L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 13 giugno 2007;
  Visti:
   la  direttiva  europea  2003/54/CE del 26 giugno 2003 (di seguito:
direttiva europea 2003/54/CE);
   la legge 14 novembre 1995, n. 481;
   il  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/1999);
   il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre
2002;
   la legge 23 agosto 2004, n. 239;
   l'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
   il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (di seguito: decreto
legislativo n. 26/2007);
  Visti:
   la  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  4 novembre  1998,  n. 134/98 (di seguito:
deliberazione n. 134/98);
   la deliberazione dell'Autorita' 15 novembre 2001, n. 264/01;
   la  deliberazione  dell'Autorita'  29 novembre 2002, n. 197/02 (di
seguito: deliberazione n. 197/02);
   la deliberazione dell'Autorita' 5 dicembre 2002, n. 199/02;
   la  deliberazione  dell'Autorita'  23 gennaio  2003,  n.  5/03 (di
seguito: deliberazione n. 5/03);
   la  deliberazione  dell'Autorita'  12 giugno  2003,  n.  64/03 (di
seguito: deliberazione n. 64/03);
   la  deliberazione  dell'Autorita'  30 gennaio  2004, n. 5/04, come
successivamente modificata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
   il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione dei servizi di trasmissione,
distribuzione,  misura  e vendita dell'energia elettrica - Periodo di
regolazione  2004-2007,  approvato  con  deliberazione  n. 5/04, come
successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
   la   deliberazione   9 giugno   2006,   n.   111/06  (di  seguito:
deliberazione n. 111/06);
   la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2006, n. 126/06;
   la deliberazione dell'Autorita' 22 settembre 2007, n. 203/06;
   la  deliberazione  dell'Autorita'  5 dicembre  2006, n. 275/06 (di
seguito: deliberazione n. 275/06);
   la deliberazione dell'Autorita' 12 febbraio 2007, n. 24/07;
   la  deliberazione  dell'Autorita'  3 maggio  2007,  n.  106/07 (di
seguito: deliberazione n. 106/07);
   il   documento   per  la  consultazione  18 gennaio  2007  recante
«Revisione  del  sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa
tensione a partire dal 1° luglio 2007»;
   il   documento   per   la  consultazione  21 maggio  2007  recante
«Revisione  del  sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa
tensione a partire dal 1° luglio 2007 - Proposta finale».
  Considerato che:
   la direttiva europea 2003/54/CE prevede che a valere dal 1° luglio
2007, tutti i clienti finali siano clienti idonei;
   il  sistema tariffario per l'erogazione del servizio elettrico per
le utenze domestiche in bassa tensione prevede tuttora l'applicazione
di  tariffe  differenziate  D2  e  D3 che, includendo una sovvenzione
incrociata  tra clienti relativamente alla componente a copertura dei
costi  acquisto  e  dispacciamento dell'energia elettrica (componente
tariffaria  CCA  e  componente tariffaria CAD), risulta incompatibile
con il completamento del processo di liberalizzazione previsto per il
1° luglio 2007;
   le  tariffe D2 e D3 non prevedono attualmente la separata evidenza
di  un corrispettivo, corrispondente all'elemento \sigma 1 \,(cov), a
copertura  dei costi relativi all'erogazione del servizio di acquisto
e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;
   la  struttura  delle attuali tariffe D2 e D3 garantisce una tutela
generalizzata per i clienti domestici con non piu' di 3 kW di potenza
e consumi medio bassi, nell'abitazione di residenza anagrafica;
   non  si e' ancora completato il processo di definizione del quadro
normativo  di  riferimento  per  la  riforma  del  sistema  di tutela
sociale,  destinato  a subentrare alla tutela generalizzata di cui al
precedente punto;
   il  decreto  legislativo  n.  26/2007  ha  confermato i criteri di
tassazione  per  le  utenze domestiche, in particolare mantenendo una
scaglionatura  dei  corrispettivi  e  la  distinzione  tra  i clienti
domestici  residenti  con  potenza  impegnata fino a 3 kW e gli altri
clienti domestici;
   la  componente  tariffaria  UC1,  a  copertura degli squilibri del
sistema  di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia
elettrica destinata al mercato vincolato, e' attualmente applicata ai
soli clienti del mercato vincolato;
   i  costi  a  carico di Terna per l'approvvigionamento dell'energia
