IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno
1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del
23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti  e,  in
particolare  l'art.  10  del  medesimo  decreto  del Presidente della
Repubblica riguardante 1'autorizzazione di prodotti uguali;
    Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65, corretto e
integrato   dal   successivo  decreto  del  28 luglio  2004  n.  260,
concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE
relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi;
    Vista   la   domanda   presentata   in   data  12 settembre  2006
dall'Impresa  Tecomag  S.r.l.  intesa  ad  ottenere  l'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  del  prodotto fitosanitario denominato
Perigeo   uguale   al  prodotto  di  riferimento  denominato  BIO-ROC
registrato  al  n.  12324 con decreto direttoriale in data 2 novembre
2005  dell'impresa Rocca Frutta S.r.l. con sede legale in via Ravenna
n. 1114 - 44040 Gaibana (Ferrara);
    Rilevato  che  la verifica tecnico-amministrativa dell'Ufficio ha
accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'applicazione delle
semplificazioni   previste   dall'art.  10  del  citato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare
che:
    il  prodotto  e'  uguale  al  prodotto  di riferimento denominato
BIO-ROC dell'impresa Rocca Frutta S.r.l.;
      non  sono  intervenuti  nuovi  elementi  di valutazione dopo il
rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
      sussiste   un   legittimo   accordo   con   il  titolare  della
registrazione di riferimento;
    Rilevato   pertanto   che   non  e'  richiesto  il  parere  della
Commissione  Consultiva  per i prodotti fitosanitari, di cui all'art.
20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
    Accertato che la classificazione del preparato denominato Perigeo
e' conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003,
n. 65;
    Ritenuto  di  limitare la validita' dell'autorizzazione alla data
di  scadenza  del  prodotto  di riferimento sopra citato, fatto salvo
l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie  che saranno
stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per la sostanza
attiva Bacillus thuringiensis Kurstaki;
    Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:
    A  decorrere dalla data del presente decreto e fino al 2 novembre
2015  l'impresa  Tecomag  S.r.l.  con sede in via Bellaria n. 356/a -
41010  S.  Martino in Mugnano (Modena) e' autorizzata ad immettere in
commercio  il  prodotto  fitosanitario  esente  da classificazione di
pericolo  denominato  Perigeo  con  la composizione e alle condizioni
indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
    Il  prodotto e' confezionato nelle taglie da: g. 5 - 10 - 25 - 50
- 100 - 200 - 250 - 500; kg. 1 - 5 - 10 - 20.
    Il  prodotto  in  questione e' preparato negli stabilimenti delle
imprese:  Terranalisi  S.r.l.,  via  Nino Bixio n. 6 Cento (Ferrara);
Isagro S.p.A., via Nettunense km 23,400 - Aprilia (Latina).
    Importato in confezioni pronte per l'impiego dalle imprese Suzhou
New  District  Five Star Industry Rep. Pop. Cinese; United Phosphorus
ltd - Sandback - Chesire, CW 11 9QQ (UK).
    Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13512.
    E'   approvata   quale  parte  integrante  del  presente  decreto
1'etichetta  allegata  con  la quale il prodotto deve essere posto in
commercio  e  che  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in via amministrativa,
all'Impresa interessata.

      Roma, 17 gennaio 2007

                                      Il direttore generale: Borrello