IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
  Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30 agosto  1993, n. 331,
convertito  con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il
quale  prevede  che  gli  uffici  del  Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle  finanze  elaborino,  in  relazione  ai vari settori
economici, appositi studi di settore;
  Visto  il  medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993,  il  quale prevede che gli studi di settore siano approvati con
decreto del Ministro delle finanze;
  Visto  l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato
dall'art.  1  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, che individua le
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento  nonche'  le cause di esclusione dall'applicazione degli
stessi;
  Visto  l'art.  10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto
dal  comma 13  dell'art.  1  della legge n. 296 del 27 dicembre 2006,
concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di
settore;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195,  recante  disposizioni  concernenti  i  tempi  e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
  Considerato  che,  a  seguito  delle  analisi  e  delle valutazioni
effettuate   allo   stato,   sulla   base   dei   dati   in  possesso
dell'Amministrazione   finanziaria,   sono   emerse   cause   di  non
applicabilita' degli studi di settore;
  Visto  il  decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che
ha  istituito  la  Commissione  di  esperti  prevista  dall'art.  10,
comma 7,  della  legge  n.  146  del 1998, integrata e modificata con
successivi  decreti  del  5 febbraio  1999,  del 24 ottobre 2000, del
2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  trasferito  le  funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e
della   programmazione   economica   e  delle  finanze  al  Ministero
dell'economia e delle finanze;
  Visto  l'art.  57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999,
che ha istituito le Agenzie fiscali;
  Visto  il  decreto  del  Direttore  generale del Dipartimento delle
Entrate  24 dicembre  1999,  concernente  le modalita' di annotazione
separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
  Visto  il  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle Entrate
23 dicembre   2003,   concernente  l'approvazione  della  tabella  di
classificazione delle attivita' economiche;
  Visto  il  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle Entrate
22 aprile   2005,  concernente  l'approvazione  dei  modelli  per  la
comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai  fini dell'applicazione degli
studi di settore relativi alle attivita' economiche del commercio;
  Visti i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 marzo
2002,  18 luglio  2003,  14 luglio  2004,  19 maggio 2005 e 29 giugno
2006, concernenti i criteri per l'applicazione degli studi di settore
ai  contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero
una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita;
  Acquisito  il  parere della predetta Commissione di esperti in data
8 febbraio 2007;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita  delega  di  funzioni,  registrato  alla  Corte  dei conti il
13 giugno  2006 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  registro  n.  7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione
all'on.  prof.  Vincenzo  Visco del titolo di Vice Ministro presso il
Ministero dell'economia e delle finanze
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Approvazione degli studi di settore
  Sono approvate, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993,  n.  331,  convertito  con modificazioni dalla legge 29 ottobre
1993,  n.  427,  le  evoluzioni  degli studi di settore relativi alle
seguenti attivita' economiche nel settore delle manifatture:
    a) Studio  di settore TD05U (che sostituisce lo studio di settore
SD05U)  Produzione  di  carne  non  di  volatili  e di prodotti della
macellazione  (attivita'  dei  mattatoi),  codice  attivita' 15.11.0;
Produzione  di  carne  di  volatili,  conigli  e  prodotti della loro
macellazione,  codice  attivita' 15.12.0; Lavorazione e conservazione
di carne e di prodotti a base di carne, codice attivita' 15.13.0;
    b) Studio  di settore TD11U (che sostituisce lo studio di settore
SD11U)  Produzione di olio di oliva grezzo, codice attivita' 15.41.1;
Produzione  di  oli  grezzi da semi oleosi, codice attivita' 15.41.2;
Produzione  di  olio  di  oliva  raffinato, codice attivita' 15.42.1;
Produzione  di  olio  e  grassi da semi e da frutti oleosi raffinati,
codice attivita' 15.42.2;
    c) Studio  di settore TD13U (che sostituisce lo studio di settore
SD13U) Finissaggio dei tessili, codice attivita' 17.30.0;
