IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno
1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del
23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto  l'art.  4,  comma 1,  del  sopraccitato  decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di
prodotti   fitosanitari   contenenti   sostanze  attive  iscritte  in
Allegato I;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003,  n. 65, corretto e
integrato   dal  successivo  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260,
concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE
relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi;
  Visto  il  decreto  n.  11786  del 22 gennaio 2004, con il quale e'
stato   registrato  in  via  provvisoria  il  prodotto  fitosanitario
denominato   AQ 10 WG,  contenente  la  sostanza  attiva  Ampelomyces
quisqualis, a nome dell'impresa Intrachem Bio Italia S.p.a., con sede
legale in via XXV Aprile n. 44 - 24050 Grassobbio (Bergamo);
  Visto il decreto del 30 marzo 2005 di inclusione di alcune sostanze
attive,  tra  cui Ampelomyces quisqualis, nell'allegato I del decreto
legislativo  17 marzo  1995, n. 194, in attuazione della direttiva n.
2005/2/CE della Commissione del 19 gennaio 2005;
  Vista  la  domanda  presentata  il  14 dicembre  2006  dall'impresa
medesima,  diretta  ad  ottenere  la trasformazione da provvisoria in
definitiva   dell'autorizzazione   del   prodotto   fitosanitario  in
questione;
  Visto  il  parere favorevole espresso in data 26 ottobre 2006 dalla
commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  194, relativo all'autorizzazione del prodotto di
cui  trattasi fino al 31 marzo 2015 (data di scadenza dell'iscrizione
in Allegato I per la sostanza attiva Ampelomyces quisqualis);
  Vista  la  nota  in  data  14 dicembre  2006 con la quale l'impresa
medesima  ha  ottemperato  a  quanto  richiesto  dall'Ufficio in data
4 dicembre 2006;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:

  E'  confermata  fino al 31 marzo 2015 l'autorizzazione del prodotto
fitosanitario  denominato AQ 10 WG registrato al n. 11786 con decreto
del  22 gennaio 2004, a nome dell'impresa Intrachem Bio Italia S.p.a.
con  sede  legale in Grassobbio (Bergamo), via XXV Aprile, 44, con la
composizione  e  alle  condizioni indicate nell'etichetta allegata al
presente decreto.
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da:    g
1-2-3-4-5-6-7-14-15-17,5-20-30-35-50-60-70-100-140-150-200-250-500.
  Il  prodotto  e'  importato  in  confezioni  pronte  per  l'impiego
dall'impresa  Ecogen Inc., 2005 Cabot Boulevard West, P.O. Box 3023 -
Langhorne PA 19047-3023 USA.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 febbraio 2007
                                      Il direttore generale: Borrello