elettrica necessaria a compensare la differenza tra perdite effettive
e  perdite  standard  nelle reti, sono coperti tramite l'applicazione
della componente tariffaria UC5 per i clienti del mercato vincolato e
tramite  l'applicazione  del  corrispettivo  di cui all'art. 47 della
deliberazione n. 111/06, per i clienti del mercato libero;
   con  deliberazione  n.  275/06  l'Autorita'  ha  previsto  che  la
validita' delle opzioni tariffarie ulteriori domestiche terminasse al
30 giugno 2007;
   le  deliberazioni  n.  134/98,  n.  197/02,  n. 5/03 e n. 64/03 ha
disposto   l'applicazione   di   tariffe   speciali   destinate  alle
popolazioni  colpite  da  eventi  sismici  e dall'attivita' vulcanica
dell'Etna  di  cui  alle  medesime deliberazioni; e che il periodo di
applicazione  di tali tariffe speciali e' collegato alla durata dello
stato di emergenza dichiarato dalle autorita' competenti;
   nell'ambito  del  processo  di  consultazione di cui al richiamato
documento  del  21 maggio 2007, e' stata segnalata da un operatore la
necessita' di precisare le modalita' applicative delle citate tariffe
speciali successivamente al 1° luglio 2007;
  Ritenuto opportuno:
   procedere  ad  una  revisione  della  struttura  della  tariffa di
fornitura dell'energia elettrica applicata alle utenze domestiche che
ne  garantisca la compatibilita' con la completa liberalizzazione del
servizio  di  vendita  nel  settore  elettrico  del  1° luglio  2007,
prevedendo  una  piu' chiara distinzione tra le componenti tariffate,
relative  alla  copertura  dei  costi per l'erogazione dei servizi di
trasmissione,  distribuzione  e  misura  dell'energia  elettrica e le
componenti   relative  alla  vendita  dell'energia  elettrica  i  cui
corrispettivi dipendono da dinamiche di mercato;
   prevedere  che  la revisione attuata con il presente provvedimento
abbia  carattere transitorio, in attesa della definizione di un nuovo
sistema  di  tutela  sociale,  sostitutivo della tutela generalizzata
garantita attualmente dalla tariffa D2;
   prevedere  che  la  riforma  non comporti modifiche radicali della
attuale   struttura  tariffaria  per  l'utenza  domestica,  cosi'  da
renderla  compatibile  con  i  tempi  necessari per l'adattamento dei
sistemi  di  fatturazione  da  parte  delle  imprese distributrici di
energia elettrica;
   per  la  medesima ragione di cui al precedente punto, mantenere la
componente  UC6 inglobata nelle componenti tariffarie a copertura dei
costi  di  trasmissione,  distribuzione e misura applicate ai clienti
domestici,  rinviando la sua esplicitazione all'intervento di riforma
complessiva  del  sistema  tariffario  domestico che si accompagnera'
alla richiamata revisione del sistema di tutela sociale;
   prevedere   una   rimodulazione   dei  corrispettivi  tariffari  a
copertura   dei   costi   di  trasmissione,  distribuzione  e  misura
dell'energia  elettrica  e delle componenti A2, A3, A4, A5 e UC4 tale
da  contenere  la  variazione di spesa per la generalita' dell'utenza
domestica dovuta alla revisione della struttura tariffaria;
   rinviare  ad  un successivo provvedimento, da emanarsi nell'ambito
del  procedimento avviato con deliberazione n. 106/07, la definizione
della    disciplina    sostitutiva   dell'attuale   regolazione   dei
corrispettivi  di vendita dell'energia elettrica destinata ai clienti
del  mercato vincolato, riferita ai costi attualmente coperti tramite
le componenti CCA/CAD, \sigma 1 \,(cov) e UC1;
   eliminare la possibilita' di proporre opzioni ulteriori domestiche
successivamente  al 1° luglio 2007, anche in coerenza con quanto gia'
previsto per le utenze non domestiche;
   attendere  la definizione dell'assetto normativo dell'attivita' di
vendita  dell'energia  elettrica  successivamente  al 1° luglio 2007,
prima   di   definire   strutture  tariffarie  destinate  ai  clienti
domestici, articolate su due o piu' raggruppamenti orari;
   raccogliere    maggiori   informazioni   sull'attuale   estensione
dell'ambito  di  applicazione  dei  benefici  tariffari  di  cui alle
deliberazioni  n.  134/98,  n.  197/02,  n. 5/03 e n. 64/03, prima di
procedere  ad  emanare  le  eventuali disposizioni applicative che si
rendessero necessarie a partire dal 1° luglio 2007;

                              Delibera:

                               Art. 1.
                             Definizioni

  1.1  Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
riportate all'art. 1 del Testo integrato.