    d) Studio  di settore TD15U (che sostituisce lo studio di settore
SD15U)  Trattamento  igienico  del  latte,  codice attivita' 15.51.1;
Produzione dei derivati del latte, codice attivita' 15.51.2;
    e) Studio  di settore TD17U (che sostituisce lo studio di settore
SD17U)  Fabbricazione  di  altri  prodotti in gomma, codice attivita'
25.13.0;  Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie
plastiche,  codice  attivita' 25.21.0; Fabbricazione di imballaggi in
materie   plastiche,   codice  attivita'  25.22.0;  Fabbricazione  di
articoli in   plastica  per  l'edilizia,  codice  attivita'  25.23.0;
Fabbricazione   di   altri   articoli in  materie  plastiche,  codice
attivita' 25.24.0;
    f) Studio  di settore TD23U (che sostituisce lo studio di settore
SD23U) Laboratori di corniciai, codice attivita' 20.51.2;
    g) Studio  di settore TD30U (che sostituisce gli studi di settore
SD30U  e SM26U) Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami
e   rottami   metallici,   codice   attivita'   37.10.1;  Recupero  e
preparazione  per il riciclaggio di materiale plastico per produzione
di  materie  prime  plastiche,  resine  sintetiche,  codice attivita'
37.20.1;  Recupero  e  preparazione  per  il  riciclaggio dei rifiuti
solidi  urbani,  industriali  e  biomasse,  codice attivita' 37.20.2;
Commercio  all'ingrosso  di rottami e sottoprodotti della lavorazione
industriale    metallici,   codice   attivita'   51.57.1;   Commercio
all'ingrosso  di  altri  materiali  di recupero non metallici (vetro,
carta, cartoni, ecc.), codice attivita' 51.57.2;
    h) Studio  di settore TD31U (che sostituisce lo studio di settore
SD31U)  Fabbricazione  di saponi, detersivi, e detergenti e di agenti
organici  tensioattivi,  codice  attivita'  24.51.1; Fabbricazione di
specialita'  chimiche  per  uso  domestico e per manutenzione, codice
attivita'  24.51.2;  Fabbricazione  di  profumi  e  cosmetici, codice
attivita'  24.52.0; Fabbricazione di oli essenziali, codice attivita'
24.63.0.
  Gli  elementi  necessari  alla  definizione  presuntiva  dei ricavi
relativi  agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati
sulla  base  della  nota  tecnica  e  metodologica, delle tabelle dei
coefficienti  nonche'  della lista delle variabili per l'applicazione
dello studio di cui agli allegati:
    - 1, per lo studio di settore TD05U;
    - 2, per lo studio di settore TD11U;
    - 3, per lo studio di settore TD13U;
    - 4, per lo studio di settore TD15U;
    - 5, per lo studio di settore TD17U;
    - 6, per lo studio di settore TD23U;
    - 7, per lo studio di settore TD30U;
    - 8, per lo studio di settore TD31U.
  3.  Il  programma per l'applicazione degli studi di settore segnala
anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica
rispetto  ai  valori  minimi  e  massimi assumibili con riferimento a
comportamenti  normali  degli  operatori  del  settore  ed  individua
altresi',  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 14 della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  tenuto  conto  di specifici indicatori di normalita'
economica    di   significativa   rilevanza,   ricavi,   compensi   e
corrispettivi  fondatamente attribuibili al contribuente in relazione
alle  caratteristiche  e alle condizioni di esercizio della specifica
attivita' svolta.
  4.  Gli  studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono
in  maniera  prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai
contribuenti   che  svolgono,  in  maniera  secondaria,  le  predette
attivita'  per  le  quali  abbiano tenuto annotazione separata, fermo
restando  il  disposto  dell'art.  5.  In  caso  di esercizio di piu'
attivita' d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la contabilita'
separata,  per  attivita'  prevalente si intende quella da cui deriva
nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.
  6.  Con  effetto  a  decorrere  dal  periodo di imposta in corso al
31 dicembre   2006,  per  lo  studio  di  settore  TD18U  (Ceramica),
approvato  in evoluzione con decreto del 17 marzo 2005, per gli studi
di  settore  TD20U  (Meccanica  leggera) e TD32U (Meccanica pesante),
approvati in evoluzione con decreto del 17 marzo 2005, nonche' per lo
studio  di  settore  TD35U  (Editoria),  approvato  con  decreto  del
5 aprile  2006,  e'  stato  effettuato l'aggiornamento del fattore di
adattamento  le cui modalita' applicative sono specificate nelle note
tecniche  e  metodologiche  (allegato  n.  9 per lo studio di settore
TD18U,  allegato  n.  10  per  gli  studi  di  settore TD20U e TD32U,
allegato n. 11 per lo studio di settore TD35U).
  7.  Gli  studi  di  settore  approvati  con  il presente decreto si
applicano,   ai  fini  dell'accertamento,  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.