IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»; Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita», in particolare l'art. 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'art. 3, comma 1 e l'art. 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato l'art. 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge 11 gennaio 2007, n. 1, e, in particolare, l'art. 5, comma 2, e l'art. 13; Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalita' di svolgimento della prima e seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente; Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente; Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi; Visto il Protocollo culturale tra l'Italia e la Francia del 24 giugno 1992; Viste le note n. 168 del 18 febbraio 1999 e n. 352 del 29 marzo 1999 dell'Ambasciata di Francia, concernenti, rispettivamente, i contenuti della quarta prova e la durata di essa; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2006, n. 8, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente; Visto il decreto ministeriale, in data 17 gennaio 2007, n. 6, recante modalita' e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto ministeriale, in data 17 gennaio 2007, n. 7, concernente l'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l'anno scolastico 2006-2007; Visto il decreto ministeriale, in data 17 gennaio 2007, n. 8, recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2006-2007; Vista la circolare ministeriale 16 febbraio 2007, n. 20, recante disposizioni sulla formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2006/2007; Decreta: Art. 1. Validita' del diploma Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio delle sezioni ad opzione internazionale francese ad indirizzo linguistico, scientifico e classico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore francesi senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneita' linguistica.