                               Art. 1.
                   Inizio della sessione di esame
  1.  La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di  istruzione  secondaria  superiore  ha  inizio,  in  ciascun  anno
scolastico,   nel  giorno  fissato  dal  Ministro  per  l'istruzione,
l'universita'  e  la  ricerca.  Per  l'anno  scolastico 2006/2007, la
sessione inizia il giorno 20 giugno 2007.